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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18780/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società, proprietaria di una villa unifamiliare inserita nel proprio patrimonio sociale, agì contro un socio che aveva occupato stabilmente l'immobile senza titolo, chiedendone il rilascio e il risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima nel periodo indicato. Secondo la società, dopo la morte del precedente socio di maggioranza, la villa era destinata alla vendita e il convenuto l'aveva occupata in via esclusiva senza autorizzazione, senza pagare alcun corrispettivo e senza provvedere a manutenzione, oneri condominiali e imposte. Il convenuto resistette sostenendo di avere un giusto titolo detentivo derivante dal comodato familiare, invocando l'uso dell'immobile come casa familiare e la persistenza del rapporto di comodato fino a un sopravvenuto urgente bisogno del comodante. In primo grado la domanda fu accolta; in appello furono rigettati sia l'appello principale dell'occupante sia quello incidentale della società. In cassazione il ricorrente dedusse due motivi: 1) violazione degli artt. 1803, 1809, comma 2, e 1810 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse riconosciuto la sussistenza di un titolo detentivo fondato sulla destinazione dell'immobile a casa familiare e sulla mancata risoluzione del comodato; 2) omessa pronuncia sulla nullità della consulenza tecnica d'ufficio e della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 195, comma 3, c.p.c., censurando la mancata considerazione dell'eccezione relativa alla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, senza indicare specificamente quali affermazioni della sentenza d'appello fossero in contrasto con le norme invocate e senza rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti. Ha reputato il secondo motivo parimenti inammissibile, perché la corte territoriale aveva comunque esaminato l'eccezione sulla CTU, ritenendola infondata, e il ricorrente non si confrontava con tale ratio decidendi, limitandosi a un dissenso sulla valutazione della consulenza. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1803 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un comodato dell'immobile, ma la censura è stata ritenuta volta a una rivalutazione del fatto, non a evidenziare una violazione di legge.

  • art. 1809, comma 2, c.c.

    Invocato per affermare che il comodato della casa familiare sarebbe cessato solo per urgente e imprevisto bisogno del comodante; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1810 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul comodato per sostenere la permanenza del titolo detentivo; la Corte ha qualificato la censura come richiesta di riesame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto quale vizio di omessa pronuncia; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello aveva in realtà esaminato l'eccezione sulla CTU, sicché la doglianza era inconferente.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    Invocato in relazione alla nullità della CTU; la censura è stata considerata inammissibile perché non si confrontava con il decisum della corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, le censure tendevano al riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare l'omessa pronuncia; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio poiché la questione era stata comunque decisa dal giudice di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti processuali; l'inosservanza è stata ritenuta causa di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel procedimento di definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alle conseguenze accessorie della decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie: il ricorrente deve indicare specificamente quali affermazioni della sentenza impugnata siano in contrasto con la norma invocata e con la sua interpretazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o una mera contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La denuncia di omessa pronuncia è inconferente se la sentenza di merito ha comunque esaminato la questione, anche respingendola nel merito; in tal caso il dissenso del ricorrente attiene alla valutazione svolta e non integra di per sé il vizio processuale dedotto.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è imprescindibile l'osservanza dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, secondo l'art. 366, n. 6, c.p.c.; la sua violazione comporta inammissibilità.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non potendo essere veicolato come generica critica alla motivazione o alla consulenza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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