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Provvedimento

Deliberazione n. 558 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 13 luglio 2026 nei confronti di Facebook, Instagram, Threads, Telegram, TikTok, X, Discord, Twitch e Snapchat a seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per dodici mesi esclusivamente a fini probatori e con misure volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di misure urgenti adottate il 13 luglio 2026 nei confronti di gestori di piattaforme digitali, a seguito della segnalazione di una persona interessata relativa al possibile rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Fondamento normativo

L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha dichiarato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Telegram, TikTok, X, Discord, Twitch e Snapchat.

Le società destinatarie delle misure sono state individuate in Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, X Internet Unlimited Company, Discord Netherlands BV, Twitch Interactive Inc. e Snap Inc.

Misure urgenti adottate il 13 luglio 2026

Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 363-369 del 13 luglio 2026.

Le determinazioni hanno previsto:

  • l’ingiunzione alle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, così da consentirne l’individuazione e il blocco senza la necessità di una diffusione del contenuto in chiaro;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione del materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 13 luglio 2026.

Ratifica da parte del Garante

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 363/2026-369/2026 adottati d’urgenza il 13 luglio 2026.

La ratifica conferma le misure già impartite alle piattaforme e consolida l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato, nonché l’obbligo di conservazione probatoria limitata nel tempo e accompagnata da misure di pseudonimizzazione o comunque di protezione contro la diretta identificazione degli interessati.

Sanzioni

Il provvedimento non dispone sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 83 GDPR e non indica criteri di quantificazione di una sanzione. Esso ha natura di ratifica di misure urgenti e preventive adottate nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

Una persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di diverse piattaforme digitali.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 13 luglio 2026, le determinazioni nn. 363-369, ingiungendo alle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale

Alle società è stato inoltre prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 23 luglio 2026, adottato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente nei confronti delle società interessate.

Come è indicizzato

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