Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 13/2022

AUTORIZZAZIONE ALL’INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ BOLOGNAFIERE SPA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 13/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a incrementare fino a 2,5 milioni di euro la partecipazione in BolognaFiere S.p.A., anche tramite aumento di capitale a condizioni di mercato e per lo sviluppo della società nel rispetto del TUSP. Prevede inoltre una relazione annuale sugli investimenti per riqualificazione fieristica, efficientamento energetico, progettazione integrata e comunità energetiche. La copertura è riferita al bilancio 2022.

Incremento della partecipazione regionale in BolognaFiere S.p.A.

Incremento della partecipazione regionale in BolognaFiere S.p.A.

La legge regionale dell’Emilia-Romagna autorizza la Regione a rafforzare la propria partecipazione nella società BolognaFiere S.p.A., entro un limite massimo predeterminato. L’intervento è collegato alle regole sulle società a partecipazione pubblica e alla valorizzazione e riqualificazione del sistema fieristico regionale.

Finalità e modalità dell’operazione societaria

La Regione può incrementare la propria partecipazione in BolognaFiere S.p.A. fino a un massimo di 2.500.000 euro. L’aumento può avvenire mediante partecipazione a un aumento di capitale, purché siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:

  • l’operazione avvenga a condizioni di mercato;
  • sia finalizzata a promuovere lo sviluppo della società nel rispetto del decreto legislativo n. 175 del 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Monitoraggio degli investimenti e obiettivi di riqualificazione

Per sostenere e verificare l’evoluzione degli investimenti della società, la Giunta regionale richiede a BolognaFiere S.p.A. una relazione con periodicità annuale. La relazione deve riguardare lo stato degli investimenti e i progressi, secondo il principio del best effort, in relazione a:

  • riqualificazione dei quartieri fieristici;
  • efficientamento energetico;
  • progettazione integrata;
  • costituzione di comunità energetiche.

Coordinamento con la disciplina regionale previgente

L’autorizzazione all’incremento della partecipazione è adottata senza pregiudicare le previsioni e le finalità già stabilite dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15, relativa alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali. La nuova disciplina si aggiunge quindi al quadro già esistente, coordinandosi con esso.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico dell’esercizio 2022. La copertura è assicurata mediante appositi capitoli di spesa da istituire nel bilancio regionale, utilizzando le risorse accantonate nel fondo speciale del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie con proprio atto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.