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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 671/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione parziale in cassazione della sentenza di appello (differenze retributive) con tre motivi; le controparti hanno resistito con controricorsi e Kelly Services ha proposto ricorso incidentale. Successivamente il ricorrente principale ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso principale e agli 'atti/azione' dinanzi alla Corte di Cassazione; le rinunce sono state accettate dalle parti controricorrenti e Kelly Services ha rinunciato altresì al controricorso/ricorso incidentale. ESA ha solo preso atto della rinuncia al ricorso incidentale da parte di Kelly Services.

La decisione

La Corte ha qualificato le rinunce come rinunce ai ricorsi ex art. 390 c.p.c. con effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese tra le due controricorrenti nel rapporto reciproco, atteso che il ricorso incidentale non faceva valere pretese di Kelly Services nei confronti di ESA. Inoltre non è stato disposto alcun pagamento aggiuntivo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto tale sanzione si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e va interpretata restrittivamente (con richiamo a Cass. n. 34025/23).

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Regolamenta la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni depositate costituiscano rinunce ai ricorsi ai sensi di questa norma

  • art. 391 c.p.c.

    Stabilisce l'effetto estintivo della rinuncia all'impugnazione: la rinuncia provoca l'estinzione del giudizio di legittimità, come deciso dalla Corte

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo di pagamento di ulteriore contributo unificato in determinati casi sanzionatori (es. rigetto/inammissibilità/improcedibilità). La Corte ha escluso la sua applicazione all'estinzione per rinuncia, richiamando la giurisprudenza che ne richiede interpretazione restrittiva

  • Cass. n. 34025/2023

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui la sanzione del contributo aggiuntivo si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non può essere estesa per analogia ai casi di estinzione per rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, anche se formulata come rinuncia agli 'atti' o all'azione, può essere qualificata come rinuncia ex art. 390 c.p.c. e produce automaticamente l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La semplice presa d'atto di una rinuncia da parte di un controinteressato non comporta automaticamente una pronuncia sulle spese fra le controricorrenti: ciò dipende dalle pretese effettivamente dedotte dal ricorso incidentale e dai rapporti fra le parti
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002 è di stretta interpretazione e si applica solo nei casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità); non va applicato ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia
  • Se si intende rinunciare a un ricorso è consigliabile una dichiarazione formale e chiara ai sensi dell'art. 390 c.p.c., notificata alle controparti, e valutare contestualmente le conseguenze processuali su eventuali ricorsi incidentali per evitare incertezze su spese e rapporti fra le parti
  • Quando è presente un ricorso incidentale che non deduce pretese nei confronti di una delle controricorrenti, la Corte può non pronunciarsi sulle spese tra quelle parti; quindi, in situazioni con più impugnative, è utile coordinare le rinunce e le prese d'atto per definire in modo chiaro le questioni economiche

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