Deliberazione n. 297 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a preservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie. Non sono previste sanzioni pecuniarie, ma solo la ratifica delle misure adottate in via d’urgenza.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn e prevede un intervento entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Origine del procedimento
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. L’Autorità ha verificato la compatibilità del fatto segnalato con la disciplina richiamata e ha attivato il procedimento urgente.
Misure urgenti adottate
Con le determinazioni nn. 147 e 148 del 5 maggio 2025, il dirigente competente ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, per soli fini probatori;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.
Ratifica finale
Il Garante, riunito il 21 maggio 2025, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 147/2025 e 148/2025 adottati in data 5 maggio 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma esclusivamente le misure preventive e conservative disposte per evitare la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La decisione nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, ossia il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e riferito all’interessato. Il Garante richiama anche il proprio potere di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 147 e 148 del 5 maggio 2025. Con tali provvedimenti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società destinatarie di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 21 maggio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 147/2025 e 148/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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