L.R. Emilia-Romagna 13/2022
AUTORIZZAZIONE ALL’INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ BOLOGNAFIERE SPA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a incrementare fino a 2,5 milioni di euro la partecipazione in BolognaFiere S.p.A., anche tramite aumento di capitale a condizioni di mercato e per lo sviluppo della società nel rispetto del TUSP. Prevede inoltre una relazione annuale sugli investimenti per riqualificazione fieristica, efficientamento energetico, progettazione integrata e comunità energetiche. La copertura è riferita al bilancio 2022.
Incremento della partecipazione regionale in BolognaFiere S.p.A.
Incremento della partecipazione regionale in BolognaFiere S.p.A.
La legge regionale dell’Emilia-Romagna autorizza la Regione a rafforzare la propria partecipazione nella società BolognaFiere S.p.A., entro un limite massimo predeterminato. L’intervento è collegato alle regole sulle società a partecipazione pubblica e alla valorizzazione e riqualificazione del sistema fieristico regionale.
Finalità e modalità dell’operazione societaria
La Regione può incrementare la propria partecipazione in BolognaFiere S.p.A. fino a un massimo di 2.500.000 euro. L’aumento può avvenire mediante partecipazione a un aumento di capitale, purché siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:
- l’operazione avvenga a condizioni di mercato;
- sia finalizzata a promuovere lo sviluppo della società nel rispetto del decreto legislativo n. 175 del 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Monitoraggio degli investimenti e obiettivi di riqualificazione
Per sostenere e verificare l’evoluzione degli investimenti della società, la Giunta regionale richiede a BolognaFiere S.p.A. una relazione con periodicità annuale. La relazione deve riguardare lo stato degli investimenti e i progressi, secondo il principio del best effort, in relazione a:
- riqualificazione dei quartieri fieristici;
- efficientamento energetico;
- progettazione integrata;
- costituzione di comunità energetiche.
Coordinamento con la disciplina regionale previgente
L’autorizzazione all’incremento della partecipazione è adottata senza pregiudicare le previsioni e le finalità già stabilite dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15, relativa alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali. La nuova disciplina si aggiunge quindi al quadro già esistente, coordinandosi con esso.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico dell’esercizio 2022. La copertura è assicurata mediante appositi capitoli di spesa da istituire nel bilancio regionale, utilizzando le risorse accantonate nel fondo speciale del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie con proprio atto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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