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Legge

L.R. Lazio 20/2023

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei

Normativa regionaleL.R. Lazio 20/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel territorio regionale, il passaggio alla Regione delle opere idroelettriche, le procedure di assegnazione delle nuove concessioni, i requisiti dei concorrenti, canoni, cauzioni, forniture gratuite di energia, obblighi gestionali, sanzioni e regole transitorie. Si applica alle concessioni scadute o in scadenza e alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore.

Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico

Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, il regime delle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico in attuazione della normativa statale ed europea. Regola il subentro alla scadenza delle concessioni, le procedure di gara, i requisiti dei partecipanti, gli obblighi gestionali, il canone e le misure compensative.

Oggetto, finalità e principi generali

Il provvedimento stabilisce la disciplina regionale delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, comprendendo il passaggio delle opere alla Regione, il regime giuridico dei beni, la durata delle nuove concessioni, le attività preparatorie, le modalità di assegnazione, i requisiti di partecipazione, gli obblighi ambientali e gestionali, il canone concessorio, la fornitura gratuita di energia e le sanzioni. Le finalità sono la valorizzazione del patrimonio idrico in chiave di sviluppo sostenibile e il sostegno alle politiche energetiche orientate alle fonti rinnovabili.

Definizioni e perimetro applicativo

Sono considerate grandi derivazioni idroelettriche quelle con potenza nominale media annua superiore a 3.000 kW. Le opere idroelettriche comprendono raccolta, regolazione e derivazione, canali adduttori, condotte forzate e canali di scarico; i beni diversi includono edifici, macchinari e impianti di utilizzazione, trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione. La disciplina vale solo nell’ambito regionale.

Passaggio in proprietà alla Regione e regime dei beni

Alla scadenza o negli altri casi previsti dalla legislazione statale, le opere idroelettriche passano gratuitamente dallo Stato alla Regione, in stato di regolare funzionamento e previa ricognizione e trasmissione del rapporto di fine concessione. Le opere non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo prevalente interesse pubblico incompatibile o venir meno della funzionalità tecnica per l’uso idroelettrico.

I concessionari uscenti devono consentire accesso e informazioni al personale regionale. Le opere restano in possesso e custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare. I beni diversi rientranti nel progetto aggiudicato passano nella disponibilità del nuovo concessionario al termine delle procedure. La Giunta definisce le modalità concrete di presa in possesso o disponibilità al momento dell’aggiudicazione.

Indennizzi e acquisizione dei beni diversi

La proprietà delle opere idroelettriche non può essere ceduta a terzi. Se il concessionario uscente ha realizzato, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti autorizzati o previsti dall’atto concessorio, può chiedere un indennizzo pari al valore residuo non ammortizzato; tale onere grava sul concessionario subentrante se previsto dal bando.

Se necessario per l’assegnazione, la Regione può acquisire beni diversi ai sensi del testo unico sulle acque, con pagamento di un prezzo base indicato nel bando e determinato secondo i criteri statali. I beni acquisiti devono essere messi a disposizione dei partecipanti alle procedure, a parità di condizioni, con preavviso triennale; ciò vale anche per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge.

Rapporto di fine concessione e ricognizione tecnica

Il concessionario uscente deve trasmettere alla Regione un rapporto di fine concessione almeno quattro anni prima della scadenza; per concessioni già oggetto di decadenza, risoluzione, revoca o recesso, il termine è di 180 giorni dalla relativa comunicazione. Per le concessioni scadute o già interessate da tali eventi alla data di entrata in vigore, il rapporto va presentato entro 180 giorni da tale data.

Il rapporto contiene inventari, relazioni tecniche, stato di consistenza, manutenzioni degli ultimi 20 anni, servizi e prescrizioni di gestione, obbligazioni verso terzi, progetto di gestione dell’invaso, dati di produzione oraria degli ultimi 15 anni e dati utili alla stima del valore residuo dei beni. In caso di mancanze o errori, il concessionario deve integrare entro il termine assegnato; la mancata presentazione o integrazione costituisce inadempimento rilevante anche ai fini della partecipazione alla gara.

La Regione può reperire direttamente i dati mancanti, anche con sopralluoghi, addebitandone i costi al concessionario uscente. Verifica il rapporto anche in contraddittorio e formalizza il passaggio di proprietà con atto pubblico e verbale di presa in consegna. Il rapporto e la documentazione tecnica sono resi pubblici nell’ambito della procedura di assegnazione.

Intese interregionali

Per derivazioni che interessano più Regioni o corpi idrici di confine, la competenza all’assegnazione spetta alla Regione sul cui territorio insiste la maggior portata da assegnare. La Regione deve stipulare un’intesa con la Regione confinante per disciplinare rapporti giuridici, gestione, vincoli amministrativi e riparto dei canoni; l’intesa è ratificata con legge regionale e definisce anche le modalità di fornitura gratuita dell’energia.

Durata delle nuove concessioni

Le nuove concessioni hanno durata compresa tra 20 e 40 anni, definita nel bando. Il termine massimo può essere aumentato fino a 10 anni in ragione della complessità della proposta progettuale e dell’importo dell’investimento.

Valutazione preliminare e programmazione territoriale

Prima di avviare le procedure di assegnazione, la Giunta regionale valuta se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque incompatibile con l’uso idroelettrico, coinvolgendo i soggetti territorialmente interessati. La valutazione tiene conto della pianificazione ambientale, paesaggistica, territoriale ed energetica, con particolare riguardo ai piani di bacino, al PTAR e al PER.

Modalità di assegnazione e soggetti ammessi

L’assegnazione avviene, previa verifica dei requisiti, a:

  • operatori economici selezionati con gare ad evidenza pubblica;
  • società a capitale misto pubblico-privato, con socio privato scelto tramite gara;
  • forme di partenariato pubblico-privato.

La Regione ricorre ordinariamente alla gara pubblica tradizionale, ma può motivatamente optare per società mista o partenariato in relazione alle specificità della concessione o all’accorpamento di più concessioni.

Società mista pubblico-privato

La Regione può promuovere, con legge regionale, una società mista pubblico-privato cui affidare la gestione delle grandi derivazioni. Può conferire come propria quota una somma non superiore all’importo della componente fissa dei canoni e i beni diversi acquisiti. Possono partecipare al capitale anche Roma Capitale, comuni, province, Città metropolitana ed enti/società pubbliche, nei limiti di legge.

La Giunta definisce forma societaria, quota riservata al privato, statuto e patti parasociali. L’assegnazione avviene a seguito di selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica, che riguarda sia la partecipazione societaria sia l’affidamento della concessione. Il socio privato deve detenere tra il 30% e il 49% del capitale e assumere gli obblighi di gestione per tutta la durata della concessione. La società mista non può partecipare ad altre gare per grandi derivazioni; se il privato è un raggruppamento, deve costituire una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione.

Avvio e svolgimento delle procedure di gara

Le procedure per concessioni con scadenza successiva all’entrata in vigore della legge devono essere avviate almeno due anni prima della scadenza. La procedura è indetta mediante pubblicazione del bando, che può riguardare una sola concessione o l’accorpamento di più concessioni nello stesso bacino, se la gestione unitaria è opportuna sotto il profilo economico, tecnico o di interesse pubblico.

La procedura si articola in bando, presentazione delle istanze, valutazione unica delle proposte, eventuali valutazioni ambientali e autorizzative, aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e assegnazione. Le attività istruttorie devono concludersi entro un anno dall’avvio e si svolgono mediante conferenza di servizi con tutte le amministrazioni competenti.

La proposta progettuale deve corrispondere al livello di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicatario può esercire l’impianto e realizzare gli interventi previsti; la concessione costituisce titolo per eventuali varianti urbanistiche e le opere sono considerate di pubblica utilità. Alla scadenza, le opere e gli interventi previsti nel progetto passano gratuitamente alla Regione. La Regione può non procedere all’assegnazione se nessuna offerta è conveniente o idonea.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare gli operatori economici non incorsi in cause di esclusione del codice dei contratti pubblici e in possesso di requisiti minimi di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria. In particolare:

  • gestione per almeno 5 anni continuativi di impianti idroelettrici con potenza nominale media di almeno 3.000 kW ciascuno;
  • referenze di due istituti di credito o intermediari finanziari che attestino la capacità di accedere al credito per un importo almeno pari al progetto, agli investimenti e agli eventuali indennizzi e acquisizioni di beni diversi.

Il bando può prevedere requisiti ulteriori in funzione della complessità degli impianti e degli interventi richiesti. In caso di operatori raggruppati o consorziati, il bando disciplina i requisiti anche per tali forme. Gli operatori aggiudicatari devono costituire una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. È ammesso l’avvalimento nei limiti del codice dei contratti pubblici. Sono vietate alcune partecipazioni plurime nella medesima gara e la partecipazione individuale di chi partecipa già in raggruppamento.

Contenuti essenziali del bando

Il bando, approvato dalla Giunta regionale, individua la concessione o l’accorpamento oggetto di gara, la modalità di assegnazione, termini e modalità per istanza e offerta, stato di consistenza delle opere, modalità di visione del rapporto di fine concessione, attività e servizi funzionali all’esercizio e alla manutenzione, eventuali interventi di sviluppo, obblighi gestionali, obiettivi minimi energetici e ambientali, misure di compensazione ambientale e territoriale, compensazioni sociali, requisiti e criteri di selezione, durata, ulteriori cause di decadenza, valore stimato della concessione e componente variabile del canone, garanzie e cauzioni, eventuale indennizzo al concessionario uscente, prezzo base dei beni diversi e criteri di valutazione delle proposte.

Criteri di valutazione delle proposte

La selezione considera, tra l’altro:

  • l’incremento dell’offerta economica sul canone;
  • interventi di efficientamento e incremento della producibilità o potenza;
  • misure di sicurezza infrastrutturale, risanamento ambientale e compensazioni territoriali ulteriori rispetto ai minimi;
  • gestione dell’invaso, anche con tecnologie innovative, per conservare il volume utile e ridurre gli impatti;
  • certificazioni ambientali e di sicurezza sul lavoro;
  • disponibilità di risorse umane, organizzative e tecnologiche;
  • esperienza del personale in sicurezza delle dighe, gestione di impianti idroelettrici, impianti elettrici, prevenzione e protezione, telecontrollo e presidio continuo;
  • qualità delle manutenzioni;
  • misure sociali aggiuntive;
  • investimenti complessivi e coperture finanziarie, con attenzione al primo quinquennio.

La valutazione economica riguarda sia la componente fissa sia quella variabile del canone. La Giunta specifica di volta in volta i criteri applicabili e la relativa ponderazione.

Obblighi e limitazioni gestionali

Il bando può imporre vincoli relativi a:

  • sicurezza delle persone e del territorio, laminazione delle piene e sicurezza degli sbarramenti;
  • utilizzo delle acque invasate per usi diversi, sostegno di portate e livelli a fini ambientali e agricoli, contrasto alla crisi idrica;
  • cessione di acque in situazioni straordinarie, per protezione civile, calamità o incendi;
  • recupero o mantenimento della capacità utile di invaso, anche mediante gestione dei sedimenti.

Obiettivi energetici, ambientali e compensazioni

Il bando deve fissare obiettivi minimi di miglioramento energetico, potenza e producibilità, coerenti con la sicurezza energetica e il PER. Gli interventi possono riguardare incremento della producibilità o della potenza, efficientamento dei sistemi e integrazione con altre rinnovabili, oltre a sistemi di pompaggio o bacini di accumulo.

Sul piano ambientale, il bando deve definire obiettivi minimi di conservazione e risanamento del bacino idrografico, con attenzione a continuità fluviale, deflussi a valle, mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e tutela di ecosistemi e biodiversità. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, destinate ai comuni interessati, non possono essere esclusivamente finanziarie e devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto. Le misure possono riguardare ripristino ambientale, riassetto territoriale e viabilistico, paesaggio, efficienza energetica e conservazione di specie e habitat.

Clausole sociali

Alle procedure si applicano le clausole sociali regionali per la stabilità occupazionale del personale impiegato, con particolare attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali e allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, soprattutto per i giovani.

Canone di concessione

Dal primo anno solare successivo all’entrata in vigore della legge, i titolari delle concessioni corrispondono alla Regione un canone annuale in due rate semestrali, formato da componente fissa e variabile.

La componente fissa è pari a 37 euro per ogni kW di potenza nominale media annua e si aggiorna con deliberazione della Giunta entro il 31 marzo di ogni anno se l’indice ISTAT pertinente varia almeno del 5%. La componente variabile è pari al 2,5% del ricavo annuale calcolato sulla produzione al netto dell’energia gratuita alla Regione, rapportata al prezzo zonale dell’energia elettrica; può essere oggetto di offerta economica in gara. La Giunta disciplina lo scorporo dell’energia gratuita dal calcolo del ricavo.

Le scadenze di pagamento sono:

  • prima rata della componente fissa entro il 30 settembre;
  • seconda rata entro il 31 dicembre;
  • componente variabile entro il 30 settembre dell’anno successivo, a consuntivo.

Canone aggiuntivo per concessioni scadute

Per le concessioni scadute è istituito un canone annuo aggiuntivo fino alla nuova assegnazione. Decor­re dal giorno successivo alla scadenza e si paga anticipatamente tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno. Per la prima annualità e per l’anno di assegnazione il canone è dovuto pro rata mensile. È dovuto anche se il concessionario non utilizza la concessione per causa a lui imputabile, salvo rinuncia, che libera dal pagamento dall’annualità successiva.

Il canone aggiuntivo è pari a 20 euro per kW di potenza nominale media e segue lo stesso meccanismo di aggiornamento ISTAT previsto per la componente fissa.

Fornitura gratuita di energia elettrica

Dall’anno solare successivo all’assegnazione, i soggetti obbligati devono fornire gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media della concessione. Almeno il 50% dell’energia ricevuta deve essere destinato a servizi pubblici e alle categorie di utenti interessati dalle derivazioni, secondo modalità stabilite dalla Giunta.

Sono tenuti alla fornitura i titolari delle concessioni, chi prosegue temporaneamente l’esercizio di concessioni scadute e chi, al di fuori di tali casi, esercisce comunque grandi derivazioni idroelettriche.

Cauzioni e garanzie

L’aggiudicatario deve prestare una cauzione, anche fideiussoria bancaria o assicurativa, pari ad almeno tre annualità della componente fissa del canone. La garanzia è rivalutata ogni cinque anni in base all’indice ISTAT e resta vincolata per tutta la durata della concessione; è restituita alla scadenza o incamerata in caso di decadenza, risoluzione, revoca o recesso.

Il bando determina l’ammontare della cauzione e di eventuali garanzie ulteriori, comprese polizze per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale in caso di smantellamento di opere e impianti.

Sanzioni e conseguenze dell’inadempimento

Il ritardo nella presentazione del rapporto di fine concessione comporta una sanzione amministrativa da 25.000 a 75.000 euro per ogni semestre di ritardo, graduata in base alla durata del ritardo. Il ritardo nell’integrazione dei dati richiesti comporta una sanzione di 5.000 euro per ogni mese di ritardo. Per il resto si applica la disciplina generale regionale sulle sanzioni amministrative.

Decadenza, risoluzione e recesso

Le concessioni sono soggette alle cause di decadenza previste dal testo unico sulle acque. Il bando può prevedere ulteriori cause di risoluzione per inadempimenti, soprattutto sugli obblighi gestionali e sulle compensazioni ambientali e territoriali. Si applicano inoltre le disposizioni del codice dei contratti pubblici su risoluzione e recesso.

Disposizioni transitorie e attuazione iniziale

Per le concessioni già scadute o interessate da decadenza, risoluzione, revoca o recesso alla data di entrata in vigore, il rapporto di fine concessione va presentato entro 180 giorni. Gli operatori che già eserciscono gli impianti continuano l’attività per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure di assegnazione.

La Regione può stipulare intese con il GSE per acquisire dati di misura orari e ulteriori dati utili, nonché imporre l’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura. In prima applicazione, l’avvio delle procedure di assegnazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 12, comma 1 quater, del d.lgs. 79/1999.

Monitoraggio e relazioni al Consiglio

Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della legge. Decorsi un anno dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni, la Giunta presenta una relazione su concessioni attive e scadenze, canoni introitati e loro utilizzo, energia gratuita fornita, risultati energetici e ambientali, compensazioni territoriali e criticità applicative.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Le entrate da componente fissa e variabile del canone sono iscritte tra le entrate extratributarie. Una quota pari al 50% delle nuove entrate della componente variabile è destinata a spese per tutela e valorizzazione delle risorse idriche relative alle grandi derivazioni idroelettriche. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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