Cassazione Penale, Sentenza n. 26370/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati fine correlati. Sono stati proposti cinque motivi: 1) vizio di motivazione e assenza di gravità indiziaria rispetto all'appartenenza al clan capeggiato da Domenico Pirozzi, sostenendo che i contatti deriverebbero da vincoli parentali; 2) contestazione del coinvolgimento nelle condotte estorsive, con richiesta di derubricazione o di qualificazione come esercizio di un proprio credito (richiamo all'art. 393 c.p.); 3) deduzione che il sostegno politico (elezione di Poziello) fosse dovuto a rapporti personali e non a dinamiche associative (richiamo a artt. 416-ter e 416-bis.1 c.p.); 4) contestazione delle ipotesi di intestazione fittizia, nonché eccezione di prescrizione per un fatto del 1994 (capo 37); 5) insufficienza delle esigenze cautelari, con richiamo al lungo intervallo temporale, alla condizione personale (imprenditore, incensurato) e all'offerta di misure alternative (abitazione in altra regione e controllo elettronico).
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e generici i motivi sulla gravità indiziaria: il Tribunale del riesame aveva compiuto una valutazione analitica basata su intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, che delineavano un ruolo attivo del ricorrente come collaboratore strettamente collegato a Pirozzi, incaricato di reperire somme mediante attività estorsiva (importo indicativo circa €150.000 mensili) e di esercitare la forza intimidatrice sul territorio. Sulle estorsioni è stato ritenuto determinante il ruolo del ricorrente, inclusa la fase di riscossione e mantenimento dei rapporti con le vittime; la prospettata derubricazione è stata esclusa perché i proventi non beneficiavano esclusivamente il ricorrente ma venivano spartiti tra affiliati. Quanto al capo 17) (corruzione propria commessa da Poziello), il Tribunale aveva escluso l'aggravante richiamata e, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dichiarato incompetente trasmettendo gli atti alla Procura di Napoli Nord; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso quella declaratoria di incompetenza. Le censure sulle intestazioni fittizie sono state ritenute inammissibili per mancata indicazione di elementi che mostrino manifesta illogicità della motivazione; l'eccezione di prescrizione sul capo 37) non è stata accolta, anche perché il Tribunale aveva già escluso alcuni beni dall'ambito cautelare. Sulle esigenze cautelari è stata confermata l'applicabilità della doppia presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. in presenza della gravità indiziaria per reati di tipo mafioso; il tempo trascorso non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la cesura dei legami con il sodalizio, specie in ipotesi di 'mafie storiche'. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma è stata interpretata come applicabile al ricorrente: il Tribunale ha ritenuto la sua partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e condotte di raccolta di risorse tramite estorsioni
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamata come aggravante; il Tribunale ha escluso la riconducibilità dell'aggravante per il capo 17), con conseguente trasmissione della competenza
art. 416-ter c.p.
Richiamato nei motivi di impugnazione relativi al sostegno politico; la Corte non ha ritenuto fondate le censure che cercavano di escludere la rilevanza associativa del comportamento
art. 393 c.p.
Citato dalla difesa quale possibile titolo di derubricazione (esercizio di un proprio diritto/recupero credito) per una contestazione estorsiva; la Corte ha ritenuto invece compatibile la condotta con il reato di estorsione sulla base degli elementi probatori
art. 51, comma 3-bis c.p.p.
Richiamato nel ragionamento sulla competenza territoriale per il capo relativo alla corruzione; il Tribunale ha escluso l'applicabilità e ha disposto la trasmissione degli atti
art. 27 c.p.p.
Applicato per disporre la trasmissione degli atti al giudice competente dopo l'esclusione di una delle ipotesi di competenza previste; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione di tale decisione sia inammissibile sul piano cautelare
art. 275 c.p.p.
Richiamato nella forma della 'doppia presunzione' per giustificare le esigenze cautelari in presenza di gravità indiziaria relativa a reati associativi e aggravati; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione da parte del Tribunale
Massime di principio
- La gravità indiziaria in reati di mafia viene valutata globalmente sulla base di intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori e riscontri fattuali; critiche generiche alla motivazione sono inammissibili senza specifici elementi che ne dimostrino l'illogicità
- Il legame di parentela o di frequentazione non esclude automaticamente l'appartenenza a un sodalizio: ciò che conta è il contributo concreto e la partecipazione alle dinamiche associative (ruolo operativo, raccolta di risorse, esercizio di intimidazione)
- Le condotte estorsive non vengono derubricate automaticamente se l'imputato sostiene di aver agito per tutelare un proprio credito: occorre valutare la destinazione dei proventi e la modalità dell'azione (se spartizione tra affiliati e modalità intimidatorie, si configura l'estorsione)
- La dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice che dispone una misura cautelare comporta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente e, di regola, l'imputato non può impugnare tale decisione in Cassazione sul piano cautelare salvo specifiche ragioni per futura richiesta di riparazione
- Nel contesto delle cosiddette 'mafie storiche' il decorso del tempo non basta a provare la cessazione dei legami con il sodalizio: è richiesta una prova positiva della rottura dei vincoli per escludere il rischio critico ai fini cautelari
- Le doglianze procedurali o di merito che chiedono la revisione della motivazione richiedono indicazione puntuale e motivata delle contraddizioni o illogicità; altrimenti sono ritenute generiche e inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26312/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26313/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26314/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26315/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26316/2025 del 18/07/2025
- Sentenza penale · 18 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26317/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →