Sentenza del 20/01/2016 n. 953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il recupero di IRPEG e IRAP relative agli anni 2000 e 2001, a seguito del mancato o insufficiente pagamento delle somme indicate in una dichiarazione integrativa presentata per il condono di cui all'art. 9-bis della L. n. 289/2002. La società sosteneva che il pagamento parziale delle rate fosse sufficiente a conservare l'efficacia della definizione agevolata e contestava inoltre l'omessa comunicazione di irregolarità e la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella. L'Agenzia delle entrate sosteneva invece che il condono ex art. 9-bis avesse natura clemenziale e si perfezionasse soltanto con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti il primo e il terzo motivo. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 richiede il pagamento integrale e tempestivo dell'imposta e degli interessi, anche quando il pagamento sia rateizzato; il versamento della sola prima rata o di una parte delle rate non conserva l'efficacia della definizione. In caso di pagamento omesso, parziale o tardivo, l'istanza diviene inefficace, rivive l'obbligazione tributaria originaria e l'Amministrazione può recuperare l'imposta non versata applicando le sanzioni previste per l'originario omesso versamento, senza riduzione proporzionale per gli importi parzialmente pagati. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, le relative censure sono state ritenute infondate. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente, condannandola alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Polis S.p.A.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate e il recupero delle somme risultanti non versate, senza necessità di una rettifica sostanziale della dichiarazione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti [...] che provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali [...].
La definizione agevolata ha natura clemenziale e si perfeziona esclusivamente mediante il pagamento integrale e tempestivo dell'imposta e degli interessi nei termini previsti, anche se il pagamento è rateizzato. Il pagamento parziale non è sufficiente e non consente di conservare proporzionalmente il beneficio.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Il contribuente che non esegue il pagamento delle imposte [...] è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Quando il condono ex art. 9-bis non si perfeziona, la sanzione si ricollega all'originario omesso versamento e può essere commisurata all'intero importo non versato nei termini originari, senza riduzione proporzionale per i pagamenti parziali effettuati durante la procedura di condono.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Comunicazione degli esiti del controllo quando dalla dichiarazione emerga un risultato diverso da quello dichiarato o sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'avviso bonario non è necessario quando il controllo automatizzato riguarda soltanto imposte dichiarate ma non pagate, poiché in tal caso non vi è una rettifica della dichiarazione né un'incertezza interpretativa da comunicare.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a)
Indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria.
Per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità o annullabilità della cartella, in assenza di una specifica sanzione applicabile al periodo considerato.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
Nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.
La sanzione della nullità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento opera solo per le cartelle riferite a ruoli consegnati a partire dal 1 giugno 2008.
Codice di procedura civile, art. 384
Decisione della causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha potuto decidere direttamente la controversia rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Per le definizioni agevolate di natura clemenziale, il beneficio normalmente dipende dal pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; non è possibile applicare per analogia regole previste per altri tipi di condono che ammettono il mantenimento dell'efficacia con il solo pagamento della prima rata.
- Il pagamento parziale o tardivo delle rate di un condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 rende inefficace la definizione e consente all'Amministrazione di recuperare l'obbligazione tributaria originaria, comprese le sanzioni già collegate all'omesso versamento originario.
- Il pagamento parziale effettuato durante una procedura di condono inefficace non comporta automaticamente una riduzione proporzionale della base di calcolo delle sanzioni, salvo diversa specifica previsione normativa.
- L'avviso bonario è necessario soprattutto quando il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso dalla dichiarazione o incertezze rilevanti; non è generalmente richiesto per il semplice mancato pagamento di imposte già dichiarate.
- Le contestazioni processuali per omessa pronuncia devono indicare con precisione la domanda o eccezione proposta, l'atto in cui è stata formulata e la sua decisività; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella va valutata in base alla data di consegna del ruolo: la nullità prevista dalla disciplina del 2008 opera per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, non automaticamente per quelli anteriori.
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