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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14845/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge: la mancata declaratoria di improcedibilità del reato di lesioni per difetto di querela, nonché la sussistenza dell'aggravante per futili motivi contestata solo in relazione al reato di lesioni

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'aggravante dei futili motivi prevista dall'art. 61, comma 1, n. 1 c.p., richiamata dall'art. 577, rende il reato configurabile nell'ambito delle ipotesi richiamate dall'art. 585 c.p.; pertanto, ai sensi dell'art. 582, comma 2 c.p., il delitto doveva considerarsi procedibile d'ufficio e non è quindi improcedibile per difetto di querela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen.

    art. 61, comma primo, n. 1 c.p.

    Individua l'aggravante dei futili motivi; la Corte l'ha ritenuta applicabile e rilevante ai fini della procedibilità

  • art. 577, comma primo, n. 4 cod. pen.

    art. 577, comma primo, n. 4 c.p.

    Richiama l'aggravante nei delitti contro l'incolumità personale; la Corte ha considerato che, essendo prevista qui l'aggravante, il reato rientra tra quelli richiamati dall'art. 585 e quindi procedibili d'ufficio

  • art. 585 cod. pen.

    Collega le fattispecie di cui all'art. 577 ai delitti di lesioni; la Corte ha usato questo richiamo per stabilire la procedibilità d'ufficio

  • art. 582, comma secondo cod. pen.

    art. 582, comma secondo c.p.

    Stabilisce che, salvo le specifiche eccezioni previste negli articoli indicati, il reato è procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma, escludendo l'improcedibilità per difetto di querela

  • art. 577, comma primo, n. 1 e comma secondo cod. pen. (eccezioni)

    art. 577, comma primo, n. 1 e comma secondo c.p.

    Indicate nel testo come le uniche ipotesi per le quali l'art. 582, comma 2, opera l'eccezione; la Corte ha richiamato tali eccezioni per motivare che nel caso concreto esse non si applicavano

Massime di principio

  • Se un reato di lesioni è aggravato per futili motivi, l'applicazione dell'aggravante può trasformare la fattispecie in una procedibile d'ufficio; in tal caso la mancanza di querela non determina improcedibilità
  • Per valutare l'improcedibilità per difetto di querela è essenziale verificare se la fattispecie concreta rientri nelle eccezioni previste dalla normativa (es. art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2); se non rientra, opera la procedibilità d'ufficio
  • Chi impugna per presunta improcedibilità deve fornire una solida base normativa e fattuale: argomentazioni deboli o manifestamente infondate possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni
  • In casi analoghi è opportuno verificare sempre la configurazione delle aggravanti e i richiami normativi tra articoli (es. come art. 577 richiama art. 61 e come art. 585 richiama l'art. 577) perché questi incroci influiscono sulla procedibilità

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