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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06969/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.600 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Due utenti del servizio idrico integrato hanno agito per ottenere la restituzione o il rimborso della quota di tariffa pagata negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione, assumendo che nel comprensorio interessato tale servizio non fosse stato effettivamente svolto per il periodo considerato. Il giudice di pace ha accolto la domanda e il tribunale ha rigettato l'appello del gestore, confermando la condanna alla restituzione delle somme. Il gestore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione di norme del d.lgs. 152/2006 e del d.m. 30 settembre 2009 n. 102 sulla disciplina del servizio e della tariffa; violazione di norme civilistiche in tema di buona fede, adempimento, risoluzione, vendita e indebito oggettivo, nonché delle disposizioni del codice dell'ambiente sul servizio idrico; omesso esame di documenti e violazione della disciplina regionale e nazionale sulla tariffa; ulteriore violazione di buona fede, correttezza e obblighi contrattuali; e infine violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, dopo la pubblicazione di una precedente ordinanza della Corte che aveva già affermato, in casi conformi, che la quota tariffaria relativa alla depurazione non è dovuta se il servizio manca o non funziona, che il soggetto legittimato passivo dell'azione di ripetizione è chi ha chiesto e ottenuto il pagamento subentrando nel contratto ex art. 2558 c.c. a seguito di cessione di ramo d'azienda, e che si applica la prescrizione decennale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se, prima della decisione sul ricorso, la parte ricorrente rinuncia al giudizio di cassazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza o secondo le regole applicabili al caso concreto.
  • Nei giudizi di ripetizione delle somme versate per il servizio idrico integrato, la questione della debenza della quota tariffaria relativa alla depurazione si collega all'effettiva erogazione o funzionalità del servizio; l'orientamento richiamato dalla Corte afferma che tale quota non è dovuta quando il servizio manchi o non funzioni.
  • Nelle azioni di ripetizione dell'indebito relative a rapporti di servizio pubblico subentrati per cessione di ramo d'azienda, può essere legittimato passivo il soggetto che abbia chiesto e ottenuto il pagamento ed sia subentrato nel contratto pendente ai sensi dell'art. 2558 c.c.
  • Per le somme corrisposte a titolo di tariffa del servizio idrico, il diritto alla ripetizione è soggetto alla prescrizione decennale, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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