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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33444/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2016, maturato a fronte dell’acquisto di beni strumentali. L’amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso assumendo che la società fosse non operativa e, quindi, soggetta alla presunzione legale di inoperatività prevista dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994. In appello la società aveva ottenuto accoglimento, sul rilievo che aveva dimostrato una situazione oggettiva di impossibilità di conseguire ricavi, poiché il finanziamento regionale FESR richiedeva di attendere l’esito dell’istruttoria prima di iniziare l’attività e l’attività era stata effettivamente avviata solo nel settembre 2016. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. per omesso rilievo del giudicato interno, sostenendo che la sentenza di primo grado conteneva una statuizione non impugnata relativa alla compensazione del credito mediante esposizione nella dichiarazione dell’anno successivo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione apparente della sentenza d’appello, che avrebbe fondato l’accoglimento sull’erroneo presupposto dell’esistenza di una condizione sospensiva di inizio attività indipendente dalla volontà societaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché il riferimento alla compensazione del credito non costituiva una ratio decidendi della sentenza di primo grado, ma solo la riproduzione della tesi difensiva dell’Agenzia, con conseguente insussistenza del dedotto giudicato interno. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la motivazione della sentenza d’appello, pur eventualmente errata nel merito, era comunque sufficiente a rendere percepibile il ragionamento decisorio; inoltre ha precisato che l’eventuale erronea interpretazione di un documento o di clausole contrattuali non integra motivazione apparente, ma semmai violazione dei canoni ermeneutici. Nel merito, la Corte ha valorizzato il recente orientamento della Corte di giustizia UE sul fatto che il diritto alla detrazione o al rimborso IVA non può essere subordinato a soglie minime di ricavi presunti, salvo frode o evasione, circostanza non dedotta nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione errori processuali, come la violazione delle norme sul giudicato interno.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato interno formatosi sulla parte di sentenza non impugnata.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza e formazione del giudicato interno sulle statuizioni non censurate.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all’art. 36 del medesimo decreto come parametro della disciplina del processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quanto al contenuto della sentenza tributaria e ai requisiti della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma sui requisiti della motivazione della decisione.

  • art. 30 della legge 724 del 1994

    richiamato come base della presunzione di non operatività della società e del conseguente diniego di rimborso IVA.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    richiamati per affermare che l’erronea interpretazione di un contratto va censurata come violazione dei canoni ermeneutici, non come motivazione apparente.

  • sentenza CGUE 7 marzo 2024, C-341/22

    è richiamata per affermare che il diritto alla detrazione/rimborso IVA non può essere subordinato a soglie minime di ricavi presunti, salvo frode o evasione.

Massime di principio

  • Il giudicato interno può essere denunciato in cassazione come error in procedendo, ma solo se la statuizione asseritamente coperta da acquiescenza costituisce effettivamente una ratio decidendi della sentenza di primo grado.
  • Non integra motivazione apparente una decisione che esponga, pur sinteticamente, il percorso logico seguito dal giudice; l’eventuale errore nell’apprezzamento dei fatti o nell’interpretazione di un documento non si traduce automaticamente in nullità della sentenza.
  • L’erronea interpretazione di un documento o di una clausola contrattuale deve essere censurata, se del caso, mediante deduzione della violazione dei criteri ermeneutici, non con la sola denuncia di difetto di motivazione.
  • Ai fini IVA, il diritto alla detrazione o al rimborso non può essere negato sulla base della sola presunzione di non operatività o di soglie di ricavi presunti, se risulta che il soggetto ha effettivamente esercitato un’attività economica e non è allegata o provata frode o evasione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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