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Legge

L.R. Basilicata 30/2016

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 30/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici pubblici e privati, con catasto regionale, targatura, bollino e regime sanzionatorio. Prevede procedure, tariffe e competenze delle autorità locali; contiene anche una previsione transitoria per il 2020 legata al Covid-19 e modifiche organizzative del 2025. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disciplina regionale degli impianti termici e del catasto impianti

Disciplina regionale degli impianti termici

La legge regionale Basilicata n. 30/2016 regola l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati. La disciplina attua e coordina la normativa statale di settore, con l’obiettivo di contenere i consumi energetici, migliorare l’efficienza degli edifici e uniformare gli adempimenti sul territorio regionale.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge si applica agli impianti termici degli edifici presenti nel territorio della Regione Basilicata, rinviando alle definizioni contenute nell’Allegato 1. Si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni del D.Lgs. 192/2005, del D.L. 63/2013 convertito in L. 90/2013, del D.P.R. 74/2013, del D.M. 10 febbraio 2014 e del D.Lgs. 102/2014.

Autorità competenti e soggetti esecutori

Le funzioni di accertamento e ispezione sugli impianti termici sono attribuite alla Regione Basilicata per il territorio della Provincia di Potenza; le medesime funzioni sono delegate al Comune di Potenza e alla Provincia di Matera per i rispettivi territori, inclusi i comuni con più di 40.000 abitanti. Tali enti sono qualificati come autorità competenti.

L’autorità competente può svolgere le attività direttamente con personale proprio oppure affidarle a organismi esterni in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato C del D.P.R. 74/2013. Il soggetto esecutore è l’autorità competente o l’organismo esterno incaricato. Gli affidamenti a organismi esterni devono essere comunicati alla Giunta regionale.

Dal 2025 è prevista una specifica disciplina organizzativa per l’API-Bas S.p.a. quale affidataria in house del servizio nella Provincia di Potenza, con assunzione del personale già dipendente di APEA s.r.l. al 24 ottobre 2024 e salvaguardia del trattamento economico e giuridico in godimento. È inoltre previsto un intervento legislativo regionale per ricondurre alla Regione le funzioni di controllo già delegate alla Città di Potenza e valorizzare le professionalità già impiegate; la previsione è estesa anche alla Provincia di Matera. Gli effetti della disciplina sul personale decorrono dopo novanta giorni dall’approvazione della modifica del 2025.

Responsabile dell’impianto e obblighi comunicativi

L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto, nonché il rispetto delle norme sull’efficienza energetica, fanno capo al responsabile dell’impianto, che può delegare le attività a un terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 74/2013.

Ogni cambio del responsabile deve essere comunicato al soggetto esecutore dal nuovo responsabile:

  • entro 10 giorni lavorativi, se il cambio deriva dalla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
  • entro 30 giorni lavorativi, se deriva dal subentro di nuovo proprietario o occupante.

La revoca, rinuncia o decadenza del terzo responsabile devono essere comunicate entro 2 giorni lavorativi secondo le disposizioni operative. I compiti principali dei soggetti operanti sull’impianto sono indicati nell’Allegato 5.

Esercizio, manutenzione e controllo dell’impianto

Il responsabile deve far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione secondo la legge e gli articoli 7 e 8 del D.P.R. 74/2013. Le attività di manutenzione e controllo devono essere svolte da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.

La manutenzione va eseguita con la periodicità prevista dalle istruzioni tecniche dell’installatore o del fabbricante; se tali istruzioni mancano, si applicano quelle del fabbricante del modello specifico e, in mancanza, la manutenzione va effettuata almeno ogni due anni, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore. Il manutentore deve redigere il rapporto di manutenzione e compilare le parti pertinenti del libretto di impianto.

Per gli impianti di nuova installazione o ristrutturati, il responsabile o l’installatore deve aggiornare il libretto e il Catasto unico regionale; nelle more dell’istituzione del Catasto, e salvo diverse indicazioni del soggetto esecutore, va trasmessa la scheda identificativa dell’impianto.

Il controllo di efficienza energetica comprende la redazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) e va eseguito secondo la cadenza dell’Allegato 2. Va inoltre eseguito:

  • alla prima messa in servizio, a cura dell’installatore;
  • quando si sostituiscono gli apparecchi del sottosistema di generazione;
  • in occasione di interventi non periodici idonei a modificare l’efficienza energetica.

Accertamenti, ispezioni e casi di addebito

Per impianti con potenza termica utile nominale tra 10 e 100 kW, alimentati a gas e con generatore a fiamma, nonché per impianti a ciclo frigorifero tra 12 e 100 kW, l’accertamento del RCEE sostituisce l’ispezione.

Se emergono carenze che possono determinare grave pericolo e il manutentore non abbia predisposto prescrizioni, il soggetto esecutore segnala l’anomalia al Comune competente, che può disporre un controllo in campo e, se necessario, l’ordine di disattivazione dell’impianto. La riattivazione è ammessa solo dopo l’adeguamento e il rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Gli oneri sono a carico del responsabile.

Se vi sono difformità tra i dati disponibili e i rapporti trasmessi, il responsabile deve rispondere entro 30 giorni; in difetto, l’ispezione è eseguita con addebito. In caso di altre anomalie o difformità, l’ispezione è programmata immediatamente con addebito.

Le ispezioni sono prioritarie per:

  • impianti con più di 15 anni;
  • criticità emerse in accertamento;
  • mancata trasmissione del RCEE;
  • mancata o tardiva trasmissione dei rapporti di manutenzione;
  • RCEE privo di contrassegno di verifica;
  • ordine e cadenze dell’Allegato 6.

Sui generatori a fiamma le ispezioni si svolgono preferibilmente nel periodo di accensione della zona climatica, salvo i casi prioritari. L’ispezione valuta efficienza del generatore, corretto dimensionamento e possibili interventi migliorativi, e verifica anche il rispetto del D.Lgs. 102/2014.

Il costo delle ispezioni è a carico del responsabile in caso di mancato o tardivo invio del RCEE, RCEE senza bollino, mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati, oppure mancato invio di documentazione richiesta dopo accertamento.

Se in ispezione manca il RCEE o la dichiarazione di avvenuta manutenzione, oltre ai costi e alle sanzioni il responsabile deve incaricare il manutentore e trasmettere entro 30 giorni il RCEE munito di bollino o la dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Impianti disattivati e situazioni particolari

Sono considerati disattivati gli impianti o generatori privi di parti essenziali o non collegati a una fonte di energia. La disattivazione totale o parziale deve essere dichiarata al soggetto esecutore entro 60 giorni con atto notorio secondo il modello previsto dalle disposizioni operative, e la dichiarazione va allegata al libretto di impianto.

La riattivazione è possibile solo dopo manutenzione, controllo di efficienza energetica e trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

Se vengono riscontrati impianti o generatori mai denunciati, il responsabile deve regolarizzare la posizione entro 30 giorni, ferme restando le sanzioni. Se l’ispezione non può svolgersi per disattivazione o inesistenza dell’impianto, l’ispettore ne dà atto nel rapporto. In caso di rifiuto a sottoscrivere il rapporto, l’ispettore annota la circostanza e consegna o comunica comunque copia del rapporto.

Contrassegno di verifica, bollettino e tariffe

Il contrassegno di verifica (“bollino”) attesta il pagamento del contributo dovuto per l’invio del RCEE secondo la cadenza dell’Allegato 2. Esso è acquisito dai responsabili tramite installatore o manutentore secondo le modalità fissate dall’autorità competente. I valori sono definiti nell’Allegato 3 e servono a coprire costi di accertamenti, ispezioni, gestione del Catasto e attività informative.

Le tariffe per bollino e ispezioni con addebito sono differenziate per tipologia e potenza dell’impianto. Le ispezioni con addebito sono integralmente a carico del responsabile, che riceve avviso con data, ora e modalità di pagamento.

Dal momento di attivazione del Catasto gli introiti della cessione dei bollini spettano alle autorità competenti, che li impiegano anche per targatura, implementazione e gestione del Catasto. Se il servizio è affidato a un unico organismo esterno, gli introiti spettanti all’autorità competente sono riversati a tale organismo. La Giunta regionale può rimodulare le tariffe; i proventi devono essere usati esclusivamente per le finalità della legge.

Catasto unico regionale, targatura e flussi informativi

La Regione istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, affidandone la gestione, con deliberazione della Giunta, a una delle autorità competenti individuata come capofila. Il Catasto è fruibile online e consente la registrazione degli impianti.

Per la costituzione del Catasto è obbligatoria la targatura degli impianti, finalizzata all’identificazione univoca mediante codice catasto o targa impianto, da riportare su una targa adesiva e su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto. Le modalità tecniche di realizzazione delle targhe sono definite con determina dirigenziale regionale.

Sono censiti con un unico codice catasto:

  • i generatori multipli al servizio di un unico sistema di distribuzione che operino come unico impianto termico, anche se alimentati da fonti diverse;
  • i generatori fissi non collegati ad alcuna rete di distribuzione.

Negli impianti centralizzati, gli apparecchi per singoli locali o parti limitate dell’unità immobiliare costituiscono un impianto separato e devono avere un proprio codice.

Le targhe sono predisposte dall’autorità competente e applicate, con l’ausilio degli operatori del settore, all’installazione o alla prima manutenzione; il codice va riportato sui rapporti tecnici.

I gestori di reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete e i fornitori di combustibili sono considerati distributori di combustibile e devono trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, i dati sulle utenze attive secondo le specifiche tecniche indicate dai soggetti esecutori. L’omissione o il ritardo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Disposizioni operative e contenuti essenziali

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva le disposizioni operative per esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco del Codice del consumo.

Le disposizioni operative devono disciplinare almeno:

  • requisiti minimi di efficienza energetica;
  • modalità di esercizio corretto, periodicità della manutenzione, controlli e trasmissione del RCEE e della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
  • modalità di accertamento e ispezione;
  • flussi informativi annuali di dati da parte di distributori e fornitori entro il 31 marzo;
  • frequenza e modalità delle ispezioni;
  • modalità di irrogazione delle sanzioni.

Ulteriori adeguamenti tecnici possono essere adottati direttamente dalla Giunta regionale.

Monitoraggio, formazione e informazione

La Giunta regionale cura il monitoraggio dell’attuazione della legge. Le autorità competenti trasmettono ogni anno all’Ufficio Energia regionale una relazione sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti, sulle ispezioni effettuate e sul quadro economico delle attività svolte. Il periodo termico di riferimento va dal 1° agosto al 31 luglio.

La Giunta predispone inoltre una relazione di sintesi regionale e definisce programmi annuali di verifica della conformità dei rapporti di ispezione, nonché criteri e modalità di controllo e monitoraggio.

Le autorità competenti promuovono programmi di qualificazione e aggiornamento degli ispettori, anche con il supporto ENEA, e iniziative di formazione per imprese installatrici e manutentrici, oltre a campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Regime sanzionatorio

Per gli adempimenti previsti dalla legge si applicano le sanzioni dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, quelle del comma 6 a carico dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione, nonché le sanzioni dell’art. 16 del D.Lgs. 102/2014.

Copertura finanziaria

L’attuazione avviene con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I costi per Catasto, accertamenti, ispezioni, informazione e sensibilizzazione sono coperti dagli introiti del contrassegno di verifica, destinati esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla legge.

Eventuali eccedenze di introiti, se accertate, possono essere impiegate per interventi di efficientamento energetico. La Giunta regionale ne definisce le modalità di utilizzo con apposita deliberazione.

Disposizioni transitorie e applicative

La scadenza di trasmissione del RCEE decorre, per tutti gli impianti, dalla data dell’ultima autocertificazione o dell’ultimo RCEE munito di bollino; è ammesso un posticipo massimo di 30 giorni. Il contrassegno deve essere apposto all’inizio del periodo indicato nell’Allegato 2.

Fino all’istituzione del Catasto, il bollino è un adesivo stampato dall’autorità competente e distribuito anche tramite eventuali organismi esterni; possono essere applicati più bollini sullo stesso RCEE fino al raggiungimento del valore dovuto.

Nelle more della costituzione del Catasto, documenti e dati telematici sono inviati alle autorità competenti secondo le modalità da esse stabilite, e il codice catasto è attribuito con targa impianto secondo procedure autonome nel rispetto delle prescrizioni di legge.

I parametri di combustione devono essere riportati obbligatoriamente a ogni trasmissione del RCEE, che va inviato entro 30 giorni dalla manutenzione.

Le autorità competenti e i soggetti esecutori dovevano rendere operativo in modalità telematica il Catasto nel corso del 2021; una volta costituito, possono disciplinare trasmissione, archiviazione e firma online dei documenti, favorendo la dematerializzazione.

Il manutentore o installatore deve avere una polizza di responsabilità civile globale e certificare possesso e taratura degli analizzatori di combustione.

Per il solo anno 2020, per effetto dell’emergenza Covid-19, i responsabili di impianto potevano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche, regolarizzare gli impianti sprovvisti di RCEE oppure dotati di RCEE ma privi di bollino, tramite il manutentore o installatore.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogate le norme regionali incompatibili e, in particolare, l’art. 26 della L.R. 4/2015, come modificato. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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