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Interpello

Risposta n. 38 del 12/01/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente propone di valutare, per ciascun periodo di formazione degli utili (2012-2019), se la Svizzera fosse qualificabile come Paese a fiscalità privilegiata secondo le regole vigenti in quegli anni; documentazione prodotta porta alla conclusione che, per i periodi considerati, gli utili non provengono da un Paese a fiscalità privilegiata e quindi dovrebbero essere tassati con il regime ordinario.

Trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società estera a una persona fisica residente in Italia - Articolo 47 del TUIR

Il quesito

Se le riserve di utili formatesi in capo a una società svizzera nel periodo dal xx/yy/2012 al 31/12/2019, e successivamente attribuite a una neo-costituita società svizzera (Alfa) e distribuite a un socio persona fisica residente in Italia, debbano essere tassate secondo il regime "ordinario" dell'art.47 del TUIR (ossia non come utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia non entra nel merito della pianificazione (abuso) e limita il parere al trattamento fiscale. Occorre verificare per ciascun anno di formazione degli utili se la società svizzera era considerata residente in Paese a fiscalità privilegiata secondo le norme vigenti in ciascun periodo. Applicando le regole: per il 2013-2014 la Svizzera non rientrava di regola nella black list salvo specifici regimi; per il 2015 va valutato il d.m. 2001 e l'eventuale regime speciale; per il 2016-2018 occorre il confronto del livello nominale di tassazione (se il prelievo svizzero è >50% di quello italiano gli utili non sono privilegiati); dal 2019 rileva il confronto della tassazione effettiva per società controllate. Sulla base delle dichiarazioni dell'Istante (che la società è stata assoggettata a imposizione ordinaria in Svizzera e che il livello impositivo svizzero risulta superiore alle soglie rilevanti), gli utili non dovrebbero essere considerati provenienti da Paese a fiscalità privilegiata e saranno quindi assoggettati al regime ordinario (con le conseguenze previste dalle norme transitorie e, dal 1/1/2018, con l'imposta sostitutiva del 26% se non soggette a ritenuta). L'istante deve conservare la documentazione a supporto del livello impositivo estero per eventuali controlli.

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