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Interpello

Risposta n. 872 del 29/12/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Regime di affrancamento dell'avviamento e altri asset immateriali risultanti dal bilancio consolidato e ricompresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo (art.15, comma 10-ter DL 185/2008) - Risposta n. 872/2021

Il quesito

La società istante chiede se può esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art.15, comma 10-ter DL 185/2008 con riferimento alla quota di avviamento e intangibili attribuiti nel bilancio consolidato alla partecipazione del 30% di A detenuta tramite C in seguito a un'operazione di scambio/conferimento; in particolare chiede (1) se le fattispecie di conferimento/scambio rientrano nell'ambito delle "operazioni straordinarie o traslative" del Provvedimento, (2) se la rilevazione nel consolidato antecedente all'efficacia giuridica dell'operazione pregiudica l'opzione e (3) se l'indiretta detenzione/incremento di controllo tramite soggetto partecipato legittima l'esercizio dell'opzione (e se N può esercitarla per la quota del 70%).

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante sostiene di poter esercitare l'opzione; ritiene che lo scambio mediante conferimento rientri tra le operazioni contemplate dal Provvedimento anche senza i requisiti per la neutralità fiscale TUIR, che la contabilizzazione full goodwill ante operazione non impedisca l'accesso all'affrancamento se l'avviamento risulta nel bilancio consolidato dell'esercizio, e che l'incremento di controllo indiretto tramite C legittimi l'opzione. Propone di calcolare la base imponibile come il minore tra la differenza tra valore contabile della partecipazione in C nel bilancio individuale e il valore contabile risultante dalla situazione contabile di conferimento, e la corrispondente quota di avviamento/intangibili iscritta nel consolidato; ritiene inoltre compatibile l'esercizio simultaneo da parte di N per la quota del 70%.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate concorda, in linea di principio, con l'interpretazione dell'istante. Il Provvedimento considera rilevanti, ai fini dell'affrancamento, anche operazioni come conferimenti e scambi di partecipazioni che conducano all'iscrizione di una partecipazione di controllo; conta che il bilancio consolidato rilevante sia quello annuale e che nel consolidato dell'esercizio sia iscritta la voce di avviamento/intangibili, quindi la rilevazione provvisoria antecedente non pregiudica l'opzione purché confermata nel bilancio consolidato annuale. L'Agenzia precisa che l'incremento o l'acquisizione indiretta del controllo tramite soggetto partecipato rientra nelle fattispecie abilitate e che più soggetti del gruppo (es. I e N) possono esercitare l'opzione nei limiti previsti dal Provvedimento; si richiama inoltre il criterio di determinazione della base imponibile e il divieto di cumulo con altri regimi di riallineamento, con la riserva che il parere si basa sui documenti presentati e senza verifiche sui valori esposti.

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