L.R. Toscana 60/2019
Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana riordina la disciplina del marchio per i prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata: lo qualifica come marchio di certificazione, ne definisce i prodotti ammessi, i soggetti autorizzabili, i controlli e gli adempimenti regionali. Prevede un regolamento d’uso entro 180 giorni e una transizione per i concessionari e gli organismi di controllo già operativi.
Gestione del marchio di certificazione per la produzione integrata
Gestione del marchio di certificazione per la produzione integrata
La legge regionale della Toscana riorganizza la disciplina del marchio relativo ai prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata, trasformando il precedente impianto del marchio collettivo in un sistema di marchio di certificazione. Il provvedimento disciplina soggetti ammessi, controlli, adempimenti regionali e regime transitorio.
Oggetto e ambito di applicazione
La legge si applica ai prodotti ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento e riguarda:
- prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti animali non trasformati;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana, composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;
- mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi non rientranti nella prima categoria.
La disciplina opera nel territorio regionale toscano e si inserisce nel quadro della valorizzazione delle produzioni integrate.
Definizioni rilevanti
La legge introduce alcune definizioni utili ai fini applicativi:
- tecniche di produzione integrata: tecniche individuate dai disciplinari, compatibili con la tutela dell’ambiente e orientate a ridurre l’uso di prodotti chimici di sintesi;
- disciplinari di produzione integrata (DPI): principi generali e schede applicative che definiscono le tecniche di produzione integrata e possono riguardare una o più fasi della filiera, dalla produzione alla commercializzazione;
- concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell’elenco regionale che ottiene la concessione d’uso del marchio;
- organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che verifica i concessionari secondo i piani di controllo;
- piano di controllo: insieme delle verifiche finalizzate ad assicurare il rispetto dei DPI.
Acquisizione e natura del marchio
La Giunta regionale è incaricata di compiere gli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio di certificazione ai sensi del codice della proprietà industriale. La modifica normativa sostituisce il precedente riferimento al marchio collettivo con quello al marchio di certificazione.
Soggetti che possono ottenere l’uso del marchio
L’uso del marchio può essere concesso a:
- imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro imprese della CCIAA o a registri equivalenti di altri Stati membri UE, che si impegnano a rispettare i DPI;
- imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione, singole o associate, iscritte al registro imprese della CCIAA o equivalente UE, che abbiano accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole che si impegnano a rispettare i DPI.
Per cooperative o associazioni in cui lo statuto prevede il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualità di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.
La domanda per ottenere l’uso del marchio va presentata alla competente struttura della Giunta regionale e all’OdC prescelto, secondo la procedura stabilita nel regolamento d’uso del marchio.
Elenchi regionali e gestione amministrativa
Le imprese concessionarie dell’uso del marchio sono iscritte in un apposito elenco tenuto dalla competente struttura regionale. La stessa struttura regionale:
- approva le schede tecniche dei DPI e i loro aggiornamenti;
- iscrive e cancella OdC e concessionari nei rispettivi elenchi regionali;
- vigila sulle attività degli OdC;
- concede ai soggetti aventi titolo la facoltà di utilizzare il marchio;
- approva i piani di controllo.
Regolamento d’uso del marchio e atti regionali attuativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare con deliberazione:
- il regolamento d’uso del marchio di certificazione, che disciplina descrizione del segno grafico, del logotipo e del contrassegno, procedure di concessione, obblighi dei concessionari, modalità di apposizione e misure in caso di non conformità;
- i principi generali dei DPI;
- i criteri per la stesura dei piani di controllo e gli obblighi degli OdC;
- i criteri per la vigilanza sugli OdC.
Per elaborare i principi generali dei DPI, le schede tecniche e i relativi aggiornamenti, il dirigente competente si avvale di un comitato tecnico con esperti regionali in tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura; ai lavori possono partecipare esperti delle filiere interessate.
Apposizione del marchio
I concessionari appongono sul prodotto il marchio di certificazione, costituito da:
- segno grafico;
- logo tipo;
- contrassegno.
Le caratteristiche di questi elementi sono definite nel regolamento d’uso.
Controlli sugli operatori e requisiti degli organismi di controllo
I controlli sui concessionari sono svolti da OdC iscritti in un apposito elenco regionale. Per l’iscrizione, gli OdC devono essere accreditati per controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o UNI 11233:2009 e devono presentare domanda alla competente struttura regionale, impegnandosi ad applicare il piano di controllo approvato.
Gli OdC devono:
- effettuare le verifiche iniziali necessarie alla concessione del marchio e inviare la prima dichiarazione di conformità alla Regione e al concessionario;
- ispezionare i concessionari secondo modalità e tempi previsti nei piani di controllo, verificando il rispetto della legge, del regolamento d’uso e dei DPI.
Vigilanza regionale
La competente struttura della Giunta regionale vigila sulle attività degli OdC, verificando in particolare:
- l’applicazione del piano di controllo;
- il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco regionale.
Abrogazioni
Sono abrogate le disposizioni della l.r. 25/1999 relative:
- all’etichettatura;
- alla tutela contro la pubblicità ingannevole.
È inoltre abrogato il regolamento d.p.g.r. 47/R/2004 sul precedente marchio collettivo, sostituito dalla nuova disciplina del marchio di certificazione.
Regime transitorio
Fino all’approvazione del nuovo regolamento d’uso del marchio di certificazione continuano ad applicarsi alcune parti del d.p.g.r. 47/R/2004, e precisamente:
- il capo II;
- l’articolo 14 del capo III;
- gli articoli 16, 18 e 19 del capo IV;
- il capo V.
I concessionari già iscritti nell’elenco regionale alla data di entrata in vigore della legge confluiscono di diritto nel nuovo elenco.
Gli OdC già autorizzati alla stessa data devono, entro 90 giorni dall’approvazione dei piani di controllo, comunicare alla competente struttura regionale l’impegno ad applicare i nuovi piani; in mancanza, sono cancellati dall’elenco regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 ott 2019L.R. Toscana 61/2019
- Legge · 14 ott 2019L.R. Toscana 63/2019
- Legge · 13 nov 2019L.R. Toscana 66/2019
- Legge · 13 nov 2019L.R. Toscana 65/2019
- Legge · 14 nov 2019L.R. Toscana 67/2019
- Legge · 18 nov 2019L.R. Toscana 68/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →