Cassazione Penale, Sentenza n. 14849/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato il non luogo a procedere per favoreggiamento personale nei confronti di Francesco Ventura, sostenendo che i giudici di merito avevano applicato erroneamente la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. basandosi esclusivamente sul vincolo di parentela tra il favoreggiatore e il favorito, senza valutare se sussistesse una condizione di costrizione o l'inesigibilità della condotta. Secondo il ricorrente l'imputato aveva volontariamente predisposto un falso alibi mediante due atti di dichiarazione attribuiti ad altri (Enrico Cassese e Cristina Scannapieco) per coprire il figlio indagato per lesioni aggravate, e pertanto non poteva trovare applicazione l'esimente per stato di necessità di cui all'art. 384.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che l'art. 384 c.p. è una causa di esclusione della colpevolezza di applicazione molto stringente: opera solo quando la condotta illecita si presenti come l'unica opzione in grado di evitare un gravissimo e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore proprio o di un prossimo congiunto. La Cassazione ha censurato la Corte territoriale per aver fondato l'esimente sul solo rapporto di parentela senza accertare l'assenza di alternative e la condizione costrittiva, e per non aver valutato la natura volontaria e precostituita del falso alibi; ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la materia alla Corte d'appello per nuovo giudizio.
Norme richiamate
"per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore"
È una causa di esclusione della colpevolezza di applicazione restrittiva: richiede una situazione costrittiva tale per cui la condotta illecita sia l'unica opzione per evitare un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore; non può essere riconosciuta sulla base del solo vincolo familiare e necessita di accertamenti fattuali sull'inesigibilità della condotta lecita alternativa.
artt. 361-378 cod. pen. (reati indicati dall'art. 384)
Elencati nell'art. 384 e riferiti come i reati contro l'amministrazione della giustizia coperti dall'esimente
L'art. 384 opera esclusivamente con riferimento ai reati espressamente indicati; la causa riguarda comportamenti che incidono sulla correttezza dell'amministrazione della giustizia e va applicata con rigore.
Lo stato di necessità di cui all'art. 54 richiede proporzionalità fra il danno evitato e la condotta; l'art. 384, invece, introduce una diversa (e comunque stringente) valutazione soggettiva della costrizione senza il requisito della proporzione come per l'art. 54.
"prevede l'aggravamento del reato commesso 'per occultarne un altro, ovvero per conseguire.... l'impunità'"
La commissione di un reato al fine di occultarne un altro o conseguire l'impunità costituisce circostanza aggravante e indica che atti volti a creare false prove o alibi possono rendere il fatto più grave.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa costituzionale non può essere utilizzato per giustificare condotte penalmente illecite esterne all'ambito processuale che ledano interessi penalmente tutelati; non autorizza la violazione delle regole poste a tutela dell'amministrazione della giustizia.
artt. 111 e 112 Cost.
Rilevano il valore costituzionale della corretta amministrazione della giustizia, che deve essere bilanciato con i diritti di difesa ma non può essere sacrificata da condotte fraudolente volte a eludere le investigazioni.
Massime di principio
- L'esimente di cui all'art. 384 c.p. va interpretata in modo restrittivo: non basta il vincolo di parentela; è necessario accertare fattualmente che la condotta illecita fosse l'unica opzione per evitare un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore.
- Il giudice deve valutare la sussistenza di una situazione costrittiva concreta e l'assenza di alternative praticabili secondo la diligenza media richiesta dalle leggi; le mere supposizioni o motivazioni generiche non sono sufficienti.
- La costruzione volontaria di un falso alibi, specialmente mediante dichiarazioni mendaci di terzi inconsapevoli, integra favoreggiamento e può alterare l'amministrazione della giustizia, rendendo inapplicabile l'art. 384 se manca la costrizione reale.
- Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non giustifica la produzione di prove false né l'ostruzione delle investigazioni: la tutela costituzionale della difesa non si estende a comportamenti che ledono interessi penalmente protetti.
- La creazione di prove o alibi falsi per ottenere l'impunità può incidere come circostanza aggravante (art. 61, n. 2 c.p.), quindi la condotta finalizzata a occultare un reato è valutata più severamente.
- In situazioni analoghe è necessario documentare e provare, con riferimento alle circostanze concrete, l'inesigibilità di alternative lecite prima di invocare l'esimente; in assenza di tale accertamento la difesa rischia di non trovare accoglimento.
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