Ordinanza n. 670/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego adottato in data 07.08.2025 e notificato il 25 settembre con il quale l’Ambasciata di Brazzaville in Repubblica del Congo ha rigettato l’istanza di visto per motivi di studio e per l’effetto ordinare all’Amministrazione di concedere il visto richiesto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dall’Ambasciata italiana in Repubblica del Congo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, chiedendo anche misure cautelari e l’ordine all’Amministrazione di concedere il visto. Nel corso del giudizio è emerso un problema relativo alla procura alle liti depositata: il documento recava il timbro della sede diplomatica e la sottoscrizione del funzionario, ma non conteneva un’autenticazione della firma apposta dal ricorrente. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento, secondo cui l’autorità consolare italiana all’estero può svolgere funzioni notarili esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani e, comunque, la procura in atti non attestava l’autenticità della sottoscrizione del ricorrente. La parte ha sostenuto argomentazioni volte a dimostrare l’idoneità della procura e la possibilità di fare affidamento sul comportamento della sede diplomatica.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento del diniego di visto né la domanda cautelare. Ha ritenuto che la procura depositata non fosse idonea a essere fatta valere in Italia, sia perché l’autorità consolare può svolgere funzioni notarili all’estero esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani, sia perché mancava comunque l’autenticazione della firma del ricorrente. Tuttavia, considerando le argomentazioni della parte e il comportamento della sede diplomatica, potenzialmente idoneo a indurla in errore circa la validità della procura, ha riconosciuto l’errore scusabile e ha disposto la remissione in termini. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una nuova procura alle liti conforme ai requisiti formali indicati in motivazione. La trattazione è stata rinviata a una successiva camera di consiglio, da fissarsi su istanza del ricorrente.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 71/2011
l’autorità consolare italiana all’estero può svolgere funzioni notarili esclusivamente nei confronti dei cittadini
La disposizione è stata interpretata nel senso che le funzioni notarili dell’autorità consolare italiana all’estero sono limitate agli atti riguardanti cittadini italiani; inoltre, nel caso concreto, il timbro e la firma del funzionario non sostituivano l’autenticazione della sottoscrizione del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Una procura alle liti formata all’estero non è idonea a essere fatta valere nel processo amministrativo italiano quando la sottoscrizione del conferente non risulta autenticata secondo i requisiti formali applicabili; il mero timbro della sede diplomatica e la sottoscrizione del funzionario non attestano, di per sé, l’autenticità della firma del conferente.
- L’autorità consolare italiana all’estero può svolgere funzioni notarili esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 71/2011.
- Quando il comportamento della sede diplomatica abbia ragionevolmente indotto la parte a confidare nell’idoneità della procura depositata, il giudice amministrativo può riconoscere l’errore scusabile e rimettere la parte in termini per regolarizzare la procura.
- In presenza di una procura irregolare, il giudice può rinviare la trattazione della causa e assegnare un termine perentorio per il deposito di una nuova procura conforme ai requisiti formali richiesti, senza definire nel frattempo le domande di merito o cautelari.
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