Cassazione Civile, Ordinanza n. 06969/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.600 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Due utenti del servizio idrico integrato hanno agito per ottenere la restituzione o il rimborso della quota di tariffa pagata negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione, assumendo che nel comprensorio interessato tale servizio non fosse stato effettivamente svolto per il periodo considerato. Il giudice di pace ha accolto la domanda e il tribunale ha rigettato l'appello del gestore, confermando la condanna alla restituzione delle somme. Il gestore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione di norme del d.lgs. 152/2006 e del d.m. 30 settembre 2009 n. 102 sulla disciplina del servizio e della tariffa; violazione di norme civilistiche in tema di buona fede, adempimento, risoluzione, vendita e indebito oggettivo, nonché delle disposizioni del codice dell'ambiente sul servizio idrico; omesso esame di documenti e violazione della disciplina regionale e nazionale sulla tariffa; ulteriore violazione di buona fede, correttezza e obblighi contrattuali; e infine violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, dopo la pubblicazione di una precedente ordinanza della Corte che aveva già affermato, in casi conformi, che la quota tariffaria relativa alla depurazione non è dovuta se il servizio manca o non funziona, che il soggetto legittimato passivo dell'azione di ripetizione è chi ha chiesto e ottenuto il pagamento subentrando nel contratto ex art. 2558 c.c. a seguito di cessione di ramo d'azienda, e che si applica la prescrizione decennale.
Norme richiamate
indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro di censura per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro di censura per l'omesso esame di documenti.
richiamato tra le disposizioni sulla disciplina del servizio idrico e della depurazione.
richiamato tra le disposizioni sulla disciplina del servizio idrico e della depurazione.
richiamato tra le disposizioni sulla disciplina del servizio idrico e della depurazione.
richiamato più volte come norma sulla tariffa del servizio idrico integrato.
richiamato come disposizione inerente alla disciplina del servizio idrico integrato.
richiamato tra le norme del codice dell'ambiente invocate nel ricorso.
richiamato tra le norme del codice dell'ambiente invocate nel ricorso.
richiamato tra le norme del codice dell'ambiente invocate nel ricorso.
richiamato in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
richiamato per la disciplina dell'inadempimento contrattuale.
richiamato come parametro integrativo del contratto.
richiamato in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede.
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento.
richiamato nel ricorso tra le norme civilistiche invocate.
richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito.
richiamato sul riparto dell'onere della prova.
richiamato come parametro della decisione secondo diritto.
art. 4 L.R. n. 29/2007
richiamato insieme alla normativa statale sulla tariffa del servizio idrico.
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008 n. 208 conv. in L. n. 13/2009
richiamato insieme alla normativa statale sulla tariffa del servizio idrico.
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa prescrizione del diritto azionato.
richiamato nella parte del testo che sintetizza l'orientamento già espresso dalla Corte sul subentro nel contratto pendente a seguito di cessione di ramo d'azienda.
Massime di principio
- Se, prima della decisione sul ricorso, la parte ricorrente rinuncia al giudizio di cassazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza o secondo le regole applicabili al caso concreto.
- Nei giudizi di ripetizione delle somme versate per il servizio idrico integrato, la questione della debenza della quota tariffaria relativa alla depurazione si collega all'effettiva erogazione o funzionalità del servizio; l'orientamento richiamato dalla Corte afferma che tale quota non è dovuta quando il servizio manchi o non funzioni.
- Nelle azioni di ripetizione dell'indebito relative a rapporti di servizio pubblico subentrati per cessione di ramo d'azienda, può essere legittimato passivo il soggetto che abbia chiesto e ottenuto il pagamento ed sia subentrato nel contratto pendente ai sensi dell'art. 2558 c.c.
- Per le somme corrisposte a titolo di tariffa del servizio idrico, il diritto alla ripetizione è soggetto alla prescrizione decennale, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
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