Provvedimento del 24/06/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello AA4/8 per attribuzione del codice fiscale, variazione dati, richiesta del tesserino e duplicato della Tessera Sanitaria. Stabilisce l’uso del modello, la validità temporanea del precedente AA4/7, le modalità di reperimento e stampa, e rinvia alle istruzioni e caratteristiche tecniche contenute nell’allegato.
Approvazione del modello AA4/8 per codice fiscale e Tessera Sanitaria
Approvazione del modello AA4/8 per codice fiscale e Tessera Sanitaria
Il provvedimento approva il modello AA4/8 che le persone fisiche devono utilizzare per richiedere l’attribuzione del codice fiscale, comunicare variazioni dei dati e domandare il tesserino di codice fiscale o il duplicato della Tessera Sanitaria. Il testo disciplina anche la reperibilità del modello, le regole di stampa e i chiarimenti per la compilazione.
Contenuto del provvedimento
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che:
- è approvato il modello AA4/8 per:
- domanda di attribuzione del codice fiscale;
- comunicazione di variazione dati;
- richiesta del tesserino di codice fiscale;
- richiesta del duplicato della Tessera Sanitaria;
- restano valide, per sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, le richieste presentate con il precedente modello AA4/7, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539.
Reperibilità del modello e modalità di stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere scaricato dai siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È utilizzabile anche da altri siti Internet, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’allegato A e siano indicati l’indirizzo del sito di prelievo e gli estremi del provvedimento.
L’allegato A definisce le caratteristiche tecniche per la stampa:
- formato A4 su fogli singoli, separati dalle istruzioni;
- possibilità di utilizzo di moduli meccanografici a striscia continua di formato A4, con esclusione degli spazi delle bande laterali di trascinamento;
- possibilità di riproduzione e compilazione con stampanti laser o equivalenti, purché garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo;
- conformità alla struttura e alla sequenza del modello approvato;
- indicazione sul bordo laterale sinistro dei dati identificativi di chi cura la stampa o predisposizione grafica e degli estremi del provvedimento;
- carta bianca con opacità tra 86 e 88 per cento e peso tra 80 e 90 gr/mq;
- area grafica centrale di dimensioni prefissate;
- colori nero e azzurro PANTONE 311 U per stampa tipografica, con possibilità di stampa monocromatica nera per riproduzioni meccanografiche.
Aggiornamenti delle istruzioni
Eventuali aggiornamenti alle istruzioni saranno pubblicati nella specifica sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con relativa comunicazione.
Motivazioni della sostituzione del modello precedente
Il nuovo modello sostituisce il precedente approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1987, n. 539. Le motivazioni richiamano:
- l’adeguamento della grafica agli standard della modulistica dell’Agenzia delle Entrate;
- l’inserimento di informazioni aggiuntive utili, tra cui la tipologia del richiedente, il codice fiscale del richiedente nel caso di richiesta per soggetto terzo e il codice fiscale dell’eventuale delegato alla presentazione.
Riferimenti normativi
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- DPR 29 settembre 1973, n. 605;
- decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, sostituito dal DM 28 dicembre 1987, n. 539;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- DM 17 maggio 2001, n. 281;
- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 marzo 2006;
- DM 2 febbraio 2009 sulle regole tecniche per i caratteri diacritici;
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Pubblicazione
La pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Informativa sul trattamento dei dati personali
L’informativa contenuta nel modello spiega che i dati personali sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate per:
- attribuire il codice fiscale;
- acquisire variazioni di dati anagrafici o di residenza;
- acquisire l’informazione di un decesso;
- inviare il tesserino di codice fiscale o un duplicato della Tessera Sanitaria.
I dati possono essere comunicati:
- ad altri soggetti pubblici, come i Comuni, nei casi previsti da legge o regolamento o per funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici se previsto da legge o regolamento.
La richiesta dei dati è obbligatoria e la mancata indicazione può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali. Il modello cartaceo deve essere presentato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o, per i residenti all’estero, presso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana o un ufficio dell’Agenzia.
L’informativa indica inoltre:
- titolari del trattamento: Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;
- responsabile esterno: So.ge.i. S.p.a. per l’Agenzia delle Entrate;
- diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- assenza di necessità del consenso, trattandosi di soggetti pubblici.
Istruzioni per la compilazione del modello
Le istruzioni chiariscono che il codice fiscale è l’elemento identificativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e che normalmente è attribuito automaticamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’Anagrafe tributaria, sulla base dei dati trasmessi da:
- Comuni, per i neonati;
- Sportelli Unici per l’Immigrazione, per specifiche domande di ingresso;
- Questure, per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Il modello può essere usato da chi:
- non ha ancora il codice fiscale;
- deve comunicare variazioni di dati anagrafici o di residenza;
- deve richiedere il tesserino di codice fiscale o un duplicato della Tessera Sanitaria.
La richiesta può essere:
- diretta, per se stessi;
- per un soggetto terzo, nelle ipotesi di minori, soggetti con limitata capacità di agire, familiari a carico, eredi, enti di assistenza sociale, istituti di detenzione, organi della giustizia, Equitalia Giustizia S.p.a. e altri soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di terzi.
In caso di richiesta per soggetto terzo, il richiedente deve presentare documento d’identità valido e dichiarazione della motivazione; per minori o soggetti con limitata capacità di agire è richiesta anche l’attestazione d’identità della persona interessata. È possibile delegare un’altra persona, che deve esibire proprio documento d’identità e copia di quello del richiedente o del suo rappresentante. Tutti i documenti sono acquisiti in copia dall’ufficio.
Il modello deve essere compilato in stampatello e in tutte le sue parti; per i dati relativi a stati, qualità personali e fatti ex art. 46 del DPR n. 445/2000 è ammessa l’autocertificazione.
Indicazioni specifiche sui quadri del modello
Quadro A – Tipologia richiedente e tipo richiesta
Nel quadro A va indicato:
- se la domanda è diretta per sé stessi, con la casella “D”;
- se la domanda è per un soggetto terzo, con la casella “T”.
Solo per l’attribuzione del codice fiscale va anche indicato il codice tipologia richiedente. Le tipologie elencate sono distinte tra richiesta diretta e richiesta per soggetto terzo, con codici da 01 a 18, tra cui studenti non residenti, lavoratori non residenti, soggetti temporaneamente presenti, genitori, rappresentanti, eredi, enti di assistenza, istituti di detenzione, organi della giustizia e altri soggetti tenuti all’indicazione del codice fiscale di terzi.
Nel tipo richiesta vanno indicate le seguenti opzioni:
- 1: attribuzione codice fiscale;
- 2: variazione dati;
- 3: comunicazione decesso;
- 4: richiesta certificato di codice fiscale;
- 5: richiesta duplicato tesserino/Tessera Sanitaria.
Per la richiesta di attribuzione del codice fiscale, chi non ha diritto all’assistenza del SSN può richiedere contestualmente il tesserino. Gli aventi diritto al SSN non devono barrare la casella relativa alla Tessera Sanitaria perché essa viene inviata automaticamente dopo la comunicazione dei dati di assistenza da parte della ASL. Per i neonati entro l’anno di età viene inviata automaticamente una Tessera Sanitaria valida un anno, con successiva emissione della tessera a scadenza standard se la ASL comunica i dati di assistenza.
Per il duplicato della Tessera Sanitaria occorre indicare anche il motivo della richiesta:
- 1 furto o smarrimento;
- 2 mancato recapito;
- 3 sostituzione tecnica di tessera deteriorata.
Sono inoltre indicati casi particolari:
- con richiesta di attribuzione del codice fiscale o di variazione dati può essere chiesto contestualmente il certificato;
- se la richiesta di attribuzione del codice fiscale è presentata dall’erede per un deceduto, deve essere barrata anche la casella di comunicazione decesso e va indicata la data del decesso.
Quadro B – Dati anagrafici
I dati anagrafici sono obbligatori per qualsiasi richiesta. Devono essere indicati:
- cognome e nome senza abbreviazioni, come nel documento d’identità;
- in stampatello, senza titoli onorifici;
- senza caratteri speciali, con eventuale traslitterazione secondo il DM 2 febbraio 2009;
- sesso con indicazione “F” o “M”;
- comune o Stato estero di nascita;
- provincia con sigla automobilistica o “EE” per nascita all’estero;
- data di nascita in forma numerica giorno-mese-anno.
Quadro C – Residenza anagrafica / domicilio fiscale
I residenti in Italia devono indicare la residenza anagrafica. I residenti all’estero devono indicare il domicilio fiscale, inteso come luogo di produzione del reddito o, in mancanza, l’eventuale luogo di dimora; se non esiste un domicilio fiscale o un luogo di dimora, il quadro non va compilato. In ogni caso, i non residenti devono compilare il quadro D.
Gli indirizzi devono essere riportati in modo completo e suddivisi nei campi previsti. Sono forniti esempi pratici di compilazione. La sigla della provincia deve essere quella automobilistica.
Quadro D – Residenza estera
La compilazione è obbligatoria per i non residenti in Italia. Devono essere indicati:
- Stato estero;
- Stato federato/provincia/contea;
- località di residenza;
- codice postale;
- indirizzo estero, senza abbreviazioni.
Quadro E – Eventuali altri codici fiscali attribuiti
Devono essere indicati eventuali altri codici fiscali già attribuiti, da collegare a quello corrispondente ai dati anagrafici corretti.
Allegati
Devono essere elencati i documenti allegati al modello, utili ad attestare la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dichiarati.
Sottoscrizione
Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente, a pena di nullità. Se la presentazione è diretta per sé stessi, il richiedente indica la data e firma. Se la richiesta è per un soggetto terzo, cambiano gli adempimenti a seconda che il richiedente sia una persona fisica o un soggetto diverso da persona fisica:
- persona fisica: va indicato il proprio codice fiscale nel campo del sottoscrittore, con data e firma;
- soggetto diverso da persona fisica: va indicato il codice fiscale del richiedente nel campo apposito e il codice fiscale del rappresentante legale o negoziale nel campo del sottoscrittore, con data e firma.
Delega
Se il modello è presentato tramite delegato, il quadro delega deve essere compilato in tutti i suoi campi e firmato dal delegante. Il delegato deve esibire il proprio documento d’identità e la copia di quello del delegante, entrambi in corso di validità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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