Deliberazione n. 431 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 2 luglio 2024 dal dirigente competente nei confronti di Snap Inc. e Twitter International Company. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite le piattaforme Snapchat e X senza consenso dell’interessato. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservazione a fini probatori per 12 mesi di eventuale contenuto acquisito in chiaro.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Snap Inc. e Twitter International Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 2 luglio 2024 nei confronti di Snap Inc. e Twitter International Company, nell’ambito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire, entro 48 ore dalla segnalazione, quando vi sia fondato motivo di ritenere che materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e istruttoria
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Snapchat e X. Il Garante dà atto di avere esaminato la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Misure urgenti adottate il 2 luglio 2024
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Snap Inc. e Twitter International Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 4 luglio 2024, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 315/2024 e 316/2024 adottati d’urgenza nei confronti di Snap Inc. e Twitter International Company. La decisione conferma quindi l’assetto di tutela immediata predisposto per impedire la diffusione del materiale segnalato e preservarne l’eventuale valore probatorio, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Snapchat e X. La norma attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 2 luglio 2024 due determinazioni d’urgenza. Con esse ha ingiunto a Snap Inc. e Twitter International Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione, per soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 4 luglio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 315/2024 e 316/2024 adottati in via d’urgenza nei confronti delle due società. Il provvedimento conferma quindi l’efficacia delle misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie.
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