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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24611/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 161 e 129 c.p.p. per omessa dichiarazione della prescrizione, già maturata alla data della sentenza di appello; 2) mancata motivazione sulla declaratoria di prescrizione; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al funzionamento dell'etilometro, per mancata prova della sua omologazione e delle revisioni periodiche nonostante le richieste difensive; 4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., sostenendo che il risarcimento delle lesioni sarebbe riconducibile come danno derivante dal reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul punto della prescrizione la Corte ha ritenuto la censura generica (mancanza di indicazione del termine e del calcolo) e ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024 che ha chiarito l'applicabilità, per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, della disciplina introdotta dalla legge n.103/2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2,3,4 c.p.; il reato (commesso il 9/3/2019) non era quindi prescritto alla data della sentenza di appello né si è successivamente prescritto. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro grava sull'accusa, ma il difensore ha altresì l'onere di allegare la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio; tale onere di allegazione non è stato assolto dalla difesa. La Corte ha poi valorizzato le dichiarazioni dell'operante (andatura barcollante dell'imputato) e gli scontrini che attestavano il corretto funzionamento dell'etilometro. Sul quarto motivo, relativo all'attenuante ex art. 62 n.6 c.p., la Corte ha confermato che le lesioni conseguenti a incidente non sono necessariamente "effetto normale" del reato di guida in stato di ebbrezza, reato di pura condotta, e che il nesso fra reato e danno deve essere di regolarità causale; il nesso occasionale risulta insufficiente per riconoscere l'attenuante. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto la contestazione generica e inidonea senza il calcolo del termine

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione sulla declaratoria di prescrizione; la Corte ha giudicato insufficiente la deduzione difensiva

  • legge n.103 del 2017 (disciplinante la sospensione della prescrizione)

    art. 159, commi 2, 3 e 4 cod. pen.

    le Sezioni Unite hanno confermato l'applicabilità integrale della disciplina ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; ne discende che la prescrizione non si era perfezionata nel caso di specie

  • legge n.134 del 2021

    richiamata nel contesto del dubbio interpretativo risolto dalle Sezioni Unite: non ha escluso l'applicazione della legge 103/2017 ai reati del periodo indicato

  • art. 186, comma 2, d.lgs. n.285/1992

    norma che sanziona la guida in stato d'ebbrezza; contestato reato principale rispetto al quale è stato valutato il valore probatorio dell'etilometro

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 38618/2019 e Sez. 4 n. 3201/2019)

    principio applicato: l'onere della prova dell'omologazione e delle verifiche periodiche grava sull'accusa, ma la difesa deve allegare specificamente la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    attenuante per danno risarcito: interpretata limitativamente dalla Corte secondo il criterio della "regolarità causale": solo i danni che siano effetto normale e prevedibile del reato possono far scattare l'attenuante; danni occasionati da un incidente non sono automaticamente riconducibili a tale regolarità

Massime di principio

  • Le deduzioni sulla prescrizione devono essere concrete e corredate del calcolo puntuale dei termini: una contestazione generica è inammissibile.
  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (art.159, commi 2-4), per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite.
  • Nel giudizio per guida in stato d'ebbrezza l'accusa ha l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro; tuttavia la difesa deve allegare in modo specifico e non generico la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio per rendere efficace tale eccezione.
  • La semplice possibilità che la guida in stato d'ebbrezza abbia causato lesioni non basta a riconoscere l'attenuante ex art.62 n.6 c.p.: è necessario dimostrare che il danno sia un effetto "normale" e regolarmente connesso al reato (regolarità causale), non un evento meramente occasionale.
  • Le impugnazioni che omettono elementi di calcolo o allegazioni specifiche rischiano l'inammissibilità: attenzione a motivare e documentalmente sostenere ogni censura.

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