Sentenza del 07/06/2019 n. 15447 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di classamento notificato il 7 dicembre 2006, con cui l'Amministrazione aveva riclassificato l'immobile dalla classe terza, con rendita catastale di Euro 588,76, alla classe ottava, con rendita di Euro 1.332,46. Deduceva che l'avviso fosse insufficientemente motivato e che l'Ufficio non avesse indicato concretamente gli elementi giustificativi del diverso classamento neppure nel corso del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito di autosufficienza previsto dall'art. 366 c.p.c. Il ricorrente aveva contestato la motivazione dell'avviso senza trascriverne il testo nel ricorso né produrlo in allegato, impedendo alla Corte di verificarne direttamente il contenuto. La CTR aveva ritenuto l'avviso adeguatamente motivato perché indicava consistenza, categoria e classe attribuite, nonché i criteri utilizzati, tra cui le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile, le condizioni edilizie del fabbricato, le mutate capacità reddituali di immobili analoghi nella zona, la qualità urbana e ambientale del contesto e il miglioramento delle infrastrutture. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle entrate Euro 2.000,00 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato posto a suo carico anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 366 c.p.c.
Requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi censura in cassazione il contenuto o la motivazione di un atto deve riportarne nel ricorso gli elementi essenziali, consentendo alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso. L'avviso di classamento, essendo un atto amministrativo, deve essere trascritto o comunque adeguatamente documentato quando se ne contesta la motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La censura per violazione di legge deve essere formulata in modo verificabile e specifico; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione della motivazione dell'atto senza riprodurne il contenuto rilevante.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione, nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione la motivazione di un avviso amministrativo, è essenziale trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto rilevante o produrlo secondo le forme previste; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
- Un avviso di riclassamento catastale deve indicare concretamente gli elementi che giustificano la nuova categoria o classe, come le caratteristiche dell'immobile e del fabbricato, la qualità urbana e ambientale della zona, le infrastrutture e il confronto con immobili analoghi.
- Il riferimento generico al maggior valore di mercato o allo scostamento dei valori catastali tra microzone non è normalmente sufficiente: l'Amministrazione deve spiegare quali caratteristiche concrete abbiano determinato il diverso classamento.
- La Corte di cassazione non riesamina autonomamente un atto amministrativo non riprodotto o non adeguatamente indicato nel ricorso; l'onere di mettere la Corte in condizione di verificare la censura grava sul ricorrente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 388 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 739 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →