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Legge

L.R. Emilia-Romagna 12/2022

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 12/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Emilia-Romagna riconosce e disciplina le cooperative di comunità, promuovendone costituzione, sviluppo, accesso a contributi e raccordo con le amministrazioni pubbliche. Definisce requisiti, soci, statuto, elenco regionale e controlli. Prevede contributi regionali, entro i limiti di bilancio 2022-2024 e per gli anni successivi secondo le ordinarie leggi di bilancio.

Disposizioni in materia di cooperative di comunità

Disposizioni in materia di cooperative di comunità

La legge regionale dell’Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle cooperative di comunità come strumento di sviluppo sostenibile, coesione sociale e risposta a bisogni locali insoddisfatti. La disciplina è rivolta in particolare alle aree montane, interne, a rischio di spopolamento e alle zone con difficoltà socio-economiche o criticità ambientali.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove e sostiene cooperative finalizzate a soddisfare in modo sostenibile i bisogni di una comunità locale definita, con coinvolgimento dei cittadini e rafforzamento del mutuo aiuto. Le attività considerate rilevanti comprendono:

  • scambio di beni e servizi, autoproduzione e autoconsumo, anche energetico;
  • recupero e gestione di beni ambientali e culturali e riqualificazione di infrastrutture e patrimonio immobiliare;
  • promozione di occupazione e reddito;
  • valorizzazione delle risorse territoriali anche in chiave turistica e promozionale;
  • attività culturali, ricreative e sportive con finalità aggregative;
  • servizi di prossimità e mantenimento di luoghi ad alto valore sociale;
  • diffusione di servizi tecnologici e digitali.

Definizione di cooperativa di comunità

Sono cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative, che:

  • hanno sede nel territorio regionale;
  • operano in aree montane, interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone con difficoltà socio-economiche e criticità ambientali;
  • agiscono per contrastare spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e problemi ambientali. Resta ferma l’applicazione delle norme del settore di attività in cui la cooperativa opera.

Assetto statutario e funzionamento interno

Lo statuto deve indicare espressamente:

  • la qualifica di cooperativa di comunità;
  • il perimetro territoriale della comunità di riferimento;
  • i requisiti di appartenenza o collegamento dei soci alla comunità o al territorio;
  • lo scopo comunitario, collegato al soddisfacimento dei bisogni locali. Devono inoltre essere previste forme adeguate di coinvolgimento dei soggetti della comunità interessati alle attività della cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve redigere almeno annualmente una relazione rivolta alla comunità, contenente obiettivi programmati, attività da avviare per realizzare lo scopo comunitario e risultati conseguiti nell’anno precedente.

Soci e requisiti soggettivi

Possono essere soci:

  • persone fisiche residenti, titolari di diritti reali su immobili nella comunità, oppure che operano o si impegnano a collaborare con continuità al perseguimento dei fini sociali, o comunque legate alla comunità in modo non occasionale;
  • persone giuridiche, soggetti e organizzazioni che abbiano sede nella comunità o che vi operino con continuità. Tali requisiti devono essere posseduti almeno dal 75% dei soci cooperatori; non si applicano ai soci finanziatori o sovventori.

Contributi e incentivi regionali

La Regione può concedere contributi, tramite avviso pubblico e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per sostenere:

  • costituzione e sviluppo delle cooperative di comunità;
  • formazione dei soci;
  • accompagnamento nelle fasi di avviamento e consolidamento;
  • realizzazione dei relativi interventi. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione modalità, criteri di concessione e attività incentivabili, in coerenza con le finalità della legge.

Raccordo con le pubbliche amministrazioni e utilizzo del patrimonio

La Regione può promuovere forme di raccordo tra cooperative di comunità e amministrazioni pubbliche, anche mediante schemi tipo di convenzione. Può inoltre:

  • individuare criteri e modalità di affidamento, convenzionamento e conferimento di lavori o servizi, nei limiti della normativa vigente;
  • mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate, attraverso le procedure previste dalla legge;
  • promuovere presso altre amministrazioni l’uso del patrimonio immobiliare per le stesse finalità, compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
  • sostenere azioni di studio, diffondere sul sito istituzionale informazioni e pratiche virtuose e favorirne la replicabilità e l’identificazione tramite immagine coordinata.

Elenco regionale e riconoscimento

È istituito presso la struttura regionale competente un Elenco regionale delle cooperative di comunità, cui le cooperative in possesso dei requisiti si iscrivono per ottenere il riconoscimento e accedere ai contributi. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta disciplina requisiti, procedure di iscrizione e cancellazione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco. Le cooperative già operanti come cooperative di comunità prima dell’entrata in vigore della legge, se intendono accedere ai contributi, devono iscriversi all’Elenco previa modifica dello statuto. Nelle more dell’istituzione dell’Elenco, la Regione può comunque concedere contributi, definendo con deliberazione i requisiti di partecipazione conformi alla legge.

Monitoraggio e valutazione

L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A cadenza biennale, la Giunta regionale, sentita la Consulta della cooperazione, presenta una relazione con dati su:

  • numero delle cooperative iscritte e loro localizzazione;
  • tipologia dei servizi offerti;
  • tipologia dei progetti finanziati;
  • ammontare dei contributi erogati;
  • criticità emerse nell’attuazione. Le strutture dell’Assemblea e della Giunta si raccordano per la valutazione.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono coperti, entro il limite massimo di 100.000 euro per il 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, mediante il fondo speciale del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie. Per gli esercizi successivi al 2024, la spesa è coperta dalle autorizzazioni annuali previste dalla legge di bilancio.

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