Ordinanza ingiunzione o revoca n. 386 del 10/07/2025
Provvedimento del 10 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato più violazioni commesse dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nei confronti di un docente a contratto cessato dal servizio. In particolare, ha ritenuto illecita la prolungata conservazione dei messaggi nella casella di posta elettronica del docente, senza adeguate misure per informare i terzi mittenti della cessazione dell’account, e ha contestato il ritardo e l’incompletezza dei riscontri forniti alle istanze di esercizio dei diritti, nonché la diffusione online di atti endoprocedimentali non coperti da una base normativa idonea. È stata irrogata una sanzione complessiva di 8.000 euro e disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: sanzione per conservazione illecita della casella email del docente e per diffusione online/riscontro tardivo a istanze privacy
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: violazioni nella gestione della posta elettronica di un docente e nella pubblicazione online di dati personali
Il provvedimento riguarda tre reclami connessi presentati da un docente a contratto cessato dal servizio nei confronti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il Garante ha esaminato, da un lato, la gestione dell’account di posta elettronica assegnato al docente dopo la cessazione del rapporto e, dall’altro, le modalità di riscontro alle istanze di esercizio dei diritti e la pubblicazione sul sito istituzionale di atti contenenti dati personali.
Contesto e svolgimento del procedimento
Il procedimento nasce da tre reclami trattati congiuntamente ai sensi del Regolamento del Garante n. 1/2019. L’interessato lamentava, in sintesi:
- la protratta conservazione dei messaggi di posta elettronica contenuti nella sua casella istituzionale;
- il ritardo e l’incompletezza dei riscontri alle istanze ex artt. 15-22 GDPR;
- la pubblicazione online di documenti relativi alla procedura di conferimento dell’incarico di docenza.
Nel corso dell’istruttoria, l’Ateneo ha fornito più memorie e ha partecipato ad audizione. Il Garante ha verificato la documentazione, le date di revoca delle credenziali, di disattivazione dell’account, di rimozione dei documenti dal sito e i tempi di riscontro alle istanze.
Conservazione dei messaggi nella casella di posta elettronica
Per la prima vicenda, il Garante ha rilevato che, dopo la cessazione del rapporto di docenza, l’Università ha revocato le credenziali di accesso all’account del docente, ma ha mantenuto attiva la casella per un periodo ulteriore, conservando i messaggi in entrata e in uscita per circa due anni.
L’Ateneo ha sostenuto di non aver mai consultato i messaggi e ha richiamato esigenze organizzative, l’emergenza COVID e un presunto errore materiale. Ha anche riferito di aver predisposto solo in un momento successivo un sistema automatico di risposta e di aver poi disattivato la casella.
Il Garante ha però osservato che:
- nel periodo successivo alla revoca delle credenziali e prima dell’attivazione delle misure di avviso ai terzi mittenti non risultavano misure idonee a informare della cessazione dell’attività del docente;
- la conservazione prolungata dei messaggi non era stata giustificata da specifiche ragioni organizzative o di conservazione;
- non poteva invocarsi, in quel contesto, la generica finalità di archiviazione della documentazione amministrativa, perché i messaggi di posta elettronica costituiscono corrispondenza tutelata;
- le Linee guida del Garante su posta elettronica e internet impongono, dopo la cessazione del rapporto, la disattivazione dell’account con contestuale sistema automatico di avviso e indirizzi alternativi.
Ne è derivata la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della conservazione, oltre che dell’art. 6 GDPR.
Riscontro alle istanze di esercizio dei diritti
Il reclamante aveva presentato più istanze di accesso, cancellazione e opposizione al trattamento, anche con riferimento a dati personali comuni, sensibili e giudiziari.
Il Garante ha distinto le varie istanze ma ha concluso che l’Università, pur avendo in alcuni casi fornito riscontro, lo ha fatto:
- oltre il termine massimo di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR;
- senza informare tempestivamente l’interessato dei motivi del ritardo e della possibilità di reclamo e ricorso, come richiesto dall’art. 12, par. 4;
- in modo non pienamente aderente alle richieste, soprattutto quanto alla cancellazione e all’opposizione.
Il semplice fatto che una richiesta fosse finita nella cartella spam non è stato ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità del titolare, essendo onere dell’ente controllare anche tale cartella. Il Garante ha inoltre escluso che potesse bastare il richiamo generico alla tutela in giudizio o ad astratte esigenze di difesa, in assenza di un contenzioso concreto o comunque imminente.
Diffusione online di atti relativi al conferimento dell’incarico di docenza
Un ulteriore profilo ha riguardato la pubblicazione sul sito istituzionale di una nota di trasmissione e del parere di un Consiglio di Dipartimento relativi all’attribuzione di un incarico di insegnamento.
L’Ateneo ha sostenuto che la pubblicazione fosse legittimata dalla disciplina sulla trasparenza, in particolare dagli artt. 19 e 15 del d.lgs. 33/2013, nonché dal proprio regolamento interno. Il Garante ha respinto tale tesi, evidenziando che:
- la pubblicità prevista dalla normativa di settore riguarda gli atti espressamente indicati, come bandi, criteri, graduatorie finali e alcuni dati essenziali degli incarichi;
- non è consentita la diffusione generalizzata di atti endoprocedimentali che contengano dati personali dei candidati, salvo una specifica base normativa;
- il regolamento di Ateneo richiamato non era sufficiente a fondare la diffusione dei documenti in questione.
Pertanto, la pubblicazione è stata ritenuta illecita per difetto di base giuridica e per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Valutazioni sul ritardo e sulla responsabilità del titolare
Il Garante ha sottolineato il principio di responsabilizzazione: spetta al titolare del trattamento valutare le istanze dell’interessato e rispondere entro i termini di legge, anche con il supporto del DPO, senza attendere un parere dell’Autorità. Nel caso concreto, la richiesta di parere presentata dall’Università è stata considerata comunque intempestiva rispetto al termine ordinario di risposta.
Il provvedimento valorizza anche il fatto che il titolare non abbia adeguatamente verificato la persistenza online dei documenti neppure nella versione del sito in dismissione, e che le rimozioni siano avvenute solo successivamente e in modo non immediato.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie
Le condotte sono state trattate come due gruppi distinti ai fini sanzionatori:
- la conservazione illecita della casella di posta elettronica;
- l’insieme delle violazioni relative ai diritti dell’interessato e alla diffusione online dei documenti.
Per entrambe, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, e ha ritenuto che la violazione più grave ricadesse nell’art. 83, par. 5. Considerati i criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR, ha valutato:
- gravità complessivamente bassa;
- assenza di precedenti pertinenti;
- buona cooperazione del titolare;
- natura colposa delle condotte;
- limitato impatto reputazionale dei documenti pubblicati, in quanto pareri positivi e privi di dati particolari o giudiziari;
- mancato accesso ai messaggi della casella e assenza di trattamento di categorie particolari di dati nella prima vicenda.
Ne sono derivate due sanzioni da 4.000 euro ciascuna, per un totale di 8.000 euro.
Dispositivo
Il Garante:
- ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Università per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), 6, 12, parr. 3 e 4, 17 e 21 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice;
- ha ordinato all’Ateneo il pagamento di 8.000 euro;
- ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- ha disposto l’annotazione delle violazioni nel registro interno.
È stato infine ricordato che avverso il provvedimento è esperibile ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Conservazione illecita della casella di posta del docente
L’Ateneo, dopo la cessazione del rapporto di docenza, ha mantenuto per un lungo periodo i messaggi contenuti nella casella di posta elettronica assegnata al docente, senza adeguate misure per informare i terzi mittenti della cessazione dell’account e della necessità di usare canali alternativi. Il Garante ha ritenuto che ciò abbia violato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della conservazione, in assenza di una base giuridica idonea, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), e 6 GDPR.
Riscontro tardivo e incompleto alle istanze di esercizio dei diritti
In relazione a più istanze del reclamante, l’Università ha fornito risposte oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR, senza informarlo nei termini dei motivi del ritardo e dei rimedi esperibili ex art. 12, par. 4. Inoltre, il riscontro è stato giudicato non pienamente conforme perché generico o incompleto rispetto alle richieste di accesso, cancellazione e opposizione, con riferimento anche ai dati personali sensibili e giudiziari.
Diffusione online di atti endoprocedimentali
L’Ateneo aveva pubblicato sul sito istituzionale un parere del Consiglio di Dipartimento e la relativa nota di trasmissione relativi a una procedura di affidamento di insegnamento. Il Garante ha escluso che gli obblighi di pubblicità e trasparenza invocati dall’Università giustificassero la diffusione di tali atti endoprocedimentali, richiamando le norme sul trattamento da parte di soggetti pubblici e la disciplina in materia di trasparenza, che non copre documenti diversi dalle graduatorie o dagli atti espressamente previsti.
Sanzione e pubblicazione del provvedimento
Le violazioni sono state ricondotte a due condotte distinte ai fini sanzionatori. Considerati i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, il Garante ha determinato due sanzioni da 4.000 euro ciascuna, per un totale di 8.000 euro, e ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito dell’Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 10 lug 2025Prescrizioni del Garante n. 391 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 388 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 387 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 413 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 410 del 10/07/2025
- Provvedimento · 10 lug 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 390 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →