L.R. Lazio 21/2023
Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio disciplina turismo equestre, ippovie, centri ippici, allevamento di equidi e interventi assistiti con gli equidi, prevedendo anche contributi, requisiti, controlli e un regolamento attuativo entro 60 giorni. Include inoltre misure urgenti su piste ciclabili, TPL per Roma Capitale e variazioni di bilancio 2023-2025. In parte gli effetti economici sono limitati alle annualità 2023-2026.
Turismo equestre, centri ippici, allevamento di equidi e interventi assistiti con gli equidi; misure urgenti ulteriori su mobilità ciclistica, TPL e bilancio
Turismo equestre, centri ippici, allevamento di equidi e interventi assistiti con gli equidi nel Lazio
La legge regionale del Lazio definisce e promuove in modo integrato il turismo equestre, le infrastrutture connesse, i centri ippici, l’allevamento di equidi e gli interventi assistiti con gli equidi. L’obiettivo è valorizzare tali attività nel rispetto dei principi di inclusione sociale, tutela della salute, sviluppo economico territoriale e benessere animale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda il territorio della Regione Lazio e si applica alle attività turistiche, ricreative, sportive e di terapia, educazione e attività assistita svolte con gli equidi. La Regione riconosce a tali settori un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale, oltre che per il miglioramento del benessere psicofisico delle persone.
Turismo equestre e ippovie laziali
Il turismo equestre comprende attività turistiche, ricreative, ludico-addestrative e sportive svolte con cavalli montati o attaccati, oppure con muli o asini someggiati. La Regione promuove la realizzazione delle ippovie laziali tramite identificazione, censimento, eventuale riapertura, valorizzazione e manutenzione di percorsi esistenti o da completare, con attenzione ai tratti di interesse storico-culturale, archeologico, panoramico e naturalistico.
Sono favoriti anche:
- la creazione di punti di sosta, tappa e ristoro;
- la divulgazione delle ippovie anche con tecnologie digitali;
- iniziative di promozione delle realtà territoriali operanti nel settore, anche congiuntamente all’allevamento di equidi.
Gli interventi sulle ippovie sono realizzati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, anche con contributi regionali. Le iniziative divulgative sono svolte dalla Regione in collaborazione con i soggetti del settore e possono essere promosse anche su proposta di organizzazioni professionali agricole o turistiche e di altri soggetti qualificati.
Punti di tappa, di sosta e di ristoro
Per favorire la rete delle ippovie, la Regione, la Città metropolitana di Roma Capitale, province, comuni, enti gestori delle aree protette, università agrarie, ASL e altri enti pubblici regionali possono concedere in uso immobili di proprietà ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre da almeno due anni. La possibilità è estesa anche a associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, anche di nuova costituzione, purché richiedano gli immobili per usarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, tappa o ristoro e nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia.
Centri ippici: definizione, avvio e disciplina urbanistica
Il centro ippico è definito come un insieme di strutture mobili e immobili destinate ad ospitare cavalli, muli e asini, anche allevati in loco, idonei all’uso turistico, ricreativo, ludico-addestrativo o agonistico. Il centro può essere costituito o gestito da imprese individuali o societarie oppure da associazioni.
L’avvio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP del comune competente, con la documentazione che attesti requisiti e presupposti previsti dalla normativa vigente. Se il centro ippico è gestito da imprenditore agricolo o da soggetto connesso nell’ambito della multimprenditorialità agricola, si applica il procedimento di coordinamento delle autorizzazioni in agricoltura previsto dalla normativa regionale richiamata.
Per le strutture immobili dei centri ippici situate in zona agricola si applica la relativa normativa urbanistica regionale.
Allevamento di equidi
L’allevamento di equidi rilevante ai fini della legge è quello destinato al turismo equestre e agli interventi assistiti con gli equidi. La Regione privilegia l’allevamento connesso all’azienda agricola, in particolare quello basato su razze autoctone regionali.
Tra le misure previste:
- impulso, nella programmazione di fondi europei e statali, a considerare prioritario il sostegno all’allevamento di equidi;
- concessione di contributi per l’allevamento connesso al turismo equestre, alle condizioni previste per gli interventi sulle ippovie e sui soggetti del settore.
Interventi assistiti con gli equidi: valorizzazione e requisiti
Gli interventi assistiti con gli equidi comprendono terapia assistita, educazione assistita e attività assistita, come definiti dalle Linee guida nazionali sugli IAA. La Regione ne promuove la valorizzazione nel rispetto delle linee guida nazionali e della disciplina regionale attuativa.
Possono erogarli solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida e iscritti negli elenchi regionali dei centri specializzati, delle strutture pubbliche e private non specializzate e delle figure professionali/operatori IAA. Gli equidi impiegati devono rispettare i requisiti sanitari, comportamentali e di benessere previsti dalle linee guida, essere in regola con il test di Coggins e con le profilassi vaccinali e sanitarie prescritte dal veterinario esperto in IAA; se iscritti ai ruoli federali, devono inoltre essere conformi alle regole FISE o FITETREC-ANTE.
Vigilanza, controllo e formazione negli IAA
La direzione regionale competente in materia di salute, anche con il supporto dell’ASL competente, verifica la permanenza dei requisiti dei soggetti erogatori e la regolare realizzazione dei progetti IAA. In caso di perdita di requisiti, comunica le criticità al soggetto interessato indicando le misure da adottare.
La Regione promuove anche la formazione e l’aggiornamento delle figure professionali e degli operatori delle équipe multidisciplinari. I percorsi formativi devono essere coerenti con il ruolo svolto negli IAA e sono riconosciuti i titoli rilasciati in altre Regioni conformemente alle linee guida nazionali.
Progetti e destinazione di beni pubblici per gli IAA
Gli interventi assistiti con gli equidi si realizzano tramite specifici progetti terapeutici, educativi e ludico-ricreativi, calibrati sulle esigenze dei beneficiari e finalizzati a favorire recupero della salute, autonomia personale e integrazione sociale. I progetti sono predisposti, realizzati e monitorati da un’équipe multidisciplinare secondo la disciplina regionale di recepimento delle linee guida nazionali.
Per sostenere tali attività, la Regione può:
- concedere in affitto terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità regionale, secondo il regolamento regionale n. 11/2017;
- attribuire immobili regionali in concessione o locazione a canone ricognitorio, secondo le linee guida regionali richiamate.
Impiego di equidi nelle manifestazioni pubbliche
Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi sono autorizzabili solo se sono garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, degli equidi e del pubblico previsti dalla normativa statale. L’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 e deve essere emessa entro 60 giorni dalla richiesta del comitato organizzatore.
Regolamento attuativo e criteri regionali
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente. Il regolamento disciplina in particolare:
- modalità e criteri tecnici per gli interventi sulle ippovie;
- controllo, monitoraggio e report periodici sullo stato di attuazione;
- criteri per i contributi regionali a enti locali, enti gestori e operatori del settore, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato;
- criteri per l’individuazione e concessione in uso degli immobili regionali destinabili ai punti di tappa, sosta e ristoro;
- misure a tutela della salute e sicurezza degli utenti dei centri ippici e del benessere degli equidi;
- criteri per la concessione dei contributi relativi all’allevamento di equidi connesso al turismo equestre.
Il regolamento deve inoltre prevedere, per i centri ippici, regole su gestione tecnica, spazi minimi e condizioni di permanenza degli animali, compresa disponibilità di acqua e ombra.
Monitoraggio degli effetti finanziari
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli obiettivi programmati, sulle variabili socioeconomiche di riferimento, sulle risorse impiegate o disponibili per i contributi e sulla tipologia e numero dei beneficiari.
Copertura finanziaria e fondi istituiti
La legge istituisce nel bilancio regionale due fondi nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”:
- un fondo di parte corrente, con 80.000 euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;
- un fondo in conto capitale, con 140.000 euro complessivi, di cui 70.000 euro per ciascuna annualità 2024 e 2025.
Dal 2026 la copertura della parte corrente avviene mediante lo stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio regionale. Le risorse possono essere integrate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa, con stanziamenti già previsti per il turismo, per l’allevamento e per la tutela della variabilità genetica in agricoltura.
Disposizioni ulteriori urgenti: mobilità ciclistica
La Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale per realizzare piste ciclabili, nell’ambito della normativa regionale sulla mobilità nuova. Gli accordi disciplinano anche le modalità con cui Roma Capitale mette a disposizione della Regione i fondi necessari. La Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. come soggetto attuatore. Dalla disposizione non derivano oneri per il bilancio regionale.
Incremento del concorso finanziario per il TPL di Roma Capitale
Per compensare l’adeguamento tariffario previsto dalla normativa regionale sul trasporto pubblico locale, il concorso finanziario regionale destinato a Roma Capitale è incrementato di 8.816.503,54 euro per l’annualità 2023. La copertura è assicurata mediante le risorse del Fondo nazionale per il TPL, da versare al bilancio regionale e iscrivere nella spesa del programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
Variazione del bilancio 2023-2025
La legge dispone una variazione del bilancio di previsione finanziario regionale 2023-2025, con una riduzione di 500.000 euro del fondo speciale 2023 e la corrispondente destinazione alla spesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa, secondo il richiamo normativo indicato.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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