Ordinanza n. 7632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Consiglio di Stato n. 3347/2026, che aveva accolto parzialmente l’appello cautelare contro il rigetto della tutela cautelare disposto dal TAR Lazio e ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della studentessa
Esito
Favorevole al resistente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto la revoca, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., dell’ordinanza cautelare n. 3347/2026, deducendo la sopravvenuta emersione di un numero di posti disponibili inferiore a duecento, la presentazione di numerose istanze stragiudiziali di altri candidati per lo scorrimento della graduatoria e l’assegnazione di una sede, il conseguimento da parte dell’appellante di soli 6 CFU e le difficoltà organizzative derivanti dall’ammissione con riserva dopo la conclusione del secondo semestre. In subordine, il Ministero ha chiesto chiarimenti, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare. La controversia originaria riguardava gli atti della procedura di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025/2026; l’appellante aveva superato uno solo dei tre insegnamenti del semestre filtro, conseguendo 6 CFU.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di revoca: gli elementi addotti non integravano un mutamento delle circostanze né un fatto anteriore conosciuto solo successivamente, e il Ministero non aveva provato quando avrebbe acquisito conoscenza di quest’ultimo. Il numero di posti disponibili non era decisivo, poiché l’ordinanza aveva fatto riferimento a numerosi posti vacanti senza fissarne una soglia numerica; inoltre, quelli indicati dal Ministero erano sufficienti rispetto alla pretesa cautelare e non mutavano il bilanciamento degli interessi. Le istanze di altri candidati non erano vincolate dal dictum cautelare e restavano valutabili dall’amministrazione. Il dato dei 6 CFU non costituiva sopravvenienza e derivava dalla disciplina del d.m. n. 1115/2025, che contemplava l’inserimento in graduatoria anche di chi avesse superato un solo insegnamento. Le difficoltà organizzative non consentivano di paralizzare la pretesa cautelare, ma sono state considerate nel definire le modalità esecutive. Il Collegio ha chiarito che lo scorrimento virtuale deve essere effettuato esclusivamente per la parte appellante e per gli altri appellanti vittoriosi in analoghi appelli cautelari; l’eventuale accesso con riserva al secondo semestre è subordinato al conseguimento complessivo dei 18 CFU, mediante superamento di una prova straordinaria di recupero organizzata dall’ateneo presso cui si è svolto il semestre filtro. L’ateneo deve concedere un termine per la preparazione compreso tra 20 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza; il mancato superamento della prova fa perdere efficacia all’ammissione con riserva. In tal caso resta consentita la prosecuzione degli studi nelle materie affini. Se la prova è superata, l’ateneo può individuare soluzioni organizzative per il recupero delle lezioni, anche ammettendo la studentessa in sovrannumero al secondo semestre dell’anno accademico 2026/2027, senza essere tenuto ad attivare percorsi didattici dedicati. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
l’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. non sia suscettibile di accoglimento, poiché nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data)
La revoca di un provvedimento cautelare richiede un mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; in quest’ultima ipotesi il richiedente deve provare il momento in cui ne ha acquisito conoscenza.
artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.
la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza n. 3347/2026
Le disposizioni consentono al giudice di chiarire le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, definendo in concreto gli adempimenti richiesti all’amministrazione.
art. 3 d.m. n. 1115/2025
in ogni caso, poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU
L’accesso al secondo semestre presuppone il superamento degli esami del primo semestre e il conseguimento di almeno 18 CFU; l’ammissione cautelare con riserva non esonera dal requisito.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
detta prova – straordinaria – dovrà essere espletata dalla parte interessata presso l’Ateneo nel quale ha svolto le prove di esame del primo semestre (c.d. semestre filtro) e l’Ateneo la dovrà strutturare e organizzare sulla falsariga del citato art. 4, accordando all’interessata un congruo termine per la relativa preparazione, non inferiore a venti (20) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni, a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, con l’avviso che l’eventuale mancato superamento della prova comporterà la perdita di efficacia della misura dell’ammissione con riserva al secondo semestre del corso di studi
Il recupero straordinario dei CFU deve svolgersi presso l’ateneo in cui si è sostenuto il semestre filtro, secondo modalità modellate sull’art. 4, con un termine di preparazione tra 20 e 60 giorni; il mancato superamento determina la perdita di efficacia dell’ammissione cautelare con riserva.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. presuppone un mutamento delle circostanze o la sopravvenuta conoscenza di un fatto anteriore; chi invoca quest’ultima ipotesi deve provare il momento in cui ne ha acquisito conoscenza.
- Non giustifica la revoca cautelare una circostanza che non incide sul presupposto effettivamente assunto dal provvedimento o sul bilanciamento degli interessi sottostante alla misura.
- Il dictum cautelare produce effetti vincolanti nei confronti dei suoi destinatari, ma non si estende automaticamente a soggetti terzi che abbiano presentato istanze stragiudiziali analoghe; tali istanze restano soggette alla valutazione dell’amministrazione.
- Quando l’ammissione cautelare a un corso universitario è subordinata al recupero dei crediti mancanti, il giudice può precisare le modalità esecutive, i tempi della prova e le conseguenze del mancato superamento, lasciando all’ateneo autonomia organizzativa per il recupero didattico senza imporre l’attivazione di percorsi dedicati.
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