L.R. Toscana 12/2022
Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana semplifica l’approvazione delle varianti urbanistiche necessarie per opere finanziate dal PNRR o dal PNC, prevedendo conferenza dei servizi, pubblicazione sul BURT, tempi ridotti per osservazioni e, se occorre, accordo paesaggistico e copianificazione. Esclude la necessità di VAS per la localizzazione delle singole opere, ferma restando la VIA. Vigore dal 30 aprile 2022.
Semplificazioni urbanistiche per interventi PNRR e PNC in Toscana
Semplificazioni urbanistiche per interventi PNRR e PNC in Toscana
La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, procedure accelerate per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica necessarie alla realizzazione di interventi finanziati dal PNRR o dal PNC. Il provvedimento mira a coordinare tali semplificazioni con la tutela paesaggistica, ambientale ed espropriativa.
Varianti per opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate dal PNRR o dal PNC
Quando la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, finanziata in tutto o in parte dal PNRR o dal PNC, richiede modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l’amministrazione procedente convoca una conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/1990, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale sede chiede anche l’attivazione della procedura di variante automatica. Resta ferma la disciplina espropriativa prevista dal d.P.R. n. 327/2001.
Pubblicità, osservazioni e approvazione della variante
Della conferenza dei servizi è data notizia sul BURT e il progetto è pubblicato anche sui siti istituzionali dei soggetti coinvolti. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso; il termine sale a 30 giorni quando sia necessario apporre vincoli preordinati all’esproprio. Le osservazioni vengono esaminate in conferenza, nella quale i soggetti competenti si esprimono motivatamente entro i 15 giorni successivi. L’approvazione del progetto in conferenza costituisce variante urbanistica e, se necessario, vincolo preordinato all’esproprio; la variante acquista efficacia con la deliberazione del consiglio comunale che prende atto della determinazione conclusiva della conferenza.
Tutela paesaggistica e raccordo con il piano paesaggistico
Se la variante incide su beni paesaggistici disciplinati dalla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella conferenza di servizi deve essere acquisito un separato accordo tra Regione e Ministero della Cultura sulla conformità della variante al PIT con valenza di piano paesaggistico.
Prescrizioni attuative e tempi di esecuzione
La deliberazione del consiglio comunale deve indicare i tempi di esecuzione e le eventuali prescrizioni necessarie per lo svolgimento dei lavori, tenendo conto delle scadenze previste per l’attuazione del PNRR o del PNC.
Nuovo consumo di suolo fuori dal territorio urbanizzato
Salvo i casi esclusi dalla l.r. 65/2014, se la variante comporta nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, prima della conferenza dei servizi è necessario il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione. Se la conferenza non si pronuncia entro 30 giorni dall’istanza, il parere si intende favorevole.
Limite funzionale della variante
Le varianti consentite dalla legge sono ammesse esclusivamente per la realizzazione dell’opera oggetto dell’intervento finanziato dal PNRR o dal PNC.
Valutazioni ambientali
Per le varianti di cui alla legge, resta ferma l’applicazione della disciplina sulla VIA. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
Varianti per opere diverse da opere pubbliche o di pubblica utilità
Se il finanziamento PNRR o PNC riguarda opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità e la loro realizzazione comporta varianti agli strumenti urbanistici, tali varianti sono ammesse in deroga alle limitazioni indicate da alcuni articoli della l.r. 65/2014. A queste varianti si applicano comunque le disposizioni del titolo II della medesima legge regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, quindi dal 30 aprile 2022.
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