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Ordinanza

Ordinanza n. 16317/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Giustizia amministrativa202610056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12 nella Regione Lazio, nella parte in cui ha attribuito a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata il 23 giugno 2026 per la classe di concorso AM12, deducendo l'illegittima attribuzione di 12,50 punti, ai sensi del criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado, mentre il concorso in contestazione riguardava la classe AM12, relativa alla scuola secondaria di primo grado. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova delle notifiche nei cinque giorni successivi. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019. Non ha deciso la domanda di annullamento e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La disciplina processuale speciale dell'art. 12-bis si applica perché la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, almeno in parte, con risorse PNRR; ne conseguono la conversione del rito e gli adempimenti processuali disposti.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nei giudizi ricadenti nell'art. 12-bis, comma 4, le amministrazioni indicate sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a esse.

Massime di principio

  • Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, trova applicazione il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e il giudice dispone la conversione del rito.
  • Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie; il ricorso va notificato loro nel termine assegnato dal giudice.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo modalità e termini stabiliti nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi

Testo integrale

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