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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 615 del 23/10/2025

Provvedimento del 23 ottobre 2025

Garante Privacy615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha contestato al Comune di Avola la mancata comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, in violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR. In istruttoria è emerso che il Comune aveva in realtà già designato il RPD e pubblicato i relativi contatti sul sito, per cui è stata archiviata la parte relativa alla pubblicazione e alla mancata nomina. Resta invece accertato il ritardo nella comunicazione all’Autorità, per il quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento.

Comune di Avola: sanzione per tardiva comunicazione al Garante dei dati di contatto del RPD

Comune di Avola - tardiva comunicazione dei dati di contatto del RPD

Il provvedimento riguarda il Comune di Avola ed è stato adottato a seguito di controlli d’ufficio del Garante sul rispetto degli obblighi relativi al Responsabile della protezione dei dati. L’Autorità ha inizialmente contestato la mancata comunicazione dei dati di contatto del RPD e la mancata evidenza della sua designazione sul sito istituzionale.

Origine del procedimento

Durante le verifiche svolte d’ufficio, il Garante ha rilevato che il Comune non risultava aver utilizzato l’apposito canale online per comunicare all’Autorità i dati di contatto del RPD, come richiesto dall’art. 37, par. 7, GDPR. Da un controllo contestuale sul sito istituzionale non erano emersi elementi idonei a comprovare la designazione del RPD, con conseguente avvio del procedimento anche per la possibile violazione dell’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR.

Difese del Comune e attività istruttoria

Il Comune ha depositato scritti difensivi affermando di aver già designato il RPD con determina del 2 luglio 2019, di avere pubblicato i relativi dati di contatto sul sito web istituzionale e di aver omesso la comunicazione al Garante per mera dimenticanza. Ha inoltre rappresentato di aver poi effettuato la comunicazione tramite la procedura online del Garante e di aver reso più agevole la reperibilità dei contatti inserendo in home page un link dedicato alla privacy e al RPD.

A seguito di tali deduzioni, il Garante ha effettuato una ulteriore verifica sul sito del Comune, riscontrando la presenza della deliberazione di designazione del RPD sottoscritta il 2 luglio 2019.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama l’art. 37 GDPR, in particolare:

  • il par. 1, lett. a), che impone la designazione del RPD per le autorità e gli organismi pubblici;
  • il par. 7, che impone la pubblicazione dei dati di contatto del RPD e la loro comunicazione all’autorità di controllo.

Sono richiamate anche le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati del Gruppo di lavoro articolo 29, nella parte in cui spiegano che pubblicazione e comunicazione servono a consentire il contatto diretto con il RPD da parte degli interessati e delle autorità di controllo. Viene inoltre richiamato il Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021 sulla designazione, posizione e compiti del RPD in ambito pubblico, che precisa le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale e l’uso della procedura online come unico canale per la comunicazione all’Autorità.

Valutazioni del Garante

Il Garante ha ritenuto che le difese del Comune consentissero di superare solo in parte i rilievi iniziali. In particolare:

  • è stata esclusa la violazione dell’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR, poiché è emersa l’effettiva designazione del RPD dal 2 luglio 2019;
  • è stata archiviata anche la contestazione relativa alla pubblicazione dei dati di contatto, poiché la presenza dei contatti sul sito è risultata comunque dimostrata;
  • è stata invece confermata la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR limitatamente al profilo della comunicazione all’Autorità, poiché la prima comunicazione riscontrata nei registri del Garante è risultata avvenuta solo anni dopo la designazione e dopo la contestazione dell’inadempimento.

Il Garante ha osservato che, pur essendo poi stato adempiuto l’obbligo, ciò non elimina l’illecito già consumato, ma esclude la necessità di adottare ulteriori misure correttive specifiche.

Sanzione e criteri di quantificazione

Per la violazione accertata è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000, ai sensi dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice.

Nella determinazione dell’importo il Garante ha considerato:

  • il pregiudizio arrecato alla possibilità per l’Autorità di contattare agevolmente il RPD;
  • la successiva attivazione del Comune per rimediare all’omissione;
  • l’assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti ai sensi dell’art. 58 GDPR;
  • il carattere colposo della violazione.

La sanzione è stata ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Provvedimenti finali e impugnazione

Il Garante:

  • ha dichiarato illecita la condotta del Comune limitatamente alla tardiva comunicazione dei dati di contatto del RPD;
  • ha ordinato il pagamento della sanzione di euro 2.000 entro 30 giorni dalla notificazione;
  • ha ricordato la facoltà di definizione agevolata con il pagamento di metà della sanzione entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
  • ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
  • ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni iniziali

Nel corso di controlli d’ufficio l’Autorità ha rilevato che il Comune non aveva effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD tramite il canale dedicato del Garante e che sul sito istituzionale non risultavano immediatamente reperibili tali dati. Con la nota di avvio del procedimento è stata quindi contestata la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR e, per effetto della mancata evidenza della designazione, anche la violazione dell’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR.

Difese del Comune e riscontri istruttori

Il Comune ha prodotto scritti difensivi sostenendo di aver già designato il RPD con determina del 2 luglio 2019, di aver pubblicato i dati di contatto sul sito istituzionale e di aver solo omesso, per dimenticanza, la comunicazione al Garante. Ha inoltre dichiarato di avere poi effettuato la comunicazione e di aver reso più agevole la reperibilità dei dati inserendo un collegamento diretto in home page. Le verifiche successive hanno confermato l’esistenza della delibera di designazione e della pubblicazione dei contatti sul sito.

Valutazioni del Garante sulla designazione e sulla pubblicazione

L’Autorità ha ritenuto superati i rilievi relativi alla mancata nomina del RPD e alla mancata pubblicazione dei dati di contatto, osservando che la designazione era stata effettuata nel 2019 e che non erano emersi elementi per provare una precedente assenza di pubblicazione. Per queste parti è stata disposta l’archiviazione del procedimento.

Violazione confermata: tardiva comunicazione all’Autorità

È rimasta invece accertata la violazione dell’art. 37, par. 7, GDPR limitatamente al profilo della comunicazione dei dati di contatto al Garante. La prima comunicazione presente nei registri dell’Autorità è risultata infatti successiva di diversi anni rispetto alla designazione del RPD e inviata solo dopo la contestazione dell’inadempimento. Il Garante ha quindi qualificato il comportamento come illecito, sottolineandone il carattere colposo.

Sanzione, criteri e misure accessorie

Per la violazione accertata è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro ai sensi dell’art. 83, par. 4, GDPR, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83, par. 1, GDPR. Nella quantificazione sono stati considerati l’impatto negativo sulla possibilità di contatto diretto tra Autorità e RPD, la successiva attivazione del Comune per rimediare, l’assenza di precedenti specifici e la natura colposa della violazione. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

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