Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16327/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).

Giustizia amministrativa202610061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12 nel Lazio, nella parte in cui ha attribuito 12,50 punti ai candidati AM12 per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del D.D.G. del 23 giugno 2026 che approva la graduatoria definitiva di merito per la classe AM12 in Lazio, nell'ambito del concorso indetto con D.D.G. del 9 ottobre 2025. Contesta l'attribuzione, in applicazione del criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, di 12,50 punti a candidati che concorrevano per la scuola secondaria di primo grado e avevano dichiarato di aver superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità né decide il merito della contestazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né la fondatezza della censura sul punteggio. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova delle notifiche nei cinque giorni successivi. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità dell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    La controversia, avendo ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, è assoggettata al rito previsto dall'art. 12-bis; il TAR dispone quindi la conversione del rito.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nei giudizi ricadenti nell'ambito della disposizione, le amministrazioni indicate sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche nei loro confronti.

Massime di principio

  • Quando il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, si applica il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e il giudice dispone la conversione del rito.
  • Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, stabilendo termini e modalità per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiIstruzione e università
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.