Sentenza del 13/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Aosta
PROCESSO TRIBUTARIO - Atto introduttivo del giudizio notificato a mezzo posta. Mancata allegazione avviso di ricevimento. Inammissibilità del ricorso ove controparte non si sia costituita in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile. In assenza dell'avviso di ricevimento e della costituzione della parte destinataria, il giudice non può accertare che la notificazione sia stata perfezionata e che il contraddittorio sia stato validamente costituito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per notificare l'atto introduttivo del giudizio. L'avviso deve essere depositato tempestivamente insieme al ricorso oppure successivamente, purché prima della discussione della causa, perché consente di verificare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, comprese quelle eseguite mediante il servizio postale.
Art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992
Regola la proposizione del ricorso tributario e gli adempimenti connessi alla sua notificazione e costituzione in giudizio.
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Contengono la disciplina generale delle notificazioni degli atti processuali, applicabile per quanto compatibile al processo tributario.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 18 luglio 2003, n. 11257
Richiamata a sostegno della necessità di documentare il perfezionamento della notificazione postale mediante l'avviso di ricevimento.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 16572
Conferma che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, quando il destinatario non si costituisce, impedisce la verifica della valida instaurazione del contraddittorio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi notifica un atto processuale a mezzo posta deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento, perché la ricevuta di spedizione dimostra soltanto l'invio e non necessariamente la consegna.
- L'avviso di ricevimento può essere prodotto anche dopo il deposito iniziale del ricorso, ma deve essere depositato prima che la causa venga posta in discussione.
- Se il destinatario non si costituisce, il giudice non può presumere la validità della notificazione in assenza dell'avviso di ricevimento; il ricorso rischia quindi di essere dichiarato inammissibile.
- La costituzione spontanea del destinatario può, in determinate situazioni, dimostrare il raggiungimento dello scopo della notificazione, ma non elimina in generale l'onere del notificante di documentare correttamente la procedura.
- Gli adempimenti formali relativi alla notificazione sono essenziali quando incidono sulla possibilità del giudice di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio.
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