Sentenza del 27/06/2016 n. 4156 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Verifiche fiscali - Garanzie del contribuente - Termine accertamento - Scadenza - Inosservanza termine dilatorio - Motivo di urgenza - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento fiscale emesso senza rispettare il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, sostenendo che non ricorresse un’effettiva e documentata ragione di urgenza. In particolare, la prossimità della scadenza del termine decadenziale per l’accertamento è stata ritenuta insufficiente a giustificare l’inosservanza del termine concesso al contribuente per presentare osservazioni dopo la conclusione della verifica fiscale.
La decisione
La contestazione è stata accolta. La scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non costituisce, di per sé, una ragione di urgenza idonea a legittimare l’emissione anticipata dell’atto impositivo. L’Amministrazione deve organizzare tempestivamente la propria attività per consentire il pieno svolgimento del contraddittorio procedimentale; pertanto, l’inosservanza del termine dilatorio non può essere giustificata da una situazione di urgenza imputabile alla stessa Amministrazione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L’ufficio non può emanare l’avviso di accertamento prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio tutela il diritto del contribuente a esaminare i rilievi e presentare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento. La deroga richiede una ragione di urgenza concreta, specifica e adeguatamente motivata; la mera imminente scadenza del termine decadenziale non è sufficiente.
Massime di principio
- La scadenza imminente del termine entro cui l’Amministrazione deve notificare l’accertamento non costituisce automaticamente una valida ragione di urgenza.
- L’Amministrazione deve programmare per tempo le verifiche e l’emissione degli atti, senza comprimere il termine concesso al contribuente per il contraddittorio.
- Per derogare al termine dilatorio devono sussistere circostanze oggettive, specifiche e non imputabili a una tardiva organizzazione dell’Amministrazione, che devono essere esplicitate nella motivazione dell’atto.
- In assenza di una ragione di urgenza effettiva e motivata, l’accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio può essere annullabile per violazione delle garanzie partecipative del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 455 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 525 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 27 giu 2016Sentenza del 27/06/2016 n. 3798 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →