Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 953 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta proporzionale di registro di una fideiussione emersa in occasione della registrazione di un decreto ingiuntivo pronunciato contro il debitore principale e i garanti. B. sosteneva, in sostanza, che la fideiussione, in quanto obbligazione accessoria rispetto a una prestazione principale soggetta a IVA e resa da un soggetto IVA, dovesse beneficiare del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986. La Commissione ha invece ritenuto applicabile il principio affermato dalla Cassazione, sentenza n. 17237/2013, secondo cui la fideiussione mantiene, ai fini dell'imposta di registro, autonomia rispetto al rapporto principale e sconta l'imposta in misura proporzionale.

La decisione

La sentenza di primo grado è stata riformata e il ricorso originario di B. è stato respinto. La Commissione ha stabilito che la natura accessoria della fideiussione prevista dall'art. 1939 c.c. rileva nell'ambito civilistico, ma non impedisce la tassazione autonoma ai fini dell'imposta di registro. Il fatto che il creditore sia un soggetto IVA o che l'obbligazione principale sia soggetta a IVA non estende il principio di alternatività alla fideiussione. Le spese di primo e secondo grado sono state compensate, in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.

Norme richiamate

  • Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (principio di alternatività IVA/registro)

    Principio di alternatività fra IVA e imposta di registro

    La norma non impedisce l'applicazione proporzionale dell'imposta di registro alla fideiussione quando l'obbligazione principale è soggetta a IVA, perché la garanzia costituisce, ai fini tributari, un negozio autonomo.

  • Art. 1939 del Codice civile

    La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose

    La natura accessoria della fideiussione opera sul piano civilistico, ma non determina necessariamente un trattamento fiscale dipendente da quello dell'obbligazione principale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Nel sistema dell'imposta di registro prevale l'autonomia dei singoli negozi giuridici; pertanto la fideiussione enunciata in un decreto ingiuntivo può essere tassata autonomamente in misura proporzionale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 17237/2013

    Le fideiussioni enunciate in decreti ingiuntivi scontano l'imposta di registro proporzionale anche quando il creditore è un soggetto IVA e la prestazione principale è soggetta a IVA.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la fideiussione può essere considerata un negozio autonomo rispetto al rapporto garantito, anche se civilisticamente è un'obbligazione accessoria.
  • L'assoggettamento a IVA dell'obbligazione principale non comporta automaticamente l'esclusione della fideiussione dall'imposta proporzionale di registro.
  • Quando una fideiussione viene enunciata in un decreto ingiuntivo, l'Amministrazione finanziaria può assoggettarla autonomamente a imposta di registro proporzionale.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro va verificato con riferimento alla singola operazione imponibile e non necessariamente all'intero rapporto contrattuale.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese di lite anche quando accoglie la tesi dell'Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.