Parere del Garante n. 558 del 12/09/2024
Parere su istanza di accesso civico - 12 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Ministero della difesa ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su un’istanza di accesso civico generalizzato presentata da un dipendente in relazione al proprio infortunio in servizio e, in via ulteriore, a dati numerici su infortuni e cause di servizio di altri dipendenti. Il parere distingue tra i dati riferiti all’istante, che ricadono nella categoria dei dati relativi alla salute e sono esclusi dall’accesso civico generalizzato, e i dati numerici/aggregati su terzi, che possono essere ostensibili solo se davvero anonimi e non re-identificabili. Nel caso concreto, per la ristrettezza del contesto organizzativo e per il rischio di incrocio con altre informazioni, il Garante ritiene legittimo il diniego sui dati di terzi e ribadisce che l’amministrazione deve motivare in modo congruo e completo le proprie decisioni, nonché valutare criteri di aggregazione idonei a evitare singolarità.
Parere su istanza di accesso civico generalizzato relativa a documenti sull’infortunio in servizio dell’istante e a dati numerici su infortuni/cause di servizio di terzi nel Ministero della difesa
Parere su istanza di accesso civico relativa a infortunio in servizio e dati numerici su terzi
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della difesa nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava sia documenti e informazioni sull’infortunio in servizio dello stesso richiedente, sia dati numerici, riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024, su infortuni e cause di servizio di altri dipendenti.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, e ai limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, nonché l’obbligo di motivazione dei dinieghi secondo le Linee guida ANAC approvate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, adottate d’intesa con il Garante. Vengono inoltre richiamati l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy, il GDPR, in particolare gli artt. 4, 5, 9, 15, 24 e il considerando 26, e il regime di pubblicità proprio dell’accesso civico di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013.
Accesso civico e tutela dei dati personali
Il parere ribadisce la distinzione tra eccezioni assolute ed eccezioni relative all’accesso civico. Le prime impediscono l’ostensione senza bilanciamento; le seconde, tra cui il diniego necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, richiedono una valutazione caso per caso. Il Garante sottolinea che, a differenza dell’accesso documentale ex l. 241/1990, i dati ottenuti via accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque, con un impatto più ampio sulla riservatezza degli interessati.
Dati relativi all’infortunio in servizio dell’istante
Per la parte dell’istanza riferita all’infortunio in servizio del richiedente, il Garante qualifica i documenti richiesti come contenenti dati relativi alla salute, quindi come dati rientranti nell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e nell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Ne deriva l’esclusione dell’accesso civico generalizzato. Il Garante precisa però che ciò non impedisce all’interessato di ottenere i propri dati e documenti attraverso gli strumenti corretti: accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR e accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990.
L’amministrazione aveva tentato di riqualificare l’istanza in accesso documentale, ma il richiedente si era opposto. Per questo il Garante ritiene di non potersi discostare dal diniego dell’accesso civico e invita l’amministrazione a informare l’istante della possibilità di riformulare la domanda secondo la disciplina appropriata.
Dati numerici su infortuni e cause di servizio di altri dipendenti
La seconda parte dell’istanza riguardava numeri aggregati su modelli C, infortuni in servizio, denunce inserite nel sistema informativo e cause di servizio, tutti riferiti a terzi. Il Garante osserva che l’ostensione di dati numerici non è automaticamente lecita: occorre verificare se, nel contesto concreto, tali dati possano essere re-identificabili.
L’amministrazione aveva rappresentato che il reparto interessato conta 142 militari, ma è articolato in unità molto piccole, da 6 a 17 unità, nelle quali i dipendenti condividono vicende di servizio e personali. In tale contesto, anche dati aggregati possono consentire l’identificazione, soprattutto se combinati con altre informazioni conosciute dai colleghi o da terzi. Il Garante condivide questa impostazione e ritiene decisivo il rischio di re-identificazione, anche per effetto dell’incrocio con informazioni esterne.
Anonimizzazione, aggregazione e rischio di re-identificazione
Il parere sviluppa un’articolata ricostruzione dei concetti di dato aggregato e dato anonimo. Richiama le tecniche di anonimizzazione e la necessità che l’aggregazione sia effettuata con soglie adeguate al campione di riferimento, indicando che la soglia minima considerata nelle regole deontologiche richiamate è pari a tre. Viene ricordato che l’anonimizzazione deve impedire in modo irreversibile l’identificazione, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per la re-identificazione, nonché dei rischi di single-out, linkability e inference.
Nel caso concreto, il Garante rileva che l’amministrazione non ha indicato un criterio di aggregazione idoneo e che l’eventuale rilascio dei dati, anche se aggregati, potrebbe non garantire la protezione dei soggetti interessati. Pertanto, non emergono elementi per discostarsi dalla valutazione del titolare del trattamento, cui spetta la responsabilità concreta di verificare identificabilità e rischio residuo.
Conclusioni del Garante
Il parere è sostanzialmente favorevole al diniego del Ministero della difesa nei limiti in cui l’istanza riguardava dati sulla salute dell’istante e, per i dati numerici su terzi, quando non sia possibile assicurare una reale anonimizzazione. Il Garante ribadisce che l’accesso civico deve essere bilanciato con la protezione dei dati personali e può essere consentito solo se i dati resi pubblici non consentano la re-identificazione degli interessati.
Sul piano operativo, l’amministrazione è invitata a motivare in modo congruo e completo i dinieghi e a comunicare al richiedente la possibilità di presentare una nuova domanda secondo gli strumenti normativamente corretti per ottenere i propri dati personali e i documenti relativi alla propria salute.
Punti principali
Contesto e oggetto del parere
Il parere è reso nell’ambito del procedimento di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava, da un lato, documenti e informazioni sull’infortunio in servizio dell’istante; dall’altro, dati numerici, riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024, su modelli C, infortuni in servizio, inserimenti nel sistema informativo delle denunce infortunio e cause di servizio di altri dipendenti.
Quadro normativo applicato
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013, l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e le Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016. Vengono inoltre richiamati gli artt. 4, 5, 9 e 15 del GDPR, il principio di accountability di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, e il regime di pubblicità dell’accesso civico ex art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013.
Dati sull’infortunio dell’istante: accesso civico escluso
Per i documenti contenenti dati personali dell’istante idonei a rivelare lo stato di salute, il Garante ribadisce che l’accesso civico generalizzato è escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013, in quanto si tratta di dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR. L’istante può però utilizzare gli strumenti corretti previsti dall’ordinamento, in particolare l’accesso ai propri dati personali ex art. 15 GDPR e l’accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990.
Dati numerici su terzi: verifica del rischio di re-identificazione
Per i numeri richiesti sugli infortuni e sulle cause di servizio di altri dipendenti, il Garante richiama il criterio del rischio concreto di pregiudizio alla protezione dei dati personali. In un contesto organizzativo ristretto, anche dati in forma aggregata possono consentire l’identificazione diretta o indiretta dei soggetti interessati, specie se incrociati con altre informazioni disponibili. La valutazione spetta in concreto al titolare del trattamento, in base agli obblighi di responsabilizzazione.
Esito e indicazioni operative
Il parere è complessivamente favorevole al diniego opposto dall’amministrazione nei limiti indicati, soprattutto per la parte relativa ai dati sulla salute dell’istante e per la parte sui dati numerici di terzi quando non sia possibile garantire una reale anonimizzazione. Il Garante segnala inoltre che la motivazione del diniego deve essere congrua e completa e invita l’amministrazione a comunicare all’istante la possibilità di riformulare la richiesta secondo la disciplina corretta, qualora intenda ottenere dati e documenti relativi alla propria salute.
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