Sentenza del 17/03/2015 n. 1062 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione in giudizio - Spese processuali primo grado - Semplice richiesta - Sentenza compensazione spese - Omessa contestazione - Inammissibilità domanda - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di condanna alle spese del primo grado è stata considerata una forma di appello incidentale. Poiché l'Amministrazione non ha contestato adeguatamente la statuizione di compensazione delle spese adottata dal primo giudice, la domanda è stata dichiarata inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di appello l'Amministrazione ha chiesto la condanna della controparte alle spese processuali del primo grado, senza tuttavia formulare specifiche critiche contro la decisione di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese. La questione riguarda quindi la natura di tale richiesta e la necessità di motivarla come appello incidentale.
Massime di principio
- La semplice richiesta, formulata dalla parte appellata, di ottenere la condanna alle spese del precedente grado non è sufficiente: essa deve essere accompagnata da una specifica contestazione della decisione sulle spese.
- Quando una parte intende modificare una statuizione sfavorevole contenuta nella sentenza impugnata, deve proporre un appello incidentale adeguatamente motivato, anche se la contestazione riguarda soltanto le spese processuali.
- In assenza di critiche specifiche alla compensazione delle spese disposta dal primo giudice, la domanda di condanna alle spese del primo grado è inammissibile.
- Le richieste sulle spese processuali devono essere formulate in modo chiaro e tempestivo, indicando le ragioni per cui la compensazione o la diversa regolamentazione adottata dal giudice sarebbe erronea.
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