Ordinanza n. 52/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta della Prefettura di Milano notificato al difensore in data 09.09.2025, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Milano di revoca del nulla osta, notificato il 9 settembre 2025, insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità, per il lavoratore straniero già regolarmente entrato in Italia sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d'ingresso, di soggiornare nel territorio nazionale quando il futuro datore di lavoro rinunci all'assunzione: secondo l'orientamento della Sezione, tale rinuncia non impedisce il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; alcune pronunce del Consiglio di Stato hanno invece sostenuto la soluzione opposta. La questione è stata ritenuta meritevole di approfondimento, non compatibile con la sommarietà della fase cautelare. È stato inoltre dedotto e accertato, ai fini cautelari, il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile per il lavoratore straniero in caso di esecuzione del provvedimento. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza della rinuncia all'assunzione da parte del datore di lavoro dopo l'ingresso regolare del lavoratore e sulla conseguente possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; la questione è stata riservata all'approfondimento nella fase di merito. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con sospensione del provvedimento impugnato e fissazione dell'udienza pubblica di merito al 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato e il visto d'ingresso, la rinuncia del futuro datore di lavoro all'assunzione non esclude, secondo l'orientamento seguito dal TAR, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La presenza di un contrasto giurisprudenziale su una questione interpretativa rilevante non impedisce l'accoglimento della tutela cautelare, qualora la questione necessiti di approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase e ricorra un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.
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