Cassazione Penale, Sentenza n. 26328/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon determinabile in assenza della sentenza. Per ottenere il risultato occorre fornire il dispositivo o il testo integrale della decisione. Se si tratta di una pronuncia normale, il giudice valuta necessità e proporzionalità dell'oscuramento e motiva la decisione; l'esito può essere: accoglimento del ricorso con ordine di oscurare o di non oscurare, rigetto del ricorso, o rinvio con indicazioni istruttorie
La controversia
Impossibile dettagliare la motivazione precisa senza il testo della decisione. In via generale, la locuzione "in fase di valutazione oscuramento" indica una controversia sull'oscuramento (redazione/anonimizzazione) di dati o documenti durante la fase di valutazione istruttoria o decisionale: le questioni tipiche riguardano il bilanciamento tra diritto alla riservatezza / protezione dei dati personali e principio di pubblicità degli atti/processo, nonché l'eventuale pregiudizio al diritto di difesa causato dall'oscuramento
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
principi di liceità, minimizzazione, necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati personali; obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati e per l'eventuale anonimizazzione/ pseudonimizzazione
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato
norme nazionali complementari al GDPR sulla tutela dei dati personali, con indicazioni su garanzie procedurali e sanzioni; rilevanza nelle valutazioni di privacy nei procedimenti interni
Norme processuali (Codice di procedura civile/penale)
principio di pubblicità degli atti processuali bilanciato con limiti per la tutela della riservatezza e del segreto istruttorio; il giudice ha la competenza di disporre oscuramenti motivati per tutelare interessi rilevanti
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8 e art. 10
art. 8 tutela il diritto alla vita privata e familiare; art. 10 tutela la libertà di espressione e informazione: i giudici bilanciano questi diritti concorrenti nella decisione di oscurare o rendere pubblici dati/atti
Massime di principio
- L'oscuramento è ammesso solo se necessario e proporzionato rispetto a un interesse giuridicamente rilevante (privacy, segreto istruttorio, sicurezza): il giudice deve motivare specificamente la scelta
- Deve essere privilegiata la misura meno intrusiva che raggiunge lo scopo (es. anonimizzazione o pseudonimizzazione invece della totale non pubblicazione)
- L'oscuramento non deve impedire il diritto di difesa: le parti devono conservare accesso completo agli atti, salvo comprovati motivi contrari; eventuali limiti devono essere giustificati e temporanei
- Occorre verificare la presenza di dati sensibili o informazioni che possano recare pregiudizio concreto: il mero disagio o la genericità non giustificano l'oscura-mento
- Il procedimento deve garantire controdeduzioni: la parte che chiede l'oscuramento deve indicare le ragioni e la parte contraria deve poter replicare; decisioni assunte senza motivazione adeguata sono impugnabili
- In prospettiva di pubblicazione giurisprudenziale o comunicati, vanno applicati criteri di minimizzazione e tecniche di redazione per tutelare terzi non coinvolti direttamente
- Se è in gioco protezione dati personali, valutare anche gli obblighi ex GDPR (registro dei trattamenti, base giuridica, informativa, misure di sicurezza)
- In caso di dubbio, la prassi giurisprudenziale tende al bilanciamento caso per caso: fornire elementi concreti e documentazione aumenta la probabilità di ottenere l'oscuramento richiesto
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