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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02056/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa edile)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un’impresa edile per il pagamento del saldo di opere di ristrutturazione di un immobile. La destinataria dell’ingiunzione proponeva opposizione sostenendo di non avere stipulato alcun contratto con l’impresa e di non sapere se i lavori fossero stati effettivamente eseguiti; in subordine osservava che, se eseguiti, sarebbero stati commissionati da altra persona. Il tribunale revocava il decreto ma condannava comunque l’opponente al pagamento di una somma minore quale corrispettivo dei lavori, oltre spese e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La corte d’appello confermava la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’impresa; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto provato che la ricorrente fosse la committente valorizzando solo la sua presenza/controllo sul cantiere e dichiarazioni testimoniali ritenute inattendibili; 3) violazione degli artt. 246, 115 e 116 c.p.c. per asserita insufficiente motivazione sulla valutazione delle prove e sull’attendibilità di una testimone; 4) violazione dell’art. 96 c.p.c. per avere la corte territoriale interpretato come tardiva ammissione di responsabilità una frase contenuta nelle difese di merito, ritenendo così giustificata la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’asserita omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva era incompatibile con la decisione di merito che aveva comunque riconosciuto il credito in capo all’impresa. Ha dichiarato infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che essi miravano in sostanza a rivalutare l’apprezzamento delle prove testimoniali e la credibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha respinto infine il quarto motivo, rilevando che l’accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. spetta al giudice del merito ed era sorretto da motivazione non censurabile in cassazione; la corte territoriale aveva valorizzato il comportamento processuale dell’opponente, passato dalla negazione di ogni rapporto con l’impresa alla successiva ammissione del controllo e della vigilanza sui lavori, oltre al mancato avallo di una proposta conciliativa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per sostenere il difetto di legittimazione attiva; la Corte esclude però che vi sia stata omissione di pronuncia, poiché la decisione di merito è incompatibile con tale eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa della parte, pur in assenza di una specifica argomentazione.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare la prova della qualità di committente; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’attendibilità di una testimone; la Corte non entra nel merito della censura perché attiene alla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la doglianza è ritenuta inammissibilmente diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il giudizio di attendibilità delle testimonianze; la Corte afferma che tale apprezzamento appartiene al giudice del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata può essere accertata dal giudice di merito quando la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave; il relativo apprezzamento, se motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito sia incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente trattata, perché il rigetto può risultare implicitamente dalla soluzione adottata.
  • La contestazione della ricostruzione dei fatti e della attendibilità dei testimoni non integra, di regola, un motivo scrutinabile in cassazione se mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • L’accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
  • In tema di corrispettivo per lavori eseguiti, la prova della riferibilità del rapporto al soggetto obbligato e della sua qualità di committente si risolve in un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
  • Le doglianze che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mirano a sovvertire la valutazione delle prove testimoniali sono inammissibili quando richiedono una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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