Deliberazione n. 304 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 16 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Tripod Technology GmbH, relativi a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti avevano imposto l’adozione immediata di cautele per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento del 21 maggio 2025 ha quindi confermato tali determinazioni in sede collegiale.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Tripod Technology GmbH per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 21 maggio 2025, due determinazioni urgenti adottate il 16 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Tripod Technology GmbH. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
Quadro normativo e competenza dell’Autorità
L’Autorità richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità collegiale.
Contenuto della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook, Instagram e Tandem. Il materiale segnalato è qualificato come contenuto audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti del 16 maggio 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 159 e 160 del 16 maggio 2025, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme. In particolare:
- è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- la conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale del procedimento
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 159/2025 e 160/2025 adottati dal dirigente competente. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure preventive e conservative disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato e preservarne l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione, tramite Facebook, Instagram e Tandem, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il caso rientra nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di c.d. revenge porn e di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 159 e 160 del 16 maggio 2025. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Tripod Technology GmbH di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, solo a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica collegiale del Garante
Il Garante, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 159/2025 e 160/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica riguarda i medesimi destinatari e conferma l’efficacia delle misure adottate d’urgenza per prevenire la diffusione del contenuto segnalato.
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