Risposta n. 876 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeinterpello ordinario - interessi passivi - ROL fiscale - disposizioni transitorie ex art. 13 D.Lgs. n. 142/2018 (svalutazioni di magazzino)
Il quesito
la Società ALFA chiede come applicare la disciplina transitoria di cui all'art.13, comma 3, D.Lgs. n.142/2018 alla determinazione del ROL fiscale a partire dal periodo d'imposta 2019 in relazione alle svalutazioni di magazzino (fondi svalutazione formatisi nel 2019 e in esercizi precedenti) e alle successive movimentazioni di tali fondi
Soluzione prospettata dal contribuente
il contribuente sostiene che: per la Divisione ALFA l'accantonamento 2019 al fondo materie prime non rileva nel ROL fiscale (valore fiscale zero); per i prodotti finiti va incluso il valore contabile della liberazione e l'accantonamento 2019 fiscalmente rilevante, mentre non va incluso il recupero relativo ad accantonamenti antecedenti al 2019; per la Divisione GAMMA le liberazioni di fondi prive di rilevanza fiscale devono essere incluse nel ROL fiscale ai sensi della disciplina transitoria; inoltre propone di consumare prioritariamente gli accantonamenti più remoti
Il parere dell’Agenzia
l'Agenzia ritiene che: la disciplina transitoria mira a evitare duplicazioni fra ROL contabile e ROL fiscale; l'accantonamento 2019 su materie prime che ha valore fiscale zero non rientra nell'esclusione transitoria e quindi nel periodo di imputazione rileva come valore fiscale (ossia nulla) nel ROL fiscale, mentre il suo effetto si manifesterà fiscalmente quando le materie saranno utilizzate; per i prodotti finiti: la liberazione contabile non imponibile (area BETA) deve concorrere al ROL fiscale per il suo valore contabile ai sensi dell'art.13(3)(b); l'accantonamento 2019 fiscalmente rilevante riduce il ROL fiscale secondo le regole ordinarie; le variazioni in diminuzione del 2019 riconoscimento fiscale di precedenti accantonamenti non concorrono al ROL fiscale ai sensi dell'art.13(3)(a); le liberazioni della Divisione GAMMA prive di rilevanza fiscale vanno incluse nel ROL fiscale come rettifiche di costi già rilevati; infine, in presenza di stratificazioni temporali, le rettifiche devono imputarsi prioritariamente agli accantonamenti più remoti. Il parere è reso sulla base dei fatti esposti e senza verifica dei dati contabili e fiscali.
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