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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28421/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dai rapporti contrattuali relativi a due aeromobili concessi in leasing da una società di leasing aeronautico a una compagnia aerea controllata da una società poi attrice nel giudizio di merito. Dopo una sequenza di accordi sui velivoli, disciplinati dalla legge inglese e con clausola di giurisdizione a favore dei tribunali inglesi, la società proprietaria riprese materialmente possesso degli aeromobili parcheggiati a Milano Linate senza preventivo formale scioglimento dei contratti. La società attrice nel merito, in qualità di socio di maggioranza della compagnia aerea fallita, agì per il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’illegittimo impossessamento dei velivoli e dalle omissioni di ENAC, ENAV e SEA, sostenendo di aver subito un danno diretto per il fallimento della controllata. La società di leasing ricorse per cassazione deducendo violazione degli artt. 183, 163 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda risarcitoria extracontrattuale era stata introdotta solo con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi inammissibilmente come domanda nuova, e che la Corte d’appello aveva erroneamente escluso l’efficacia della clausola contrattuale di foro esclusivo inglese. Sosteneva inoltre che la Corte avesse deciso ultra petita rispetto all’originaria domanda e che la domanda avrebbe comportato mutamento di titolo, legittimazione e causa petendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la domanda modificata in memoria ex art. 183 c.p.c. può investire anche petitum e causa petendi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudichi il diritto di difesa né la durata del processo. Ha quindi condiviso la lettura della Corte d’appello secondo cui l’attrice di merito non aveva introdotto una domanda nuova inammissibile, ma aveva agito fin dall’impostazione complessiva della lite per ottenere il risarcimento del danno direttamente subito in conseguenza del comportamento illecito dedotto, e non quale cessionaria o avente causa della società fallita. Ne è derivata la conferma della giurisdizione del giudice italiano, poiché in assenza di vincolo contrattuale tra le parti della domanda risarcitoria trovava applicazione il criterio del luogo dell’evento dannoso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    La memoria può consentire modifiche della domanda anche su petitum e causa petendi, se connesse alla vicenda sostanziale e non lesive del contraddittorio; non ogni variazione integra domanda nuova inammissibile.

  • art. 163 c.p.c.

    Serve a delimitare l’oggetto della domanda introduttiva, ma la modifica ammissibile nei termini dell’art. 183 c.p.c. non viola di per sé tale delimitazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare entro i limiti della domanda, ma la corretta interpretazione dell’atto introduttivo può ricondurre la pretesa alla domanda effettivamente proposta senza configurare ultrapetizione.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto che l’azione esercitata fosse di responsabilità aquiliana, proposta da un terzo per il danno direttamente subito, in assenza di vincolo contrattuale con il convenuto.

  • art. 32 dei contratti di locazione

    La clausola di giurisdizione esclusiva inglese è stata ritenuta non opponibile alla domanda risarcitoria extracontrattuale proposta dal terzo non parte del vincolo contrattuale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La modifica della domanda consentita dall’art. 183 c.p.c. può riguardare anche gli elementi oggettivi dell’azione, purché rimanga ancorata alla medesima vicenda sostanziale e non alteri in modo lesivo il diritto di difesa della controparte.
  • Non ogni diversa qualificazione della pretesa integra mutatio libelli: occorre distinguere tra vera domanda nuova e semplice rimodulazione della tutela richiesta in relazione ai fatti già dedotti.
  • Ai fini della giurisdizione, una clausola contrattuale di foro esclusivo non è automaticamente opponibile a un’azione risarcitoria aquiliana proposta da un soggetto estraneo al vincolo contrattuale.
  • Il giudice di legittimità privilegia un’interpretazione funzionale delle norme processuali, orientata a concentrazione, economia processuale, stabilità delle decisioni e ragionevole durata del processo.
  • L’interpretazione dell’atto introduttivo deve valorizzare la sostanza della pretesa e la vicenda dedotta, evitando letture formalistiche che frammentino artificiosamente la tutela giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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