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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16081/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, ammessi come creditori privilegiati nel fallimento della Termoter S.r.l., avevano ottenuto un decreto monocratico di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001 per la ritenuta durata irragionevole della procedura fallimentare. La Corte d'appello di Brescia, invece, aveva revocato tale decreto ed aveva ritenuto che il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001 decorresse dalla data di esecutività di un riparto parziale che aveva integralmente soddisfatto i ricorrenti (ossia dalla dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale), e non dalla chiusura definitiva del fallimento. I ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001 in relazione a principi costituzionali e convenzionali e a varie norme processuali e fallimentari, nonché violazioni di norme procedurali sul computo dei termini e sull'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo), cassando il decreto della Corte d'appello di Brescia e rinviando la causa alla stessa Corte in diversa composizione. La Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo decorre dalla data in cui è divenuto inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento, anche con riferimento al creditore integralmente soddisfatto da un riparto parziale. Ha precisato che l'integrale soddisfazione del credito segna il termine finale della durata della procedura rilevante ai fini dell'indennizzo sostanziale, ma non il dies a quo per proporre la domanda di equa riparazione. La Corte di rinvio dovrà altresì regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001, art. 4

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equo indennizzo decorre dalla data in cui è divenuto inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento e non dalla data di esecutività di un riparto parziale, anche se quest'ultimo ha integralmente soddisfatto il credito.

  • legge n. 89/2001, art. 5-ter

    Norma procedurale richiamata perché il Ministero aveva proposto opposizione ai sensi di tale articolo; la questione verte comunque sulla decorrenza del termine di cui all'art. 4.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 § 1

    Richiamata nella prospettiva del diritto a un processo equo e della tutela contro la durata irragionevole dei procedimenti; la Corte ha considerato tali principi nel quadro interpretativo ma ha deciso la questione secondo regole processuali nazionali consolidate.

  • Primo protocollo addizionale alla CEDU, art. 1

    Invocato in relazione alla tutela dei diritti patrimoniali dei creditori e alla tutela contro l'irragionevole durata delle procedure che incidono su tali diritti.

  • Costituzione italiana, artt. 111 e 117

    Richiamati come principi costituzionali relativi al giusto processo e alla conformità dell'ordinamento nazionale agli obblighi internazionali; utilizzati a supporto della rilevanza costituzionale della protezione contro la durata eccessiva dei procedimenti.

  • codice di procedura civile, art. 327

    Norma processuale evocata dai ricorrenti; la Corte non ha modificato la regola di decorrenza del termine di cui all'art. 4 della legge 89/2001 sulla base di questa disposizione.

  • legge fallimentare (L.F.), art. 119

    Riferimento alla disciplina fallimentare; la Corte ha distinto tra il momento sostanziale della cessazione della procedura (integrale soddisfazione) e il momento processuale da cui decorre il termine per azionare l'equo indennizzo.

  • legge 18.6.2009 n. 69, art. 58

    Norma citata dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze; non è stata disposta un'interpretazione estensiva della stessa rispetto alla decorrenza del termine di cui all'art. 4 della legge 89/2001.

  • d.lgs. 9.1.2006 n. 5, art. 150 comma 1

    Richiamato tra le norme vigenti; non ha inciso sulla soluzione offerta dalla Corte in merito al dies a quo del termine per la domanda di equo indennizzo.

Massime di principio

  • Per la proposizione della domanda di equo indennizzo ex lege n. 89/2001 il dies a quo ex art. 4 è la data in cui il decreto di chiusura del procedimento fallimentare diventa inoppugnabile, non la data in cui viene eseguito un riparto parziale anche se integrale per il singolo creditore.
  • La distinzione tra fine sostanziale della procedura (momento in cui il credito viene integralmente soddisfatto) e inizio procedurale del termine per la domanda di riparazione è decisiva: l'una rileva per la determinazione della durata indennizzabile, l'altra per il computo dei termini per agire.
  • Un riparto parziale che soddisfa integralmente un creditore segna la fine dell'effetto sostanziale della durata della procedura per quel creditore ai fini del calcolo dell'indennizzo, ma non interrompe né fa decorrere il termine semestrale per proporre l'azione di equa riparazione previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001.
  • La giurisprudenza consolidata della Cassazione va seguita sulla interpretazione della decorrenza del termine ex art. 4: precedenti significativi (es. sentenze indicate nel provvedimento) confermano che il provvedimento conclusivo del giudizio presupposto è il riferimento corretto per il dies a quo.
  • In situazioni analoghe il creditore che ritenga trascorsa una durata irragionevole della procedura fallimentare deve verificare lo stato dei provvedimenti di chiusura e la loro eventuale inoppugnabilità prima di computare il termine semestrale per proporre l'istanza di equa riparazione.
  • Le doglianze fondate su principi costituzionali o convenzionali (CEDU, Protocollo 1, artt. 111 e 117 Cost.) non modificano il punto di partenza del termine processuale se la normativa speciale e la giurisprudenza indicano diversamente il dies a quo.

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