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Provvedimento

Provvedimento del 19/06/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento introduce il nuovo campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" nei modelli F24, F24 Accise e F24 Semplificato e il campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI" nella quietanza telematica F24, con effetto dal 1° luglio 2013. Sono inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e le avvertenze di compilazione, con regole su utilizzo, rateazione, compensazione e casi particolari di pagamento.

Approvazione modifiche ai modelli F24, F24 Accise, F24 Semplificato e quietanza telematica

Approvazione delle modifiche ai modelli F24, F24 Accise, F24 Semplificato e della quietanza telematica

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2013/75075 del 19 giugno 2013, approva modifiche ai modelli di versamento unificato e alla relativa quietanza per i versamenti eseguiti con modalità telematiche. L’intervento mira a introdurre un identificativo dell’operazione, richiesto dai Comuni, per collegare i pagamenti alle posizioni debitorie dei contribuenti e semplificare gli adempimenti.

Modifiche ai modelli di versamento

Il provvedimento dispone l’inserimento di nuovi campi nei modelli già approvati:

  • nel modello F24 e nel modello F24 Accise, nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", viene inserito il campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE";
  • nel modello F24 Semplificato, nella sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO", viene inserito il campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE";
  • nel modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante F24 viene inserito il campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI".

Sono approvati i nuovi modelli aggiornati, con le relative avvertenze di compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione telematica contenute negli allegati.

Decorrenza e regime transitorio

Le modifiche hanno effetto dal 1° luglio 2013.

Per consentire lo smaltimento delle scorte e la continuità operativa:

  • i modelli F24 preesistenti alle modifiche possono essere utilizzati fino al 30 aprile 2014, se per il versamento non è richiesta la compilazione del nuovo campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE";
  • se tale campo non è richiesto, i modelli F24 e F24 Accise possono essere inviati anche secondo la precedente versione delle specifiche tecniche;
  • il nuovo modello è reso disponibile presso banche, Poste Italiane Spa, agenti della riscossione e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Finalità delle modifiche

Le modifiche sono motivate dall’esigenza di:

  • semplificare gli adempimenti dei soggetti interessati, in coerenza con l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  • consentire ai Comuni di indicare un codice identificativo dell’operazione, da riportare nei modelli di pagamento;
  • correlare i pagamenti dei tributi alle posizioni debitorie dei contribuenti.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Gli allegati tecnici disciplinano la trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli F24, distinguendo tra:

  • contribuenti (Allegato 3);
  • intermediari abilitati Entratel (Allegato 4).

Le fornitura telematica è composta da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri, con record di testa A, record anagrafici M, record contabili V e record di coda Z. Le specifiche indicano:

  • ordine dei record;
  • struttura posizionale;
  • formato dei campi numerici e alfanumerici;
  • regole di compilazione dei codici fiscali;
  • trattamento delle matricole INPS, INAIL e INPDAI secondo le specifiche delle amministrazioni competenti;
  • gestione dei casi di versamento per conto di altri soggetti;
  • data di esecuzione del versamento;
  • tabelle di decodifica disponibili sul sito dell’Agenzia.

Regole generali di compilazione e pagamento

Le avvertenze allegate stabiliscono che il modello F24 può essere utilizzato per pagare imposte sui redditi, ritenute, IVA, IMU, TARES, imposte sostitutive, IRAP, addizionali regionali e comunali IRPEF, contributi e premi INPS/INAIL/ENPALS/INPDAI, diritti camerali, interessi da rateazione e altre somme previste.

Il modello è utilizzabile anche per versare tutte le somme dovute, comprese sanzioni e interessi, in caso di:

  • liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
  • avviso di accertamento;
  • atto di contestazione o avviso di irrogazione sanzioni;
  • accertamento con adesione;
  • conciliazione giudiziale;
  • ravvedimento.

Per i titolari di partita IVA il versamento deve avvenire con modalità telematica, salvo esenzioni.

Modalità di pagamento e gestione degli assegni

Il versamento può avvenire presso sportelli di agenti della riscossione, banche convenzionate o uffici postali, in contanti o con strumenti di pagamento indicati dalle avvertenze, tra cui carte PagoBANCOMAT, POSTAMAT, POSTEPAY, assegni bancari o postali, assegni circolari e vaglia postali, secondo le condizioni previste.

È espressamente previsto che, se l’assegno risulta anche solo parzialmente scoperto o non pagabile, il versamento si considera omesso.

Compilazione, arrotondamenti e codici fiscali

Le istruzioni richiedono particolare attenzione a:

  • codice fiscale;
  • dati anagrafici;
  • domicilio fiscale.

Per il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare occorre indicare anche il relativo codice identificativo, desumibile dalla tabella pubblicata dall’Agenzia.

Gli importi devono essere indicati con due decimali, anche se pari a zero; in presenza di più decimali, si applica l’arrotondamento al centesimo secondo la terza cifra decimale.

Rateazione

Per i pagamenti rateali:

  • le somme dovute a saldo o acconto possono essere ripartite in rate mensili di pari importo;
  • la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi dovuti;
  • la prima rata va versata entro la scadenza del saldo o dell’acconto;
  • il pagamento rateale deve concludersi entro novembre;
  • nelle sezioni interessate va indicato il numero della rata e il numero complessivo delle rate, ad esempio 0206 per la seconda di sei rate.

Gli interessi di rateazione devono essere calcolati secondo la formula indicata nelle avvertenze e versati con gli appositi codici tributo o causali contributo.

Compensazione

Il contribuente può compensare i crediti con debiti indicati nello stesso F24, ma:

  • il saldo finale non può essere negativo;
  • il modello può chiudere a zero o con saldo positivo, ma non con eccedenza di credito;
  • se il saldo finale è pari a zero, il modello va comunque compilato e presentato;
  • l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.

Per la corretta esposizione dei crediti occorre indicare codice tributo/causale, anno o periodo di riferimento e importo a credito compensato.

Compensazione e rateazione insieme

Se il contribuente intende sia compensare sia rateizzare, può utilizzare due modelli:

  • il primo con saldo finale pari a zero per usare il credito in compensazione, indicando 0101 nella rateazione in corrispondenza dell’importo a debito;
  • il secondo per la prima rata del debito residuo, indicando la rata in pagamento e il numero complessivo delle rate.

Istruzioni particolari per avvisi e ravvedimento

Per liquidazione e controllo formale della dichiarazione, il contribuente deve attenersi alla comunicazione ricevuta.

Per avvisi di accertamento, irrogazione sanzioni, contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale:

  • si usa la sezione Erario anche per IRAP e addizionali regionali/comunali IRPEF;
  • vanno indicati codice ufficio, codice atto e anno di riferimento;
  • tributo e interessi si pagano cumulativamente con il codice tributo;
  • le sanzioni si pagano separatamente.

In caso di ravvedimento si versano imposta, interessi e sanzioni; non va compilato il campo codice ufficio.

Sezione IMU e altri tributi locali

Per i versamenti IMU e TARES si utilizza la sezione "IMU e altri tributi locali".

Per l’IMU le istruzioni prevedono:

  • codice catastale del Comune;
  • indicazione di ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo;
  • numero immobili;
  • anno di riferimento;
  • importo a debito, eventualmente al netto della detrazione.

Per la TARES le istruzioni prevedono:

  • codice catastale del Comune;
  • ravvedimento, se del caso;
  • numero immobili;
  • rateazione con indicazione rata/numero rate, oppure 0101 se unica soluzione;
  • anno di riferimento;
  • importo a debito.

Nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" va riportato, se richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione comunicato dallo stesso Comune.

Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione

Nell’apposita sezione del modello F24 Accise possono essere indicati esclusivamente codici tributo riferiti a versamenti di competenza dell’ente indicato.

Per le accise:

  • va indicato il codice ditta composto da nove caratteri alfanumerici, senza i caratteri IT00 ove presenti;
  • va indicata la sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo;
  • mese e anno di riferimento non devono essere indicati.

Per i versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve essere indicato, ove richiesto, il codice concessione.

Per i pagamenti rateali in tale sezione, la rateazione va compilata con il numero della rata e il totale delle rate, ad esempio 0120 per la prima di 20 rate.

Note sulle specifiche tecniche dei record

Le note agli allegati tecnici chiariscono che:

  • su ciascun Record V è possibile indicare una sola coppia codice ufficio / codice atto;
  • se più codici tributo richiedono coppie distinte, occorre usare Record V distinti;
  • l’utilizzo del codice ufficio e/o atto in una sezione può precluderne l’uso in un’altra, in particolare tra Erario e Accise;
  • i record di tipo V devono essere omogenei per tipologia all’interno dello stesso flusso;
  • non è ammessa la commistione, nello stesso flusso, di record V appartenenti a modelli diversi.

Quadro delle specifiche per intermediari e contribuente

Le specifiche per gli intermediari prevedono che:

  • la trasmissione avvenga tramite Entratel;
  • il versamento sia normalmente addebitato sul conto del contribuente, salvo i casi particolari ammessi;
  • i versamenti possano essere addebitati cumulativamente sul conto dell’intermediario che trasmette i modelli F24, se previsto dalla convenzione;
  • per i versamenti per conto di persone fisiche o non fisiche da parte di eredi, genitori/tutori, curatori fallimentari o garanti/terzi datori, devono essere compilati i campi specifici del record M e rispettate le regole sul conto di addebito.

Modello F24 Semplificato

L’Allegato 5 descrive il Mod. F24 Semplificato, concepito per agevolare il pagamento e la compensazione di imposte erariali, regionali ed enti locali, inclusi IMU e TARES.

Le istruzioni evidenziano che:

  • i campi grigi relativi a ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione si compilano solo per IMU, TARES e Imposta di scopo, se richiesto;
  • nella sezione contribuenti vanno indicati codice fiscale e dati anagrafici;
  • il codice ufficio e il codice atto sono compilati solo se espressamente richiesti dall’ente impositore;
  • nella sezione Motivo del pagamento va indicata la sezione destinataria: ER, RG o EL;
  • per saldo o acconto in unica soluzione si usa 0101 nella rateazione/mese rif.;
  • in caso di compensazione il saldo finale non può essere negativo e il credito massimo compensabile è 516.456,90 euro.

Quietanza di versamento

L’Allegato 6 approva il nuovo modello di quietanza per i versamenti eseguiti telematicamente mediante F24. La quietanza riporta:

  • protocollo telematico;
  • data del versamento;
  • saldo delega;
  • dati del contribuente;
  • eventuale codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare;
  • dettaglio dei tributi con le sezioni ERARIO, REGIONI, INPS, INAIL, ACCISE/MONOPOLI, IMU e altri tributi locali, enti previdenziali e altri elementi identificativi.

Il documento include una legenda per interpretare i dati riportati nelle diverse sezioni.

Riferimenti normativi richiamati

Tra le fonti richiamate dal provvedimento figurano, tra le altre:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49;
  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14;
  • provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2012, 25 maggio 2012 e 12 aprile 2012.

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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