Prescrizioni del Garante n. 739 del 04/12/2025
Provvedimento del 4 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un avvocato che lamentava la ricezione di e-mail promozionali indesiderate da Accademiadr Società Benefit s.r.l. e il mancato riscontro a una richiesta di accesso. All’esito dell’istruttoria ha qualificato i messaggi come comunicazioni commerciali/promozionali soggette all’art. 130 del Codice privacy, escludendo la base del legittimo interesse e rilevando l’assenza di uno specifico consenso. Considerate le circostanze attenuanti, l’Autorità ha ritenuto il caso una violazione minore, ha omesso la sanzione pecuniaria, ha rivolto un ammonimento al titolare e gli ha imposto il divieto di usare per finalità promozionali i dati di contatto di altri professionisti di cui non possa provare il consenso.
Ammonimento e divieto nei confronti di Accademiadr Società Benefit s.r.l. per invio di e-mail promozionali senza consenso valido a un professionista
Ammonimento e divieto a carico di Accademiadr per e-mail promozionali senza consenso
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato da un avvocato contro Accademiadr Società Benefit s.r.l. per l’invio di e-mail promozionali indesiderate e per il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati. Il procedimento si è concluso con l’accertamento dell’illiceità del trattamento e con l’adozione di un ammonimento e di un divieto di ulteriore uso promozionale dei dati di contatto di professionisti privi di valido consenso.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il reclamo del 13 novembre 2024 lamentava la ricezione di due e-mail inviate dalla società il 30 settembre e il 28 ottobre 2024 all’indirizzo dello studio legale del reclamante, nonché il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati formulata il 12 ottobre 2024.
Nel corso dell’istruttoria la società ha chiarito di operare come organismo di mediazione civile e commerciale, ente di formazione e organismo ADR/ODR. Ha inoltre rappresentato che:
- l’indirizzo e-mail del destinatario sarebbe stato acquisito da precedenti attività di mediazione/arbitrato/conciliazione o da partecipazioni a eventi formativi;
- una precedente richiesta di accesso, identica a quella del reclamante, era già stata riscontrata il giorno successivo da un altro professionista dello stesso studio;
- in calce alle e-mail erano presenti link di disiscrizione e i dati erano stati cancellati dai sistemi aziendali, ma non dalla piattaforma di invio MailUp, utilizzata da poco.
L’Ufficio ha esteso l’istruttoria e ha richiesto che le memorie fossero trasmesse anche ai reclamanti; la società vi ha provveduto il 18 giugno 2025. I reclamanti hanno replicato contestando, tra l’altro, la ricostruzione dei contatti telefonici e ribadendo le violazioni denunciate.
Contestazione e difesa del titolare
Con nota del 2 aprile 2025 il Garante ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1 e 2, 6, par. 1, lett. a), 7 e 13 GDPR e dell’art. 130, commi 2 e 3, del Codice.
La società ha difeso la natura non commerciale delle comunicazioni, sostenendo che esse avessero finalità informative e divulgative sulla mediazione e sulle ADR, rivolte a un destinatario qualificato quale l’avvocato. Ha invocato il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), GDPR per le comunicazioni informative e ha sostenuto di disporre del consenso acquisito in occasione di una attività formativa organizzata tramite una piattaforma terza, senza tuttavia documentarlo in modo specifico.
Valutazioni del Garante sulla natura delle comunicazioni
L’Autorità ha ritenuto che il contenuto delle e-mail non si limitasse a una comunicazione istituzionale o neutra, ma fosse idoneo a promuovere i servizi offerti dalla società, quali attività di mediazione, corsi di formazione e consulenze, invitando il destinatario a interagire tramite link per un eventuale contratto. Per tale ragione i messaggi sono stati qualificati come materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali.
Di conseguenza il trattamento è stato ritenuto soggetto all’art. 130, commi 1 e 2, del Codice, che disciplina l’uso di mezzi di comunicazione elettronica per finalità promozionali. Il Garante ha escluso che potesse trovare applicazione il legittimo interesse come base giuridica, ribadendo che la disciplina speciale dell’art. 130 prevale sul GDPR quando il canale è l’e-mail e la finalità è promozionale.
Assenza di consenso e limiti dell’eccezione del soft spam
Il Garante ha rilevato che non era stato documentato il rilascio di uno specifico consenso del reclamante. Ha inoltre chiarito che l’eccezione prevista dall’art. 130, comma 4, del Codice, richiamata anche dalla giurisprudenza di legittimità, si applica solo in presenza di un effettivo precedente acquisto da parte del cliente e per comunicazioni aventi ad oggetto servizi analoghi.
Nel caso di specie tale presupposto non risultava provato. L’Autorità ha inoltre sottolineato che non è consentito utilizzare dati personali estratti da banche dati o registri creati per finalità diverse da quella promozionale, inclusi gli elenchi professionali, per inviare e-mail di marketing.
Esito del procedimento e misure adottate
Pur accertando la violazione, il Garante ha valorizzato alcune circostanze attenuanti:
- assenza di un danno per l’interessato;
- attività di invio e-mail accessoria rispetto all’oggetto principale della società;
- natura di microimpresa del titolare;
- collaborazione prestata nel corso dell’istruttoria.
Alla luce di tali elementi il caso è stato qualificato come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148, con conseguente scelta di soprassedere dall’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il Garante ha comunque adottato due misure:
- un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per la condotta tenuta in assenza di specifico consenso;
- un divieto ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR di utilizzare per finalità promozionali i dati di contatto di altri professionisti già acquisiti e conservati, ove non sia dimostrabile l’ottenimento di uno specifico consenso.
Ulteriori effetti e rimedi
Il provvedimento dà atto della pubblicazione sul sito dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice, nonché dell’annotazione nel registro interno delle violazioni. Viene inoltre richiamato l’art. 170 del Codice in merito alle conseguenze penali e amministrative dell’eventuale inosservanza del divieto di trattamento.
Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e contestazioni del reclamante
Il procedimento nasce da un reclamo del 13 novembre 2024 con cui un avvocato ha lamentato la ricezione di due e-mail promozionali indesiderate inviate dalla società il 30 settembre e il 28 ottobre 2024, nonché il mancato riscontro a una richiesta di accesso ai dati presentata il 12 ottobre 2024. Il reclamante ha poi integrato l’istruttoria con ulteriori e-mail ricevute il 9 e 23 dicembre e il 13 gennaio.
Difesa della società e ricostruzione dell’istruttoria
La società ha sostenuto che le comunicazioni avessero natura informativa e divulgativa, non commerciale, e che l’indirizzo e-mail provenisse da attività formative o da procedure di mediazione/ADR. Ha inoltre riferito di aver cancellato i dati dai propri sistemi, ma di non aver replicato la cancellazione sulla piattaforma di invio usata da poco (MailUp).
Qualificazione giuridica delle e-mail e norme applicabili
Il Garante ha ritenuto che il contenuto delle comunicazioni mirasse a far conoscere i servizi della società, invitando il destinatario a interagire tramite link per eventuali contratti, e ha quindi qualificato i messaggi come materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali. Ha conseguentemente applicato l’art. 130, commi 1 e 2, del Codice privacy, escludendo la possibilità di fondare tali invii sul legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), GDPR.
Assenza di consenso e limiti dell’eccezione per clienti già acquisiti
L’Autorità ha rilevato che non era stato documentato alcuno specifico consenso del reclamante e che non ricorrevano i presupposti dell’eccezione di cui all’art. 130, comma 4, del Codice, applicabile solo a clienti preesistenti e per servizi analoghi. È stato inoltre ribadito che non è consentito utilizzare banche dati o registri creati per finalità diverse da quella promozionale per inviare marketing via e-mail.
Esito: violazione minore, ammonimento e divieto
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato il caso una violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, tenendo conto dell’assenza di danno, della natura accessoria dell’attività, della microimpresa e della collaborazione prestata. Ha quindi soprasseduto alla sanzione pecuniaria, ha ammonito la società ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e le ha imposto il divieto ex art. 58, par. 2, lett. f), di usare per finalità promozionali i dati di contatto di altri professionisti senza poter comprovare uno specifico consenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 4 dic 2025Consultazione preventiva per adozione della DPIA n. 743 del 04/12/2025
- Provvedimento · 4 dic 2025Prescrizioni del Garante n. 735 del 04/12/2025
- Provvedimento · 4 dic 2025Prescrizioni del Garante n. 738 del 04/12/2025
- Provvedimento · 4 dic 2025Prescrizioni del Garante n. 736 del 04/12/2025
- Provvedimento · 4 dic 2025Prescrizioni del Garante n. 737 del 04/12/2025
- Provvedimento · 4 dic 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 731 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →