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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10980/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Civitavecchia, sostenendo di non aver ricevuto la lettera raccomandata con la quale il proprio difensore la informava della necessità di una procura speciale (art. 581, comma 1‑quater c.p.p.). Xue affermava che la raccomandata era stata trovata in data 30/05/2024 per terra vicino alle cassette postali, pur risultando consegnata il 19/02/2024 con firma sull'avviso di ricevimento che ella contestava non aver apposto; aveva inoltre sporto una querela/denuncia penale contro chi avrebbe firmato l'avviso. La Corte territoriale ha ritenuto inverosimile la ricostruzione, ha valorizzato l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento sottoscritto e ha osservato che, per contestare la firma e privare l'atto della sua efficacia probatoria, è necessario proporre querela di falso, non una semplice denuncia/querela penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la firma sull'avviso di ricevimento, essendo contenuta in un atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso; la ricorrente non ha proposto querela di falso (si è limitata a una denuncia/querela penale) e dunque non ha superato l'efficacia probatoria dell'atto postale. Inoltre non ha dimostrato di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in via equitativa 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione in termine per chi non ha potuto proporre impugnazione per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non ha fornito la prova richiesta di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.

  • art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Disciplina l'eventuale necessità di procura speciale per impugnare la sentenza; la lettera raccomandata del difensore informava della necessità di tale procura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente; la Corte ha applicato questa sanzione per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Nella sentenza si riporta che la ricorrente ha sporto querela (denuncia) ex art. 336 c.p.p.; la Corte ha ritenuto tale iniziativa inidonea a sostituire la querela di falso richiesta per eliminare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.

  • art. 221 cod. proc. civ.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: la querela di falso richiede oneri di allegazione e prova specifici e mira a far accertare civilisticamente la falsità del documento per privarlo della sua efficacia probatoria.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata con riferimento alla determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende, in relazione alla valutazione della colpevolezza o meno nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • La firma sull'avviso di ricevimento di una raccomandata postale fa piena prova della notifica fino a che non venga proposta querela di falso: per contestarla è necessario promuovere l'azione di querela di falso (con i relativi oneri di allegazione e prova), non una semplice denuncia penale.
  • Per ottenere la restituzione dei termini ex art. 175 c.p.p. l'interessato deve dimostrare che l'omissione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore e che non ha potuto proporre impugnazione senza sua colpa; l'efficacia probatoria dell'atto postale ostacola questa dimostrazione se non è stata preventiva la querela di falso.
  • La presentazione di una denuncia/querela penale contro il presunto firmatario dell'avviso non sostituisce la querela di falso e non è, di per sé, idonea a eliminare l'efficacia probatoria dell'atto pubblico; eventuali esiti del procedimento penale possono comunque essere utili ma non sollevano l'onere di proporre la querela di falso.
  • In casi di presunta mancata ricezione di atti determinanti per termini processuali è importante: (a) agire tempestivamente, (b) contattare subito il difensore presso il domicilio eletto, (c) conservare ogni elemento di prova (es. fotografie del luogo, dichiarazioni di terzi, tempestiva querela di falso o azione civile per falsità) e (d) proporre la querela di falso se si contesta l'autenticità della sottoscrizione.
  • Il giudice valuta anche la verosimiglianza complessiva della ricostruzione (es. modalità del ritrovamento dell'invio, possibilità di contatto col difensore, dichiarazioni di conviventi o portierato) nell'esame della domanda di restituzione del termine.

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