Ordinanza n. 11/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio VIII, Centro per l’impiego di Caltanissetta, Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, Sportello Unico per l’Immigrazione di Caltanissetta, Codice: P-CL/L/Q/2023/-OMISSIS-, di revoca del Nulla Osta in favore del lavoratore -OMISSIS- -OMISSIS- emesso in data 29.03.2025, notificato all’odierno ricorrente soltanto in data 10.10.2025; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emessa il 29 marzo 2025 e notificata al ricorrente il 10 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 22 del d.lgs. n. 286/1998, nonché l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non gli fosse imputabile e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione prima di revocare il nulla osta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, assumendo che l’Amministrazione avesse deciso senza garantire la partecipazione procedimentale e sulla base di un’istruttoria lacunosa.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, precisando che la valutazione era sommaria e non preclusiva dell’esame di merito. In particolare, ha escluso, allo stato degli atti, che la mancata stipulazione del contratto di soggiorno fosse non imputabile al ricorrente, poiché le Amministrazioni hanno prodotto la dichiarazione del datore di lavoro che aveva rinunciato all’assunzione in ragione della mancata presentazione del lavoratore presso la sede aziendale per prendere servizio. Tale documentazione è stata ritenuta idonea a comprovare la responsabilità del ricorrente e a sostenere la revoca del nulla osta, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris. L’istanza cautelare è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 750,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, prima della revoca del nulla osta, avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del nulla osta e del lavoro subordinato dello straniero.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato per contestare la mancata partecipazione procedimentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato per contestare la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure relative alla legittimità procedimentale dell’atto.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, sulla base di una valutazione sommaria e senza pregiudizio per il merito, la documentazione acquisita dimostri la manifesta infondatezza delle censure e l’insussistenza del fumus boni iuris.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può trovare giustificazione nella mancata stipulazione del contratto di soggiorno quando l’Amministrazione dimostri documentalmente che tale mancata stipulazione è imputabile al lavoratore, in particolare perché egli non si è presentato presso il datore di lavoro per prendere servizio.
- La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione non opera, allo stato della valutazione cautelare, come rimedio automaticamente dovuto quando la perdita o la mancata instaurazione del rapporto di lavoro sia riconducibile alla condotta del lavoratore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →