Sentenza del 07/06/2019 n. 15444 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di classamento notificato il 28 giugno 2007, con cui l'immobile era stato classificato nella categoria C/2, classe 3, anziché nella classe 1 proposta mediante procedura DOCFA. Sosteneva che l'aumento di classe fosse ingiustificato, non adeguatamente motivato e privo di sufficienti elementi probatori, anche in confronto con immobili analoghi classificati in una classe inferiore. In Cassazione deduceva inoltre la violazione delle norme sull'onere della prova, dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e delle disposizioni sulla produzione documentale in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio formale della notificazione. Il ricorso era stato notificato all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio postale, ma non secondo le forme previste dal codice di procedura civile né secondo la procedura speciale della legge n. 53 del 1994, mancando, tra l'altro, la regolare relazione di notificazione, le indicazioni prescritte, la vidimazione dell'ufficio postale e gli altri requisiti formali. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni sul classamento. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 2.300 euro di spese processuali, oltre alle eventuali spese prenotate a debito, e al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Individua il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, utilizzato dal contribuente per contestare l'applicazione delle regole sull'onere della prova e sulla motivazione dell'atto.
Art. 2697 codice civile
Disciplina l'onere della prova. Il contribuente sosteneva che l'Agenzia non avesse provato gli elementi concreti posti a fondamento dell'attribuzione della classe 3; la Corte, tuttavia, non ha esaminato tale questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Impone la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione. La relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992
Consente, nel processo tributario d'appello, la produzione di nuovi documenti. Il contribuente invocava tale disposizione per sostenere la tempestività della produzione dell'avviso, ma la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Artt. 20, 22 e 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992
Consentono la notificazione del ricorso tributario introduttivo e dell'appello anche mediante consegna diretta o spedizione postale. Secondo la Corte, tali modalità non si estendono al ricorso per cassazione.
Art. 3 della legge n. 53 del 1994
Prescrive specifici requisiti per la notificazione degli atti giudiziari da parte dell'avvocato tramite il servizio postale, tra cui la relazione di notificazione, l'indicazione dell'ufficio postale e la vidimazione.
Art. 4 della legge n. 53 del 1994
Richiede ulteriori formalità relative alla vidimazione, al registro cronologico e all'autorizzazione del consiglio dell'ordine per le notificazioni effettuate dall'avvocato tramite posta.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione tributario non è sufficiente una semplice spedizione postale dell'atto: la notificazione deve rispettare le forme del codice di procedura civile oppure, se effettuata dall'avvocato tramite posta, tutti i requisiti della legge n. 53 del 1994.
- I vizi della notificazione del ricorso per cassazione possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione anche senza esame delle questioni di merito, comprese quelle relative alla motivazione dell'atto tributario e all'onere della prova.
- Le modalità semplificate di notificazione previste per il ricorso e l'appello nel processo tributario non si applicano automaticamente al giudizio di cassazione.
- Prima di discutere il merito di un'impugnazione è essenziale verificare rigorosamente termini, modalità di notifica, relazione di notificazione, attestazioni, vidimazioni e ogni requisito formale richiesto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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