Risoluzione n. 38 del 28/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce chi può essere considerato lavoratore frontaliero svizzero ai fini fiscali e quando si applica l’accordo Italia-Svizzera del 1974 oppure la Convenzione contro le doppie imposizioni. Viene confermato che il criterio rilevante è la residenza in un comune entro 20 km dal confine con i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese; se il comune è oltre tale fascia, si applica la disciplina ordinaria con tassazione in Italia, franchigia di 7.500 euro e credito per le imposte estere.
Regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri in Svizzera
Regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri in Svizzera
La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera da soggetti frontalieri, alla luce dell’Ordine del Giorno approvato in sede di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016 e del quadro convenzionale tra Italia e Svizzera. L’obiettivo è precisare chi rientra nella nozione di "frontaliero" e quale disciplina impositiva si applichi nei diversi casi.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama innanzitutto l’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
- L’articolo 1 prevede che i salari, gli stipendi e gli altri elementi della remunerazione di un lavoratore frontaliero siano imponibili soltanto nello Stato in cui l’attività dipendente è svolta.
- L’articolo 2 stabilisce che i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versano ogni anno una parte del gettito fiscale ai Comuni italiani di confine come compensazione finanziaria per le spese sostenute dai Comuni stessi a causa dei frontalieri residenti sul loro territorio.
Viene inoltre richiamato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie, da ultimo emanato il 4 agosto 2016.
Definizione di lavoratore frontaliero svizzero
La risoluzione chiarisce che la qualificazione di "frontaliero" svizzero, ai fini convenzionali, spetta ai lavoratori:
- residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese;
- che si recano in Svizzera per svolgere attività di lavoro dipendente.
Il documento precisa che l’Accordo del 3 ottobre 1974 richiede soltanto che l’attività sia svolta sul territorio di uno dei suddetti Cantoni e non introduce l’ulteriore requisito che il Cantone di lavoro sia "frontista" rispetto al Comune di residenza.
Ambito di applicazione della disciplina convenzionale
Secondo la risoluzione, l’articolo 1 dell’Accordo del 1974 si applica ai lavoratori residenti nei Comuni ricompresi nella fascia di 20 km dal confine con uno dei tre Cantoni svizzeri interessati.
Ne consegue che:
- se il Comune italiano di residenza rientra nella fascia di 20 km, trova applicazione la disciplina speciale dell’Accordo Italia-Svizzera del 3 ottobre 1974;
- se invece il Comune di residenza dista più di 20 km dal confine dei tre Cantoni, non si applica l’articolo 1 dell’Accordo, ma l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Effetti fiscali per i lavoratori residenti oltre la fascia di 20 km
Nel caso in cui il Comune di residenza del lavoratore sia oltre la fascia di 20 km, l’Italia, in quanto Stato di residenza, esercita la potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera.
In tale ipotesi:
- si applica la franchigia di 7.500 euro prevista dall’articolo 75 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 690, della legge n. 190 del 2014, per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera;
- spetta il credito per le imposte pagate all’estero;
- ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR, il credito è riconosciuto riducendo l’imposta estera in misura corrispondente al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con la consueta indicazione di vigilanza da parte delle Direzioni regionali affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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