Cassazione Penale, Sentenza n. 00686/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sostituzione della pena detentiva con la pena dei lavori di pubblica utilità disposta nella sentenza di patteggiamento del 12/12/2024. Il ricorrente deduce che la sostituzione è illegale in quanto il reato contestato (rapina aggravata dall'uso dell'arma, art. 628, commi 2 e 3, n.1 c.p.) rientra nell'elenco dei delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1-ter, L. n. 354/1975 e, per effetto della modifica introdotta dall'art. 71, lett. g), del d.lgs. n. 150/2022 sulla legge n. 689/1981 (art. 59, lett. d)), è escluso dalla possibilità di applicare pene sostitutive quale il lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato: la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità è qualificata come pena illegale in relazione all'art. 59, lett. d), L. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, perché il reato è compreso fra quelli ostativi di cui all'art. 4-bis L. 354/1975. Perché il fatto è successivo all'entrata in vigore della modifica (27/08/2023), non si applica la disciplina più favorevole anteriore. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento (accordo sulle pene) per la quale è stata pronunciata la sentenza impugnata; non autorizza l'applicazione di pene incompatibili con divieti legali espressi.
art. 628 cod. pen., commi 2 e 3, n.1
art. 628, commi 2 e 3, cod. pen.
Testo che definisce la rapina aggravata (tra cui l'uso dell'arma): è il reato per cui il resistente è stato condannato.
art. 59, lett. d), L. 689/1981
art. 59, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689
Nella formulazione posteriore alla modifica, esclude la possibilità di applicare pene sostitutive (come i lavori di pubblica utilità) per i reati ricompresi tra quelli indicati dall'art. 4-bis L. 354/1975.
art. 71, lett. g), d.lgs. n. 150/2022
art. 71, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 59 della legge n. 689/1981 introducendo il divieto di applicare pene sostitutive per i reati cd. ostativi elencati in art. 4-bis L. 354/1975.
art. 4-bis, comma 1-ter, L. n. 354/1975
art. 4-bis, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Elenco dei delitti 'ostativi' per i quali sono previste restrizioni nell'accesso a benefici penali; il reato di rapina aggravata dall'uso dell'arma è ricompreso in tale novero, impedendo l'applicazione di pene sostitutive ove la norma di cui all'art. 59 le esclude.
Norma richiamata come base normativa per conversione/sostituzione di pena; la Corte segnala che tale meccanismo non può operare quando la legge esclude la pena sostitutiva per il delitto in questione.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede facoltà per l'applicazione di misure alternative o modalità di esecuzione della pena: richiamata nel contesto della sostituzione, ma incompatibile con il divieto previsto per i delitti ostativi.
artt. 53 e 56-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689
Previsioni relative a modalità ed esecuzione di pene alternative e sostitutive (richiamate dalle parti); la loro applicazione è esclusa se contrastante con il divieto di cui all'art. 59, lett. d).
art. 2, comma quarto, cod. pen.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio di applicazione della norma penale più favorevole nel tempo; qui valutato per escludere l'applicazione retroattiva della modifica, poiché il fatto è successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.
Sez. 2, n. 34380 del 17/09/2025 (Pg. c. Genovese)
Sez. 2, n. 34380 del 17/09/2025, Rv. 288684
Precedente di legittimità che ha affermato che l'applicazione di una pena sostitutiva per reati ricompresi nell'art. 4-bis determina ipotesi di pena illegale in presenza del divieto dell'art. 59 L. 689/1981.
Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025 (Acquaviva)
Sez. 2, n. 35181 del 01/10/2025, Rv. 288697
Precedente che ha trattato la questione della decorrenza della modifica normativa: per fatti anteriori al 30/12/2022 può trovare applicazione la normativa più favorevole; per fatti successivi al 30/12/2022 la nuova disciplina si applica e impedisce la sostituzione.
Massime di principio
- Se il reato rientra tra quelli indicati dall'art. 4-bis, comma 1-ter, L. 354/1975, e l'art. 59 L. 689/1981 (nella formulazione successiva alle modifiche di d.lgs. n. 150/2022) vieta le pene sostitutive, il giudice non può convertire una pena detentiva in lavori di pubblica utilità: tale conversione integra una pena illegale.
- La data del fatto è cruciale: per reati commessi dopo l'entrata in vigore della modifica (d.lgs. n. 150/2022, operativa dal 30/12/2022 nelle applicazioni segnalate dalla giurisprudenza), il divieto si applica. Per fatti anteriori può operare il principio della norma più favorevole.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve verificare sia il consenso delle parti sia la legittimità sostanziale della pena concordata; l'illegittimità della pena (es. pena sostitutiva vietata) è motivo di annullamento in sede di legittimità.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione, nei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p., per vizi di legge quali la pena illegale; se fondato, il ricorso può portare all'annullamento senza rinvio e alla rimessione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- In casi simili il giudice di merito deve applicare le norme nella loro versione vigente alla data del fatto e, in caso di successione di leggi penali nel tempo, verificare se la nuova norma sia più favorevole od odiosa per il condannato (art. 2 c.p.).
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