Prescrizioni del Garante n. 71 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da una ASL che, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in un pignoramento presso terzi per tributi comunali, ha comunicato al creditore procedente che il reclamante aveva cambiato datore di lavoro tramite mobilità. Secondo l’Autorità, la comunicazione verso il creditore era priva di un’idonea base giuridica e non giustificata né dalle norme sull’esecuzione forzata né da generici doveri di trasparenza e cooperazione tra pubbliche amministrazioni. Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha qualificato l’episodio come violazione minore e ha ritenuto sufficiente un ammonimento, senza irrogare sanzione pecuniaria o altre misure correttive, valorizzando la natura isolata dell’episodio, l’assenza di dati particolari, la colpa, la cooperazione dell’ente e la prevista formazione interna.
ASL Verbano Cusio Ossola ammonita per comunicazione illecita al creditore procedente di dati sul nuovo datore di lavoro del dipendente pignorato
ASL Verbano Cusio Ossola: comunicazione illecita al creditore procedente di dati sul nuovo impiego del dipendente
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un interessato nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, relativo a una comunicazione effettuata nell’ambito di un pignoramento presso terzi per il recupero di tributi comunali. La ASL, nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., aveva indicato al creditore procedente che il reclamante, tramite mobilità, prestava servizio presso altra amministrazione, identificata quale nuovo datore di lavoro.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR, lamentava che l’informazione sul nuovo rapporto di lavoro fosse stata resa nota al creditore procedente senza una base giuridica idonea. L’ente, in istruttoria, ha spiegato di aver agito nel quadro della riscossione coattiva di tributi comunali, ritenendo la comunicazione coerente con il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e utile al soddisfacimento delle finalità esecutive.
Difese del titolare
La ASL ha sostenuto che la comunicazione era stata rivolta a un ente pubblico soggetto a segreto d’ufficio e corretta gestione dei dati, e che l’informazione sarebbe comunque stata acquisibile tramite le ordinarie procedure di accesso UNEP. Ha inoltre dichiarato di aver programmato un intervento formativo specifico sul rapporto tra privacy e trasparenza, al fine di prevenire futuri episodi analoghi.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
L’Autorità ha ricordato che, nel contesto lavorativo, i soggetti pubblici possono trattare i dati dei lavoratori quando ciò sia necessario per la gestione del rapporto di lavoro o per adempiere obblighi di legge, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 GDPR, nonché quando il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ex art. 6, parr. 1, lett. e), 2 e 3, GDPR. Tuttavia, la comunicazione di dati personali a terzi da parte di soggetti pubblici è ammessa solo nelle condizioni previste dall’art. 2-ter del Codice privacy.
Insufficienza dell’art. 547 c.p.c. e dei richiami alla cooperazione amministrativa
Il Garante ha osservato che l’art. 547 c.p.c. richiede al terzo pignorato di specificare soltanto di quali cose o somme sia debitore o in possesso e quando debba eseguire pagamento o consegna, oltre a indicare eventuali sequestri o cessioni già notificate o accettate. Non prevede, invece, un obbligo di comunicare al creditore procedente l’esistenza di ulteriori crediti pignorabili o informazioni sul nuovo datore di lavoro dell’esecutato. Neppure i generici principi di trasparenza e cooperazione tra pubbliche amministrazioni sono stati ritenuti sufficienti a fondare la comunicazione, in assenza di una specifica previsione normativa.
Violazione accertata
Secondo il Garante, l’ente ha quindi effettuato una comunicazione di dati personali a un soggetto terzo in assenza di idonea base giuridica, con conseguente violazione:
- dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di liceità, correttezza e trasparenza;
- dell’art. 6 GDPR, per mancanza di una base giuridica valida;
- dell’art. 2-ter del Codice privacy, per l’assenza di una specifica disposizione che autorizzasse la comunicazione.
Valutazione della gravità e misura adottata
Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato una serie di elementi attenuanti ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148:
- episodio isolato riferito a un solo interessato;
- dati non appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR;
- condotta colposa, determinata dall’erronea convinzione di agevolare il creditore;
- cooperazione piena con l’Autorità;
- assenza di precedenti violazioni analoghe;
- avvio di formazione interna sul tema.
Sulla base di tali elementi, la violazione è stata qualificata come "violazione minore" e il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Ha escluso l’adozione di ulteriori misure correttive, ritenendo che la condotta avesse ormai esaurito i suoi effetti.
Dispositivo
Il Garante ha quindi:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dalla ASL Verbano Cusio Ossola;
- ammonito l’ente quale titolare del trattamento;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- rilevato i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
È stata inoltre richiamata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dal dipendente interessato, che lamentava la comunicazione al creditore procedente di informazioni sul proprio nuovo impiego presso un’altra amministrazione, resa dalla ASL Verbanio Cusio Ossola nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. nell’ambito di un pignoramento presso terzi per il recupero di tributi comunali.
Difese dell’ente
La ASL ha sostenuto di aver agito in ossequio al principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e alle norme in materia di esecuzione forzata, ritenendo l’informazione pertinente e comunque non particolarmente riservata; ha inoltre rappresentato l’intenzione di attivare una specifica formazione privacy-trasparenza per il personale.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica
L’Autorità ha escluso che l’art. 547 c.p.c. imponesse di comunicare al creditore informazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente richieste, e ha osservato che nemmeno generici richiami a trasparenza e cooperazione tra amministrazioni possono legittimare la comunicazione di dati personali a terzi in assenza di una previsione normativa specifica. Ha richiamato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 88 GDPR, nonché l’art. 2-ter del Codice privacy.
Esito e qualificazione della violazione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità della comunicazione dei dati del reclamante al creditore procedente, ritenendo che la condotta integrasse una comunicazione a un terzo senza base giuridica e in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Ha tuttavia qualificato il caso come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR.
Misura adottata e criteri di valutazione
In considerazione della natura isolata dell’episodio, dell’assenza di dati particolari, della colpa, della collaborazione con l’Autorità, della mancanza di precedenti analoghi e dell’annunciata formazione interna, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR. Non ha disposto ulteriori misure correttive, ritenendo esauriti gli effetti della condotta.
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