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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15447 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di classamento notificato il 7 dicembre 2006, con cui l'Amministrazione aveva riclassificato l'immobile dalla classe terza, con rendita catastale di Euro 588,76, alla classe ottava, con rendita di Euro 1.332,46. Deduceva che l'avviso fosse insufficientemente motivato e che l'Ufficio non avesse indicato concretamente gli elementi giustificativi del diverso classamento neppure nel corso del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito di autosufficienza previsto dall'art. 366 c.p.c. Il ricorrente aveva contestato la motivazione dell'avviso senza trascriverne il testo nel ricorso né produrlo in allegato, impedendo alla Corte di verificarne direttamente il contenuto. La CTR aveva ritenuto l'avviso adeguatamente motivato perché indicava consistenza, categoria e classe attribuite, nonché i criteri utilizzati, tra cui le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile, le condizioni edilizie del fabbricato, le mutate capacità reddituali di immobili analoghi nella zona, la qualità urbana e ambientale del contesto e il miglioramento delle infrastrutture. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle entrate Euro 2.000,00 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato posto a suo carico anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 366 c.p.c.

    Requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi censura in cassazione il contenuto o la motivazione di un atto deve riportarne nel ricorso gli elementi essenziali, consentendo alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso. L'avviso di classamento, essendo un atto amministrativo, deve essere trascritto o comunque adeguatamente documentato quando se ne contesta la motivazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La censura per violazione di legge deve essere formulata in modo verificabile e specifico; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione della motivazione dell'atto senza riprodurne il contenuto rilevante.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione, nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando si impugna in cassazione la motivazione di un avviso amministrativo, è essenziale trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto rilevante o produrlo secondo le forme previste; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
  • Un avviso di riclassamento catastale deve indicare concretamente gli elementi che giustificano la nuova categoria o classe, come le caratteristiche dell'immobile e del fabbricato, la qualità urbana e ambientale della zona, le infrastrutture e il confronto con immobili analoghi.
  • Il riferimento generico al maggior valore di mercato o allo scostamento dei valori catastali tra microzone non è normalmente sufficiente: l'Amministrazione deve spiegare quali caratteristiche concrete abbiano determinato il diverso classamento.
  • La Corte di cassazione non riesamina autonomamente un atto amministrativo non riprodotto o non adeguatamente indicato nel ricorso; l'onere di mettere la Corte in condizione di verificare la censura grava sul ricorrente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

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