Cassazione Civile, Ordinanza n. 28169/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento relativa all’IRAP 2008, notificata nel 2012 per un importo di euro 13.932,05 oltre interessi e sanzioni. In primo grado la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la CTR della Sicilia ha invece accolto l’impugnazione e annullato la cartella, ritenendo nullo l’atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il concessionario della riscossione, con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, sostenendo che la CTR non aveva spiegato quale omissione fosse imputabile all’agente della riscossione; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente percepito il contenuto della cartella, poiché in essa il responsabile del procedimento risultava indicato. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; la società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse inesistente né meramente apparente; ha accolto il secondo motivo, rilevando che la cartella, per quanto trascritto nel ricorso, riportava effettivamente l’indicazione del responsabile del procedimento. In applicazione del principio per cui il vizio denunciabile ex art. 115 c.p.c. riguarda l’errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova e non la sua valutazione, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La mancanza della motivazione rileva come nullità della sentenza solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di individuarla come giustificazione del decisum.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per la sentenza tributaria vale il requisito della motivazione; la sua carenza radicale può determinare nullità della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti; è censurabile in cassazione l’errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova o l’utilizzo di prove inesistenti nel processo, non il mero apprezzamento valutativo.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per denunciare l’erronea valutazione del contenuto della cartella.
art. 7, comma 2, lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli atti tributari non implica, di per sé, nullità automatica dell’atto per la sola omissione, in assenza di espressa previsione sanzionatoria, secondo l’interpretazione richiamata dalla Corte.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
La norma introduce espressamente la nullità per le cartelle prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, ma solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008; per quelli precedenti la mancanza non comporta nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza può essere denunciato quando vi sia mancanza o apparenza della motivazione, oppure errore processuale rilevante come violazione dell’art. 115 c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione è solo quando manchi del tutto o sia incomprensibile per radicale contraddittorietà; non è sufficiente la mera sinteticità o l’eventuale non condivisibilità del ragionamento del giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio ex art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice attribuisca alla prova un contenuto oggettivo diverso da quello risultante dagli atti, o utilizzi prove inesistenti nel processo; resta invece insindacabile la valutazione di attendibilità o idoneità dimostrativa della prova.
- L’omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali non determina nullità per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008; la nullità opera solo nei casi e nei limiti temporali espressamente previsti dalla norma.
- Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo, il ricorrente deve riportare in ricorso gli elementi necessari a consentire il controllo diretto degli atti, secondo il principio di autosufficienza.
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